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MARATEA ADOTTATE MISURE RESTRITTIVE PER CONTRASTARE LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS

FOCOLAIO IN MARATEA :
CHIUSI I LOCALI DELLA MOVIDA
68positivi in Basilicata, scappano tutti dalla ex PERLA

#Maratea 

? FOCOLAIO IN MARATEA :
CHIUSI I LOCALI DELLA #MOVIDA ‼️ #68positivi in Basilicata 
scappano tutti dalla ex PERLA
#sapevatelo2021
?me ne torno in Potenza capoluogo di regione più alto d’Italia


COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza Piazza B. Vitolo 1 – 85046 Maratea (Pz)


ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 18/08/2021

N. REGISTRO GENERALE 83 DEL 18/08/2021

OGGETTO: DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

MISURE COMUNALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO


IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, recante «Misure Urgenti per evitare la diffusione del COV1D-19», che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull’intero territorio nazionale;

VISTO
l’art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;


TENUTO CONTO
del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;


VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;


RICHIAMATE
le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virati trasmissibili;


VISTA
la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;


VISTO
il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO
il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;


VISTO
il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l’art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;


VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto, da ultimo, dall’art.12, comma 2 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, e, in particolare, gli art. 1 (“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento”) e l’art.7 (“Zona bianca”);


VISTA
l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, ove si rileva che, nella seduta del 21 giugno 2021, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, ha, in ogni caso, raccomandato di «mantenere l’obbligo di portare sempre con se’ i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l’uso di tali dispositivi; (…) di mantenere obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale all’aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o fiere); (…) di mantenere l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l’uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi; (…) il CTS raccomanda, infine, prioritariamente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.), così come anche in locali all’aperto delle strutture sanitarie. (…) Alle condizioni sin qui esposte (…) il CTS ritiene che l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale all’aperto possa essere rimosso dal prossimo 28 giugno»”;

CONSIDERATO che l’Ordinanza del 22 giugno del Ministro della Salute, lungi dal disporre la cessazione indiscriminata dell’obbligo dei dispositivi di protezione delle vie aree (cd. mascherine), lascia fermo – al contrario- detto obbligo, oltre che negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti.

RILEVATO che è stato registrato un incremento di casi positivi nel territorio di Maratea
e che occorre individuare misure comunali ulteriori al fine di scongiurare un nuovo incremento della diffusione del virus su larga scala, il cui rischio concretamente sussiste, attesa la maggiore diffusività

della cd. variante Delta e la contestuale alta densità abitativa e dei contatti tra le persone, sia residenti che turisti;

PRESO ATTO della disamina completa della situazione epidemiologica nonché dell’esito della riunione COC tenutasi in data 18/08/2021;


RILEVATO che per arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, etc.) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, in determinati ambiti territoriali, l’utilizzo delle mascherine e limitare la vendita di asporto e il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni h 24 nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico del territorio comunale ivi comprese le strade, tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, “dehors”, etc;

CONSIDERATO che l’utilizzo delle mascherine facciali, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, è in grado di ridurre drasticamente la propagazione del virus da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici riducendo nella sostanza la carica virate di una probabile infezione;

RITENUTO
di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e del rischio di incremento del contagio nell’ultimo periodo e che, ad oggi, gli accertamenti hanno inequivocabilmente dimostrato che sono aumentati i casi positivi sul territorio.


RIBADITO
che l’uso delle mascherine facciali rappresenti uno dei mezzi più efficaci per la riduzione della circolazione del virus, atteso che in tutti i luoghi potenziali oggetto di affollamento e/o assembramento, l’obbligo di utilizzo delle mascherine persiste, quale necessaria misura sanitaria;


RITENUTO
utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Maratea;


CONSIDERATO
l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID19;


VISTE
le Ordinanze del Presidente delle Giunta Regione Basilicata vigenti sul territorio regionale relative all’oggetto;


TENUTO CONTO
della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;


ATTESA l’opportunità dell’ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARSCoV-2;


VISTO
l’art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;


VISTA
la Legge 689/1981;


RICHIAMATO
il Decreto Legislativo 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del

Sindaco, e in particolare l’art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate,
1. per l’intero arco della giornata (24 ore su 24), a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 26 agosto 2021 compreso, salvo revoca, è fatto obbligo di usare le mascherine facciali quali protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, nelle seguenti aree del Comune di Maratea:

• Centro Storico: dal bivio del Cristo Redentore al Bivio Villa Comunale e Piazza Europa compresi;
• Porto: dal bivio Panoramica per tutta la frazione Porto;
• Castello e Statua del Redentore a partire dall’area di parcheggio della località Madonna degli Ulivi;

Potranno essere utilizzate mascherine chirurgiche, monouso, idonee a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Nelle aree suindicate è fatto divieto di tenere manifestazioni o eventi sia pubblici che privati.

2. Sull’intero territorio comunale il divieto assoluto per i bar ed i pubblici esercizi (alimentari, pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche etc.) ed attività artigianali (anche per mezzo di distributori automatici) di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 23,00 alle ore 06,00. Tale divieto si aggiunge al divieto imposto per legge di vendita di alcolici a soggetti minorenni con qualsiasi forma di somministrazione (al banco, per asporto, con consegna a domicilio, con consumazione ai tavoli etc.).

3. Sull’intero territorio comunale il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni dalle ore 23,00 alle ore 06,00 nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico del territorio comunale ivi comprese le strade, tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, “dehors”, nel rispetto dei limiti del numero delle persone indicato da ciascuna attività commerciale.

RACCOMANDA

Il rispetto di tutte le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio che restano invariate e prioritarie:
1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica;
2. Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno di due metri;
3. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni;
4. Evitare luoghi affollati;
5. Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, altrimenti
usare la piega del gomito;
6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
7. Evitare le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita;
8. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
9. Se si hanno sintomi simili all’influenza rimanere a casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali;
10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
11. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcoli;
12. Collaborare e fornire tutte le informazioni agli operatori incaricati per effettuare il
tracciamento dei contatti.

RACCOMANDA

Altresì a tutti i titolari di esercizi commerciali di applicare scrupolosamente le misure di prevenzione previste per legge e di vigilare che la clientela rispetti le predette misure.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74.

DISPONE

1. di dare la più ampia diffusione della presente ordinanza;
2. che la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia locale, alla locale Stazione del Comando dei Carabinieri, al locale Comando della Guardia di Finanza, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, alla locale stazione dei Carabinieri Forestali di Maratea, a S.E. Prefetto di Potenza, al Signor Questore di Potenza, al Ministero della Salute, al Direttore generale ASP Potenza.
La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, in ossequio all’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Basilicata entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione dell’atto o dalla sua conoscenza per altra via.


Il Sindaco

Firmato digitalmente Stoppelli Daniele

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Maratea. Responsabile Procedimento: SCHETTINI Mariafortuna (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

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