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LA CITTÀ DI POTENZA PERDE 700.000€ PER RIQUALIFICARE IMPIANTO SPORTIVO “GIGI CHIRIACO”

PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010

MACCHIA GIOCOLI al comune di Potenza ZERO EURO poiché dalla graduatoria risulta che la domanda è stata respinta

la Giunta comunale di Potenza, aveva approvato un ambizioso progetto teso alla riqualificazione del campo sportivo di Macchia Giocoli, intitolato a Luigi Chiriaco, che ha consentito al Comune di Potenza la partecipazione al bando “Sport e Periferia 2020”


Bando Sport e periferie 2020. Grafici e dati
Il Bando “Sport e periferie 2020”, per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020 si è concluso il 30 ottobre scorso.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo sport

AVVISO PUBBLICO
SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E PERIFERIE”

SOMMARIO
1. INFORMAZIONI GENERALI ……………………………………………………………………………………………………………… 3
2. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ………………………………………….. 3
3. RISORSE ECONOMICHE………………………………………………………………………………………………………………….. 4
4. OGGETTO DEL BANDO …………………………………………………………………………………………………………………… 4
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE ……………………………………………………………………………………………… 4
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE …………………………………………………………….. 4
7. CRITERI DI SELEZIONE ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
8. CAUSE DI ESCLUSIONE …………………………………………………………………………………………………………………… 9
9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE ………………………………………………………………………………………………………… 9
10. IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO ……………………………………………………………………………………… 10
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO………………………………………………………………………. 10
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI …………………………………………………………………………………………. 10
13. ACCESSO AGLI ATTI………………………………………………………………………………………………………………….. 11
14. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI …………………………………………………………………………….. 11
15. NORME DI RINVIO……………………………………………………………………………………………………………………. 11

1. INFORMAZIONI GENERALI
L’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha provveduto ad assegnare al Piano Operativo “Sport e Periferie” 40 milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ha previsto che le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport (di seguito Ufficio) della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Dipartimento per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
Ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00.
In attuazione del suddetto decreto, l’Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:
a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

2. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport
PEC: progettisport@pec.governo.it
Sito internet: www.governo.it, www.sport.governo.it
Responsabile del procedimento: Capo dell’Ufficio dott. Giuseppe Pierro.

3. RISORSE ECONOMICHE

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport e periferie di cui al presente “Bando Sport e Periferie” ammontano complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l’anno 2020 sul capitolo 937 “Fondo sport e periferie” del CDR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020). Gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo “FSC 2014-2020” dovranno tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

4. OGGETTO DEL BANDO

Il presente “Bando Sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le finalità indicate al paragrafo 1, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/ a partire dalle ore 10:00 del giorno 20 luglio 2020, compilando regolarmente tutti i campi previsti.
La procedura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nel “Manuale Utente”, anch’esso consultabile al sopraindicato indirizzo web:
− registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password); 
− accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
− invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.
La registrazione sulla piattaforma e l’invio della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito entro il termine ultimo delle 10:00 del giorno 30 settembre 2020; le domande inserite nel portale oltre tale scadenza, non saranno prese in considerazione e dovranno ritenersi escluse dalla procedura senza ulteriori comunicazioni. Il sistema non consente di caricare domande oltre la data e l’orario indicato.
Il corretto inserimento dei dati è a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, restando esclusa qualsivoglia attribuzione della Presidenza del Consiglio dei ministri laddove dovessero riscontrarsi inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l’esclusione dalla procedura. Parimenti resta esclusa la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri qualora per disguidi tecnici attribuibili al sistema adottato dal richiedente la domanda non dovesse essere correttamente trasmessa entro i termini sopraindicati.
La presentazione del progetto deve essere formulata tramite la modulistica presente sul portale e sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
Modalità di partecipazione
Consultando l’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/ e seguendo le indicazioni riportate nel Manuale utente, devono essere fornite le seguenti informazioni:
• Soggetto richiedente
• Dati relativi al legale rappresentante
• Contatto mail
• Contatto telefonico
• Comune
• Provincia
• Città Metropolitana
• Regione
• Codice fiscale: indicare il codice fiscale dell’ente richiedente il contributo
• Indirizzo impianto – Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute); in caso
di impianto di nuova realizzazione, indicare il codice catastale del Comune e l’indirizzo dell’impianto che si andrà realizzare;
• Tipologia di intervento: a) se si tratta di realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività
agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) se si tratta di intervento volto alla diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) se si tratta di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale;
• Discipline sportive praticabili nell’impianto tra quelle riconosciute dal CONI e dal CIP; 5
• Importo lavori: indicare l’importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, corrispondente al quadro A del quadro economico dell’intervento;
• somme a disposizione: indicare l’importo delle somme relative alla progettazione, IVA, ulteriori oneri che non rientrano nel quadro A; l’importo si riferisce a quanto generalmente riportato nel quadro B all’interno del quadro economico dell’intervento;
• importo totale dell’intervento;
• importo del contributo richiesto;
• importo dell’eventuale quota di compartecipazione finanziaria a carico del soggetto proponente;
• espressa specificazione che il richiedente non sia stato già assegnatario di finanziamenti a valere sul fondo “Sport e Periferie” di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per la medesima opera; è invece consentita la presentazione di un progetto per realizzare ulteriori nuove opere sul medesimo impianto;
• espressa specificazione che l’intervento non riguardi impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o insista su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
• espressa specificazione che il richiedente non incorra in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 e del decreto del Presidente del Consiglio del 25 maggio 2018, trattamento dei dati personali, ai fini dell’espletamento della procedura.
All’atto dell’inserimento della domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione:
a. relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto, che evidenzi anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità nell’arco dell’intera giornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;
b. stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell’impianto oggetto dell’intervento e relativa sostenibilità. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l’indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, dovrà essere corredato da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi;
c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d. verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e. delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico;
f. atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti.

CRITERI DI SELEZIONE
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.
La selezione delle richieste di intervento da finanziare avviene secondo i seguenti criteri:
a) indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l’intervento: l’indice si riferisce
all’esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica e prende in considerazione gli indicatori elementari (nota esplicativa al link (http://ottomilacensus.istat.it/documentazione); l’indicatore per ogni Comune è indicato nella tabella scaricabile dal link https://www.istat.it/it/mappa-rischi), con riferimento alla popolazione dell’anno 2018, fino ad un massimo di 25 punti;
b) indice di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso l’impiego di apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, fino ad un massimo di 25 punti;
c) indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie eventualmente apportate rispetto al costo totale del progetto, fino ad un massimo di 10 punti;
d) livello di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti;
e) grado di definizione del piano di attività di gestione dell’impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantirne la più ampia e certa fruibilità dell’impianto nell’arco dell’intera giornata, di promuovere i valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili: fino ad un massimo di 25 punti;
Punteggio lettera a)
Il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a) è assegnato, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, e con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema:
– inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti;
– tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): 10 punti;
– tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti;
– tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti;
– sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti.
Punteggio lettera b)
Il punteggio di cui alla lettera b) è assegnato secondo la tipologia dell’intervento di riqualificazione dell’impianto esistente ovvero di nuova realizzazione, dando priorità:
– ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell’intervento – fino a 8 punti;
– alla prestazione energetica dell’edificio indicando la classe energetica a seguito dell’intervento – fino a 7 punti; – all’approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili – fino a 5 punti;
– alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all’illuminazione naturale, all’areazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico – fino a 5 punti.
Punteggio lettera c)
Il punteggio di cui alla lettera c) è assegnato, in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la formula di seguito indicata:
A i = cofinanziamento dichiarato dal Proponente;
B i = costo del quadro economico dell’intervento (importo lavori + somme a disposizione); X = punteggio massimo previsto alla lettera c) pari a 10 punti;
Pi = punteggio assegnato al Proponente;
?? = ? ∗ ?? ??
Punteggio lettera d)
La progettazione allegata alla domanda dovrà essere accompagnata dall’atto di validazione del progetto a cura del responsabile del procedimento redatto ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pena l’inammissibilità della domanda. Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello “DEFINITIVO”
Ai soggetti che sottoporranno un livello di progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 15;
Punteggio lettera e)
Il punteggio di cui alla lettera e) è assegnato in funzione di grado di definizione del piano di attività di gestione dell’impianto ivi compresi i profili manutentivi, dando priorità:
− alla fruibilità dell’impianto nell’arco dell’intera giornata, fino a 10 punti;
− alla promozione dell’attività sportiva attraverso l’organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai
giovani, ai diversamente abili, alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili, fino a 10 punti; alla descrizione delle attività concernenti l’ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare, allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi, fino a 5 punti.


8. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse le richieste:
a) presentate da enti che siano già stati assegnatari di finanziamenti a valere sul fondo “Sport e Periferie” di cui
all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per la medesima opera. Al riguardo, si precisa che l’Ufficio potrà procedere a verificare la veridicità della dichiarazione di cui al paragrafo 6, resa in merito dal proponente, in ogni fase della procedura e potrà procedere a dichiararne l’esclusione, con conseguente revoca del finanziamento concesso, anche durante la fase di esecuzione dell’intervento finanziato, chiedendo la restituzione delle somme già trasferite;
b) relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
c) nei casi di cui all’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
d) corredate da uno studio di fattibilità tecnico economica dell’intervento ovvero da un progetto definitivo o
esecutivo privo dell’atto di validazione;
e) presentate da soggetti che non rientrano nelle categorie indicate al paragrafo 5 del presente bando;
f) relative ad un contributo di importo superiore a € 700.000,00;
g) pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6.

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

L’Ufficio per lo sport procede alla verifica dell’ammissibilità della domanda in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 del presente Bando e, sulla base della compiuta istruttoria sopra riportata, trasmette l’elenco delle richieste ammissibili alla Commissione giudicatrice.
La valutazione delle richieste risultate ammissibili è effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, formata da sette soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata con decreto del Capo dell’Ufficio per lo sport.
La Commissione procede alla valutazione delle singole proposte di intervento, assegnando a ciascuna proposta un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di selezione indicati al paragrafo 7 del presente Bando, ed alla formulazione della graduatoria finale dei soggetti ammessi al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per il presente bando e come individuate al paragrafo 3.
Saranno prioritariamente finanziati i progetti collocati in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie” 937 del CDR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno 2020, pari ad € 100.000.000,00.

I successivi progetti saranno finanziati, nei limiti delle risorse economiche previste per l’anno 2020 (pari ad € 40.000.00) dalla delibera CIPE n. 16/2018, sulla base della nuova rimodulazione finanziaria del piano “Sport e Periferie” approvata con delibera CIPE n. 45/2019, e secondo il piano operativo a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”.
La graduatoria è pubblicata esclusivamente sui siti del Governo www.governo.it e www.sport.governo.it indicando gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l’indicazione del punteggio totalizzato.
La pubblicazione sul sito istituzionale vale, a tutti gli effetti, come notifica; non è quindi previsto l’invio di ulteriori comunicazioni ai singoli soggetti inerente gli esiti della valutazione.

10. IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO
L’importo del contributo erogato per ciascun intervento non può essere, in ogni caso, superiore a €700.000,00 pena l’esclusione dalla procedura.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento è erogato sulla base di convenzioni sottoscritte tra il Capo dell’Ufficio per lo sport e il legale rappresentante del soggetto richiedente, volta a disciplinare i rapporti tra i due soggetti; l’erogazione del contributo, in ogni caso, avviene in modo frazionato in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori. Tutti i beneficiari dovranno comunque individuare la stazione appaltante per la realizzazione dell’intervento.
Non si potrà procedere ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori prima della stipula della convenzione ad eccezione di lavori urgenti certificati dal responsabile del procedimento.
Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, le somme residue non utilizzate dovranno essere restituite, secondo le modalità stabilite nella convenzione.
Al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e la rendicontazione delle spese, l’Ufficio per lo sport si riserva di comunicare agli interessati le modalità di compilazione di “schede di monitoraggio” su apposita piattaforma, che verranno comunicate in sede di sottoscrizione della convenzione.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali acquisiti dall’Ufficio per lo sport è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di valutazione e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

13. ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

14. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Responsabile del procedimento: Capo dell’Ufficio per lo Sport: Giuseppe Pierro.
I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al presente bando entro e non oltre le ore 12.00 del 4 settembre 2020. Le stesse dovranno pervenire esclusivamente per iscritto all’indirizzo pec progettisport@pec.governo.it. Non saranno presi in considerazione quesiti pervenuti oltre la data anzidetta.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.sport.governo.it nella sezione dedicata alla procedura.

15. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente richiamato o non specificatamente contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e al decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, in data 12 maggio 2020, concernente i criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo sport e periferie assegnate all’Ufficio per lo sport.

Il Capo dell’Ufficio per lo sport Giuseppe Pierro

Le domande di finanziamento sono pervenute da Regioni, Province/Città Metropolitane, Comuni, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Associazioni e Società sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Enti religiosi civilmente riconosciuti e saranno finanziate per un importo complessivo di 140 milioni di euro dal Dipartimento per lo sport.

FINANZIAMENTI IN BASILICATA :

hanno ottenuto la cifra richiesta di 700 mila euro ciascuno, le amministrazioni di

Rapolla, Grumento, Nova Siri, Pignola, Nemoli, Tricarico, Montalbano, Tito, Pisticci e Francavilla in Sinni.

Il comune di Missanello ne ha presi 581 mila ed il Comune di Pietrapertosa 490 mila.

Al comune di Potenza ZERO EURO poiché dalla graduatoria risulta che la domanda è stata respinta

“pervenuta priva della documentazione e delle dichiarazioni necessarie, per l’assenza della verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato”

in barba agli annunci in pompa magna effettuati dal sindaco Mario Guarente e dall’assessore all’impiantistica sportiva Patrizia Guma.

Sono pervenuti complessivamente 3.380 progetti.

Queste le tipologie di intervento che era possibile proporre al finanziamento:

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Alla data di scadenza del Bando sono state acquisite tramite l’apposita piattaforma informatica le seguenti richieste di contributo:

Progetti           Valore (€)     Finanziamento (€) Compartecipazione (€)
3.380 2.068.876.966,61      1.679.317.284,39         389.559.682,22

Parte ora la fase di valutazione dei progetti presentati. Il Dipartimento per lo sport ha Istituito il 9 novembre, con apposito decreto del Capo del Dipartimento dello sport, la Commissione giudicatrice che sarà supportata da un gruppo di lavoro di supporto istituito il 5 novembre 2020.

I due grafici che seguono mostrano gli importi ed il numero dei progetti per ogni Regione (cliccare sui grafici per ingrandire).

 

*

Online la graduatoria del bando Sport e Periferie 2020

13 settembre 2021Pubblichiamo la graduatoria dei progetti pervenuti nell’ambito del bando Sport e Periferie 2020, che include, così come previsto dal paragrafo 9 del bando, gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l’indicazione del punteggio totalizzato.

Pubblichiamo, inoltre:

  • l’elenco delle richieste di contributo che sono state escluse, in quanto inammissibili, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Dipartimento;
  • l’elenco delle richieste di contributo escluse dalla Commissione, con relativa motivazione.

I soggetti assegnatari del finanziamento saranno contattati per aggiornamenti ed ulteriori indicazioni, relative alla procedura, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento.

Gli altri soggetti possono chiedere informazioni e delucidazioni contattando il Dipartimento per lo sport esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata progettisport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura:

Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione esclusione domanda prot. (es. BANDO202000000)”.

Al riguardo, si precisa che non sarà fornito alcun tipo di informazione tramite contatto telefonico.

Per saperne di più

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie»;

VISTO, in particolare, l’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al comma 1 ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo “Sport e Periferie” di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, assegnando tali risorse all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la delibera del CIPE n.16 del 28 febbraio 2018, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 45 del 24 luglio 2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo “Sport e Periferie” del valore complessivo di 250 milioni di euro a valere sul “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020”;

CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 25/2016 e ss. mm. e ii., concernente anche le modalità di impegno e di utilizzo delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, prevede che le predette risorse debbano essere

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

assegnate sempre nel rispetto del vincolo normativo sull’impiego dell’80% delle risorse nella macro area del Mezzogiorno e del restante 20% nella macro area del Centro-Nord;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 182, della sopracitata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO, in particolare, l’articolo 2 del sopra citato decreto 12 maggio 2020, laddove è riportata la tabella con il riparto delle risorse e gli strumenti da utilizzare per l’assegnazione delle stesse, con riferimento all’assegnazione di € 140.000.000,00 mediante lo strumento del Bando sport e periferie 2020;

VISTA la tabella sopra citata nella quale, nell’assegnare € 140.000.000,00 al Bando sport e periferie 2020, viene precisato che €. 100.000.000,00 sono a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie” – CdR 17 del Dipartimento per lo sport e €. 40.000.000,00 sono a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l’Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 9 luglio 2020, in particolare l’articolo 4, concernente l’individuazione dei compiti e attribuzioni del Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il “Bando Sport e Periferie 2020” pubblicato dal Dipartimento per lo sport in data 13 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 2 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 18 settembre 2020, con il quale, attesa la richiesta pervenuta dall’A.N.C.I. di valutare l’opportunità di una proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo, si è provveduto a prorogare detto termine alle ore 10:00 del 30 ottobre 2020, allo scopo di favorire una maggiore partecipazione in ragione delle finalità sottese dal Bando sport e periferie 2020;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza prorogato alle ore 10:00 del 30 ottobre 2020 sono pervenute numero 3.380 domande di contributo;

VISTO il paragrafo 9 del Bando, secondo cui il Dipartimento per lo sport procede alla verifica dell’ammissibilità delle domande in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 dello stesso Bando e, sulla base della compiuta istruttoria sopra riportata, trasmette l’elenco delle richieste ammissibili alla Commissione di valutazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire un “Gruppo di lavoro” di supporto sia al Capo del Dipartimento, con particolare riferimento alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, sia ai lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire la Commissione di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, come previsto dal paragrafo 9 del Bando, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza prorogato;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, con il quale sono state assegnate al bando 2020, le ulteriori risorse pari €. 160.000.000,00, a valere sulla programmazione FSC 2014-2020, per un ammontare di tali risorse economiche pari ad €. 200.000.000,00 che conduce ad una ridefinizione della provvista finanziaria, di cui al paragrafo 3 del Bando Sport e Periferie 2020, pari a complessivi €. 300.000.000,00;

VISTO il comma 6 dell’articolo 1 del sopracitato decreto 18 gennaio 2021, secondo cui gli interventi finanziati a valere sulle risorse “FSC 2014-2020”, devono tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei contributi già assegnati a conclusione della procedura di cui al Bando sport e periferie 2018;

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2021- 2023 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, con il quale al dottor Michele Sciscioli è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTA la delibera del CIPESS n.2 del 29 aprile 2021, concernente “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”;

CONSIDERATO che il Capo Dipartimento per lo sport ha trasmesso alla Commissione di valutazione, con plurime comunicazioni funzionali ai lavori della predetta Commissione, l’elenco delle domande ritenute ammissibili all’esito del completamento dell’istruttoria unitariamente effettuata con ampio ricorso al soccorso procedimentale di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del bando in argomento ammontano a complessivi € 300.000,000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie” – CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport ed € 200.000.000,00 assegnati dalla sopracitata delibera CIPE n. 16 del 2018 a valere sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

TENUTO CONTO che la delibera CIPE n. 25/2016 e ss. mm. e ii., concernente anche le modalità di impegno e di utilizzo delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, prevede che le predette risorse debbano essere assegnate sempre nel rispetto del vincolo normativo sull’impiego dell’80% delle risorse nella macro area del Mezzogiorno e del restante 20% nella macro area del Centro-Nord;

TENUTO CONTO che il menzionato Gruppo di Lavoro istituito in data 5 novembre 2020 ha concluso le proprie attività, riferendone gli esiti al Capo del Dipartimento per lo Sport;

CONSIDERATO che, ai fini dell’attività in oggetto, il Capo del Dipartimento per lo Sport ha assunto la funzione di responsabile del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del paragrafo 2 del Bando sport e periferie 2020;

VISTA la comunicazione 10 settembre 2021, assunta agli atti del Dipartimento per lo sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, all’esito della procedura d’esame effettuata, ha trasmesso la proposta di graduatoria di merito, nonché l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione;

VISTO l’articolo 3, comma 5, del menzionato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, secondo cui, ricevuta la proposta di graduatoria, il Dipartimento per lo Sport procede alla sua approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale;

VISTO il paragrafo 9 del citato Bando il quale prevede che sono prioritariamente finanziati i progetti collocati in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie”, anno 2020, per un importo pari a € 100.000.000,00 e che i successivi progetti sono finanziati, a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”;

CONSIDERATA la complessità tecnico-amministrativa del procedimento e la rilevanza quali-quantitativa delle attività istruttorie ad esso connesse, sviluppate nel periodo segnato dalle conseguenze dell’emergenza pandemica;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della proposta di graduatoria di merito stilata dalla suddetta Commissione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla prioritaria assegnazione delle risorse pari a € 100.000.000,00, a valere su quelle disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo sport e Periferie” – CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport, nonché dall’assegnazione delle risorse pari a € 200.000.00,00, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, tenuto conto dei contributi già assegnati a conclusione della procedura di cui al Bando sport e periferie 2018;

DECRETA

Articolo 1
1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” al presente decreto.
3. Sono prioritariamente finanziati i progetti collocati utilmente in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo
Sport e Periferie”, anno 2020, per un importo pari ad € 100.000.000,00.
4. Nei limiti delle risorse economiche previste dalla delibera CIPE n. 45/2019 e secondo il piano operativo a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”, nonché del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, sono inoltre finanziati ulteriori progetti inseriti nella graduatoria di cui all’allegato “A” fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 200.000.000,00, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale afferenti l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020, ossia l’80% delle risorse nella macro area del Mezzogiorno e il restante 20% nella macro area del Centro-Nord, tenuto conto dei contributi già attribuiti a conclusione della procedura di cui al bando sport e periferie 2018; viene, pertanto, data evidenza dei progetti non finanziabili, pur se meritevoli di punteggio da parte della Commissione di valutazione, per insufficienza di risorse economiche, considerati i predetti vincoli afferenti l’utilizzo delle risorse FSC.
5. Sono approvate, altresì, le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta, come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili – a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa – con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell’attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità.

Articolo 2
1. Il Dipartimento per lo Sport cura ogni adempimento necessario all’attuazione del presente decreto, secondo le disposizioni della normativa vigente.
Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati sui siti del Governo, www.governo.it e del Dipartimento per lo sport, www.sport.governo.it, con effetto legale di notifica a tutti gli interessati.
Roma, 13 settembre 2021

Il Capo del Dipartimento Michele Sciscioli

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