NOMINE DG, LO STATO LIBERO DI BARDI: SUI 3 ESTERNI I DUBBI SI ADDENSANO
Dai requisiti al mancato interpello: verso il caso “la Sicilia lucana”, se il sindacato dei dirigenti busserà alla porta della Corte dei Conti
In Italia esiste una legge, in Basilicata, invece, c’è la “Pieni Poteri”, ma il presidente Bardi, che pure dovrebbe essere avvezzo al concetto di gerarchia, sembra ignorare i gradi piramidali delle disposizioni giuridiche.
Con il rimpasto dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali, con buona pace della “Pieni Poteri” con cui Bardi si è dilettato nel cambiare le denominazioni, ora sono Direzioni, il presidente sembra proprio aver messo il piede in fallo. Se il sindacato dei dirigenti volesse, ora, dopo esser stato sempre ignorato dall’ei fu militare, potrebbe far male andando sul sicuro: basterebbe bussare alla Corte dei Conti. Per certe suggestioni, chissà quanto influiscano certi retaggi da caserma, su Bar-di hanno molta presa: così si è passati dal Sovrano mi-litare Ordine di Malta e dall’Ordine Costantiniano al Pontificio ordine equestre di San Gregorio Magno: ve-di il neo Dg Canio Alfieri Sabia. Cavaliere civile, ma anche, baronismi accademici noti, «cultore della materia» di economia agraria. Al di là della sfumatura folcroristica, il caso Sabia si presenta come il più indicativo delle forzature normative di Bardi.
Ad ogni modo, non a caso nella delibera di Giunta delle nomine dei Dg, il primo, in cima a tutti, riferimento normativo è quello del Decreto legislativo del 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Il primo, ed anche il meno ottemperato. Senza dilungarsi in tecnicismi articolati, confrontando le “novelle” di Stato e Regione, si potrebbe sostenere che se per un Dg è necessaria una esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, si direbbe una mezza verità, co-sì come al contrario, sarebbe pure una mezza verità, l’affermare che il quinquennio non sia requisito necessario.
Se entrato al Cnr per nomina e poi stabilizzato con la Madia, Sabia poi è diventa-to responsabili di diversi progetti scientifici. Tra gli ultimi: “Viggiano, il borgo e gli antichi mulini”. L’ultimo, invece, “Corilus: Coricola lucana sostenibile”. È questo il nuovo Dg al Dipartimento della Attività produttive.
Ma, ammesso e non concesso, che comunque sia tutto in regola, se il sindacato dei dirigenti volesse, potrebbe agevolmente fornire alla magistratura contabile l’input per il caso “la Sicilia lucana”. Recentissima la conferma della condanna in Appello del danno erariale riguardante l’incarico di Segretario Generale della Regione Siciliana, coinvolte Giunta Crocetta e Lombardo.
In quel caso, 1 solo esterno: Bardi con la “Pieni Poteri”, di esterni ne ha fatti 3. Tanti i passaggi che meriterebbero menzione poichè aderenti al caso lucano, ma, come anticipato, per non di-lungarsi in tecnicismi, meglio sintetizzare a mo’ di semina. Nello stigmatizzare «le errate e improbabili ricostruzioni lessicali», dalla Corte dei Conti ribadito, la sentenza è stata depositata il 15 settembre scorso, che la Giunta di governo non può decidere liberamente, né discrezionalmente, di scegliere la persona alla quale conferire l’incarico dirigenziale fra soggetti “interni” ovvero fra soggetti “esterni”, potendo arrivare allo scrutinio di questi ultimi solo dopo aver discrezionalmente accertato l’insussistenza, all’interno dell’Amministrazione, di professionalità idonee allo scopo.
La ricerca all’interno dell’Amministrazione va intesa con riferimento non all’intero ruolo organico di questa, ma ai soli soggetti inquadrati in posizioni utili per il conferimento dell’in-carico dirigenziale in via ordinaria, in possesso dei requisiti. Per quanto a Bardi&Co., di casi l’attuale legislatura ne ha forniti già a sufficienza, non vadano d’accordo col termine requisiti, si veda per esempio Arlab, i requisiti esistono. Non solo, esiste anche l’interpello, altra questione nei confronti della quale Bardi è sin dall’inizio fuori asse. Le opzioni interpretative della “Pieni Poteri” sembrano dunque contrastare con «la ratio» di tutta la normativa di riferimento e con il dato letterale del decreto legislativo 165 del 2001, il primo citato dalla Giunta Bardi, che, scrive la magistratura contabile, «subordina, senza lasciare alcun margine di dubbio, la nomina di personale esterno alla riscontrata mancanza di quello interno».
Con l’articolo 97 della Costituzione, inoltre, c’è anche contrasto, in assenza di interpello, «poiché il conferimento di incarichi dirigenziali esterni senza preventivamente valorizzare i dirigenti interni comporta lo svilimento del ruolo di questi ultimi, con evidenti ripercussioni sul corretto funzionamento dell’apparato amministrativo in termini di efficienza e di efficacia, nonché un aumento ingiustificato della spesa pubblica». E per finire, il contrasto è con «qualsiasi canone di logica comune ancor prima che giuridica».
Sui requisiti, invece, basti citare, a titolo generico, il dato emergente che l’assunzione del dirigente esterno che non abbia elevatissimi requisiti di professionalità ed esperienza costituisce danno erariale.
La discrezionalità nella Pubblica amministrazione, anche nei casi in cui è massima o per l’intuito personae, non può mai essere arbitrarietà, ma soprattutto deve essere comunque sempre improntata alla correttezza e buona fede.