AttualitàBasilicataBlog

LEGGE SEVERINO : INCANDIDABILITÀ E INELEGGIBILITÀ

SCANZANO JONICO : con l’incandidabilità del sindaco Mario Altieri subentrerà il 2º candidato eletto Rocco Durante❓

SCANZANO JONICO AMMINISTRATIVE 2021


Mario Altieri
– che ha vinto domenica scorsa col 52% dei voti le elezioni per la carica di sindaco di Scanzano Jonico (MT) a causa di una condanna per abuso d’ufficio, diventata irrevocabile il 17 gennaio 2014, non è stato proclamato vincitore della competizione elettorale.

Praticamente a carico di Mario Altieri (già sindaco di Scanzano in altri 2 periodi) è stata accertata una “causa di incandidabilità” per effetto della “legge Severino”: di conseguenza, l’adunanza dei presidenti di seggio non ha proclamato Altieri sindaco. Secondo quanto reso noto dalla prefettura di Matera, nella documentazione è stato acquisito un parere del Tribunale di sorveglianza di Potenza, che risale al 2018, secondo cui “restava esclusa da un provvedimento concessivo della riabilitazione” proprio una sentenza della Corte di Appello di Potenza del 2012 che confermava una condanna per abuso d’ufficio in concorso a carico di Altieri.
Tale sentenza del Tribunale di Matera, che risale al 2010, è diventata irrevocabile nel 2014.

❇️ Di seguito il comunicato diffuso dalla Prefettura di Matera:

“La procedura elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Scanzano Jonico si è conclusa con la mancata proclamazione del candidato Sindaco Mario Altieri.
È stata accertata, dopo l’avvenuta ammissione delle candidature a Sindaco e delle liste collegate, una causa di incandidabilità a carico del sopracitato candidato sindaco, che il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Matera ha trasmesso, con la correlativa documentazione, all’Adunanza dei Presidenti di Seggio per il prescritto esame in sede di proclamazione degli eletti.
In presenza di tali elementi, l’Adunanza dei Presidenti di Seggio ha dichiarato la mancata proclamazione in osservanza delle disposizioni in materia elettorale introdotte dalla Legge Severino (D. Lgs. n. 235/2012) e disciplinate dall’articolo 10 comma 1 lett. c), che nello specifico elenca tassativamente le condizioni di incandidabilità.
Nel caso del candidato Sindaco Altieri è stato acquisito un parere del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, secondo cui resta esclusa dal provvedimento concessivo della riabilitazione la sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 16 novembre 2012, di conferma della sentenza di condanna per abuso d’ufficio in concorso emessa in data 25 novembre 2010 dal Tribunale di Matera, irrevocabile il 17 gennaio 2014”

Altieri ha annunciato ricorso contro la procedura di mancata proclamazione, dicendosi sicuro di vedere confermata la sua elezione a sindaco di Scanzano Jonico.

Territorio e autonomie locali 7 Agosto 2020
Categoria 
12 Cause ostative all’assunzione e all’espletamento del mandato elettivo
Sintesi/Massima 

L’ineleggibilità incide sull’esercizio del diritto di elettorato passivo e comporta, in seguito alla procedura di contestazione di cui all’articolo 69 del T.U.O.E.L., la decadenza del candidato eletto.

Testo 

Il segretario di una sottocommissione elettorale circondariale, dopo aver appreso da organi di stampa locale che l’ex sindaco di un comune con meno di 3000 abitanti intende candidarsi alle prossime elezioni, ritenendo che possa verificarsi l’ipotesi di una candidatura al quarto mandato, ha chiesto a questo ministero quale sia il soggetto competente a dichiarare la asserita causa di incandidabilità dell’ex sindaco.
In tema di limitazione dei mandati, l’art. 51 del decreto legislativo n. 267/2000, al secondo comma, dispone che “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”.
La ratio della norma è “di favorire il ricambio ai vertici dell’amministrazione locale ed evitare di la soggettivizzazione dell’uso del potere dell’amministratore locale in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l’impersonalità di esso ed evitare il clientelismo” (ex multis Corte Cass. Sez. I Civ. sent. 29 marzo 2013 n. 7949; Id., sent. 12 febbraio 2008 n. 3383).
Alla preclusione in parola il successivo comma 3 pone una eccezione, in quanto consente un terzo mandato consecutivo “se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.
Il caso che ci occupa, però, riguarda le elezioni in un comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per i quali vige l’articolo 1, comma 138 della legge 7 aprile 2014 n. 56, ai sensi del quale “Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati”.
Atteso che nei comuni con meno di 3000 abitanti non è consentito ai sindaci svolgere più di tre mandati consecutivi, occorre inquadrare la fattispecie che sorgerebbe qualora tale divieto non venisse rispettato.
Secondo la giurisprudenza la previsione di cui all’art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, integra una causa tipizzata di ineleggibilità originaria “preclusiva non già della candidabilità, bensì della eleggibilità del soggetto che versi in essa, perché ostativa all’espletamento del terzo mandato consecutivo” (Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 12 febbraio 2008, n. 3383).
Mentre l’incandidabilità esclude il diritto di elettorato passivo, e cioè la possibilità di assumere una carica elettiva o di mantenerla, l’ineleggibilità incide soltanto sull’esercizio di tale diritto e non comporta l’invalidità del procedimento elettorale, bensì esclusivamente la decadenza del candidato eletto all’esito della procedura di contestazione di cui all’articolo 69 del T.U.O.E.L. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17 aprile 2012 n. 3673).    
Ciò anche in caso di ineleggibilità antecedente alle operazioni elettorali, in forza del richiamo effettuato all’articolo 69 da parte dell’articolo 41, primo comma, del T.U.O.E.L: “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69”.
In particolare, qualora la causa di ineleggibilità riguardi il sindaco, troverà applicazione l’articolo 68, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede la declaratoria di decadenza dell’eletto, e la conseguente decadenza, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del medesimo decreto legislativo, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con necessità di nuove elezioni e svolgimento delle funzioni di sindaco da parte del vicesindaco (TAR Napoli, sentenza 23 novembre 2015, n. 5432).

ineleggibilità (anche del sindaco)

Le cause di ineleggibilità alla carica di amministratore comunale sono disciplinate dall’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali” e, per quanto dalla stessa non previsto (articolo 10, comma 6), dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tale decreto legislativo ha riprodotto la normativa sulla ineleggibilità degli amministratori degli enti locali, in precedenza contenuta principalmente nella legge 23 aprile 1981, n. 154.

Nella trattazione è stato tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, delle interpretazioni (sentenze, pareri, circolari, ecc.) che erano intervenute sulle precedenti leggi ora abrogate.

È principio consolidato che le cause limitative del diritto, garantito costituzionalmente, all’elettorato passivo sono norme di “stretta interpretazione”.

La legge regionale 19/2013, disciplina l’ineleggibilità in enti locali diversi. In particolare, il comma 1, dell’articolo 10, prevede l’ineleggibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale per i sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e circoscrizionali in carica in un altro comune non interessato alle elezioni; il comma 2 dello stesso articolo precisa che la causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Pertanto, nel caso di dimissioni presentate dal sindaco, la disposizione va coordinata con le disposizioni che prevedono l’irrevocabilità e quindi l’efficacia delle dimissioni, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

L’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, elenca i casi tassativi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 13 ottobre 2010, n. 175 dall’interdizione dai pubblici uffici consegue l’ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell’interdizione dai pubblici uffici.

La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica ricoperta (articolo 68 del citato decreto legislativo 267/2000), salvo che l’interessato non le rimuova con le modalità previste nello stesso decreto.

L’articolo 60, del decreto legislativo 267/2000, definisce i tempi e le modalità, per ciascuna delle cause di ineleggibilità, in cui le stesse devono essere rimosse per consentire l’eleggibilità dell’interessato.

Non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:
1) il Capo ed i vice capi della Polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno e i dipendenti del Ministero che svolgono le funzioni (o equiparate o superiori) di direttore generale (articolo 60, comma 1, numero 1), del decreto legislativo 267/2000);

2) nel territorio nel quale esercitano le funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza (articolo 60, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 267/2000);

3) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate [articolo 1487 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha riprodotto l’articolo 60, comma 1, numero 3), del decreto legislativo 267/2000]. La posizione di “comando” deve essere intesa nella accezione di preposizione ad una unità, a carattere operativo, tattico o amministrativo, delle Forze armate;

4) nel territorio nel quale esercitano l’ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci (articolo 60, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000);

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici (articolo 60, comma 1, numero 5), del decreto legislativo 267/2000). Tra gli organi di controllo sono annoverati i revisori dei conti dell’ente locale. Non versano, invece, in una situazione di ineleggibilità i componenti la Commissione elettorale circondariale (Corte di Cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 15 aprile 2005, n. 7925);

6) nel territorio nel quale esercitano le funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali ed i giudici di pace (articolo 60, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000); tale formulazione tiene conto della soppressione delle figure del “vice pretore onorario” e del “giudice conciliatore” (previste dall’abrogato articolo 2, primo comma, numero 6), della legge 23 aprile 1981, n. 154) e della istituzione della figura del giudice di pace. Perché sussista la causa di ineleggibilità dei magistrati, è necessario che l’interessato svolga effettivamente e attualmente le funzioni giudiziarie (Consiglio di Stato – V Sezione, 6 giugno 1996, n. 687);

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli (articolo 60, comma 1, numero 7), del decreto legislativo 267/2000). Tale norma si applica a tutti coloro che sono legati all’ente da un rapporto di subordinazione, con la sola eccezione delle prestazioni di lavoro autonomo, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, pubblico o privato (Corte di Cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 15 settembre 1995, n. 9762).
Non sussiste una situazione di ineleggibilità per il lavoratore interinale che presta la propria attività presso l’ente di cui è amministratore (Corte di Cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 11 marzo 2005, n. 5449);

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere (articolo 60, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 267/2000);

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate (articolo 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 267/2000). Le strutture convenzionate sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 267/2000);

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune (articolo 60, comma 1, numero 10), del decreto legislativo 267/2000).

Tale causa sussiste anche nel caso di società per azioni aventi scopo consortile (Corte di Cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 5 settembre 1997, n. 8606). La norma deve essere interpretata nel senso che si trovano in situazione di ineleggibilità tutti coloro che rivestono nella società partecipata cariche che comportano l’esercizio di poteri di organizzazione e di gestione (Corte di Cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 27 ottobre 1993, n. 10701).

La causa di ineleggibilità non sussiste se il consigliere ha assunto la titolarità della carica societaria in base a una norma di legge ovvero di statuto o di regolamento dell’ente territoriale, ma sussiste se ha assunto tale carica in base a una norma dello statuto della società (Corte di Cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 4 maggio 1993, n. 5179);

11) gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune  (articolo 60, comma 1, numero 11), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sull’interpretazione del termine enti “dipendenti” è stato ritenuto che sussista tale situazione quando un ente pubblico è sottoposto ad un potere d’ingerenza da parte di un altro (Corte di cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 18 gennaio 1994, n. 391); ancora, che vadano annoverati tra di essi anche gli enti che, pur dotati di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile rispetto all’ente sovraordinato, siano finalizzati allo svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultimo (Corte di Cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 20 aprile 1993, n. 4646), mentre è stato escluso il rapporto di dipendenza quando l’ente sottordinato non è assimilabile né agli “istituti”, né alle “aziende”, né ai “consorzi” (Corte di Cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 27 giugno 1994, n. 6160).

Sono inoltre ineleggibili alle cariche di sindaco i ministri di culto, coloro che hanno legami parentali con il segretario comunale e con gli appaltatori di lavori o servizi (articolo 61 del decreto legislativo 267/2000).

L’articolo 62 stabilisce inoltre, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti l’accettazione della candidatura alla carica di deputato o di senatore comporta la decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

Per quanto riguarda gli assessori esterni, sia nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia in quelli, se previsti dallo statuto, con popolazione inferiore, l’articolo 47, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 267/2000, stabilisce che gli stessi devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.
Con l’eccezione di quelle riferite ai vertici delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, l’interessato deve cessare dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (articolo 60, comma 3, del citato decreto legislativo 267/2000); per cessazione dalle funzioni s’intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio ricoperto (articolo 60, comma 6).

La cessazione delle funzioni può avvenire per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa. In tali casi la pubblica amministrazione è tenuta a prendere i provvedimenti di propria competenza entro cinque giorni dalla richiesta dell’interessato (articolo 60, comma 5). L’aspettativa è concessa anche in deroga agli ordinamenti di appartenenza per tutta la durata del mandato (articolo 60, comma 7), ma non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato (articolo 60, comma 8).

Nel caso dei ministri di culto è idonea la dispensa vescovile da ogni servizio ministeriale (Corte di Cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 14 aprile 1997, n. 3193).
Per quanto riguarda l’ineleggibilità del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle Aziende sanitarie e ospedaliere, l’interessato deve cessare dalle funzioni almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dell’organo elettivo in rinnovo; in ogni caso, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura (articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000). Per cessazione dalle funzioni s’intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio ricoperto (articolo 60, comma 6).

normativa
circolari
altra documentazione
giurisprudenza
  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 24 agosto 1990, n. 8704 >
    la situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere di un candidato che già riveste tale carica in altro comune va riferita al giorno di presentazione delle candidature (nell’ipotesi considerata dal trentesimo al ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni). Qualora le elezioni abbiano a svolgersi, per determinati motivi, in data successiva, il riferimento non è più fatto alla data di presentazione delle candidature, bensì al ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 18 dicembre 1991, n. 13675 >
    l’ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, di cui all’articolo 2, n. 9), della legge 154/1981, degli amministratori di strutture convenzionate con l’Azienda sanitaria locale, viene a cessare con la presentazione di un atto di dimissioni da amministratore di tale struttura; non sussiste tale situazione di ineleggibilità se l’amministratore dimissionario rimane in veste di socio, privo di poteri di rappresentanza, in tale società

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 20 aprile 1993, n. 4646 >
    gli amministratori di un’azienda municipalizzata per la distribuzione del gas rientrano nei casi di ineleggibilità previsti dall’articolo 2, numero 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (e non in quelli di incompatibilità di cui all’articolo 3, n. 1), poiché tra gli enti “dipendenti” del comune vanno annoverati anche quelli, pur dotati di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, che sono preposti a compiti che rientrano tra quelli istituzionali del comune

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 18 gennaio 1994, n. 391 >
    sussiste una situazione di “dipendenza”, o di “strumentalità”, atta a determinare le situazioni di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2, numero 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154, (e non quello di ente “vigilato”, che determina la situazione di incompatibilità ex articolo 3, n. 1), quando un ente è sottordinato ad un altro, in quanto destinatario di un ordine, di una disciplina, di un potere di ingerenza proveniente dal secondo

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 27 giugno 1994, n. 6160 >
    non sussiste un rapporto di “dipendenza”, da cui deriva la situazione di ineleggibilità prevista dall’articolo 2, numero 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154, quando l’ente pubblico sottordinato, pur sottoposto a un diffuso potere di vigilanza e di controllo, non è assimilabile né agli “istituti”, nè alle “aziende”, né ai “consorzi”

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 6 febbraio 1996, n. 957 >
    l’entrata in vigore del d.lgs. 504/1992 non ha modificato in alcun modo le previsioni di ineleggibilità di cui all’articolo 2, n. 9), della legge 154/1981. La condizione di ineleggibilità dettata dal citato articolo 2, n. 9), sussiste in presenza di un rapporto qualificabile come convenzionato. La natura “sanitaria” di una convenzione è determinata dal contenuto della convenzione stessa: rientrano in tale fattispecie la convenzione per le prestazioni di assistenza ad handicappati gravi e gravissimi

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 14 aprile 1997, n. 3193 >
    poiché con la norma di cui all’articolo 2, n. 4), della legge 154/1981 (per cui sono ineleggibili nel territorio in cui esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci) il legislatore ha inteso solo garantire la libera determinazione della volontà degli elettori da indebite interferenze, la cessazione da ogni servizio ministeriale è sufficiente a rimuovere ogni pericolo di influenza sulla libera determinazione degli elettori, a nulla rilevando che la sacra ordinazione una volta ricevuta non possa essere più cancellata

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 5 settembre 1997, n. 8606 >
    l’articolo 2, n. 10), della legge 23 aprile 1981, n. 154, secondo il quale non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, “i rappresentanti legali e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione, della provincia o del comune,” deve essere interpretato nel senso che tra le “società per azioni” devono ritenersi comprese anche le società per azioni aventi scopo consortile

  • CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 13 settembre 1999, n. 1052 >
    pur essendo pacifica la competenza del giudice ordinario in materia di eleggibilità (e di candidabilità), ai sensi dell’articolo 8, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 28, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il giudice amministrativo può pronunciarsi incidenter tantum anche su tali questioni, se la loro soluzione è pregiudiziale per decidere la questione principale di sua competenza

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – 22 febbraio 2000, n. 1992 >
    ai sensi dell’articolo 2, n. 10, della legge 154/1981, è ineleggibile alla carica di consigliere comunale il componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni partecipata al 60% dall’ente locale, sussistendo nei suoi confronti le medesime ragioni riscontrate per le categorie espressamente previste dalla norma (legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni)

  • CORTE COSTITUZIONALE 31 ottobre 2000, n. 450 >
    la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, quarto alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (ora: articolo 61, numero 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco

  • CORTE COSTITUZIONALE 4-24 giugno 2003, n. 220 >
    a fronte del mutamento del disegno organizzativo delle A.S.L., il legislatore ha fatto venir meno la causa di incompatibilità della carica di sindaco con l’incarico di primario ospedaliero, limitando l’incompatibilità ai soli casi dei componenti degli organi di alta gestione amministrativa delle A.S.L.

  • TRIBUNALE DI BERGAMO – Sezione feriale civile – 20 agosto 2004, n. 6696 >
    è ineleggibile, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, n. 12) il sindaco in scadenza di mandato che voglia candidarsi alla medesima carica in un altro comune. In questo caso, le dimissioni dalla carica di sindaco devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del d.lgs. 267/2000 (nella Regione FVG, dall’articolo 37-bis della legge 142/1990), il quale stabilisce che le dimissioni stesse diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione

  • CORTE DI APPELLO – Bari – I Sezione civile – 27 dicembre 2004, n. 1257 >
    agli amministratori dell’azienda speciale, costituita dal comune ex articoli 113 e 114 del T.U. 67/2000 per la gestione di un pubblico servizio, non è applicabile la causa di ineleggibilità non configurandosi un rapporto di dipendenza tra comune e azienda dotata di autonomia strutturale, organizzativa, gestionale e in possesso di personalità giuridica

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 20 maggio 2006, n. 11893 >
    la norma di cui all’articolo 60, comma 1, n. 10), del T.U. 267/2000 non deve essere interpretata in senso letterale ma, conformemente alla ratio prevista dal legislatore, deve essere ritenuto ineleggibile anche l’amministratore o il legale rappresentante della s.p.a. in cui l’ente locale è in grado di ricoprire, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o comunque di forte influenza pur possedendo un capitale inferiore alla maggioranza assoluta

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 20 maggio 2006, n. 11894 >
    ai sensi dell’articolo 60, comma 1, n. 12), del T.U. 267/2000, è ineleggibile alla carica di sindaco chi ricopre la carica di consigliere in altro comune, non importa se vicino o lontano. Tale causa di ineleggibilità cessa solo con la presentazione di formali e tempestive dimissioni dalla carica ricoperta non essendo possibili rimedi equipollenti, quali il collocamento in aspettativa previsto per altre ipotesi di ineleggibilità

  • CORTE COSTITUZIONALE 17 maggio – 1 giugno 2006, n. 217 >
    non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 60, comma 1, n. 10) del d.lgs. 267/2000 in relazione agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione. La norma prescrive la conseguenza giuridica dell’ineleggibilità nell’intento di prevenire l’eventualità che il candidato ponga in essere, tramite i poteri di influenza connessi alla sua carica societaria, indebite pressioni sugli elettori

  • CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 23 agosto 2006, n. 4948 >
    ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del T.U. 267/2000 è nulla l’elezione di un candidato che si trova nelle condizioni di incandidabilità elencate al comma 1 del medesimo articolo. La sanzione di nullità travolge la sola elezione del candidato che si trova in condizione di incandidabilità (e anche di ineleggibilità) e non produce ulteriori conseguenze invalidanti sulle operazioni elettorali

  • CORTE COSTITUZIONALE 6 febbraio 2009, n. 27 >
    la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 60, comma 1, n. 9), del d.lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate

per approfondire

^*^

incandidabilità

In materia di incandidabilità l’articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali” rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Esso ha disciplinato le cause di incandidabilità con riferimento a tutte le elezioni (politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali), abrogando gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 267/2000 e l’articolo 15 della legge 55/1990. 

In questa sottovoce si troverà, pertanto, un’ampia documentazione riferita ancora alla citata legge 55/1990 (nel testo modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16) e alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 267/2000, sostanzialmente ripresi nel nuovo testo unico 235/2012.

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, coloro i quali siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 235/2012. L’incandidabilità opera anche nel caso in cui sia stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 11 sono sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’articolo 10, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti ivi indicati.

L’amministratore che ricopre una delle cariche indicate al comma 1, dell’articolo 10, decade dalla stessa dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione (articolo 11, comma 7).

L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano in una delle situazioni di incandidabilità è nulla (articolo 10, comma 3). Nel caso in cui sia un candidato sindaco a trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità, la sua eventuale partecipazione alla competizione elettorale comporta la nullità di tutte le operazioni elettorali, e non della sua sola eventuale elezione (Consiglio di Stato – V Sezione, 13 settembre 1999, n.1052).

La sentenza di riabilitazione è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.

Va ricordato che il candidato alla carica di sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale deve rendere, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, prevista dall’articolo 12 del d.lgs. n. 235/2012 attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 10, del medesino decreto legislativo; la mancanza di tale dichiarazione comporta l’immediato e non sanabile depennamento del candidato dalla lista. Gli uffici presposti all’esame e all’ammissione delle candidature, inoltre, cancellano dalle liste i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di una condizione di incandidabilità.

Sono invece sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti indicati nello stesso comma alle lettere a), b) e c); sono inoltre sospesi dalla carica coloro che, dopo l’elezione o la nomina, con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni per un delitto non colposo e coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applicato una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Sono, infine, sospesi di diritto coloro i quali sono sottoposti alle misure coercitive degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura nonchè del divieto di dimora, quando riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

Nel periodo di sospensione, ove non sussista supplenza, tali soggetti non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per qualsiasi quorum o numero legale (articolo 11, comma 3).

La sospensione cessa nel caso in cui venga meno la misura coercitiva, ovvero venga emessa sentenza anche non definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio (articolo 11, comma 6). 

normativa

  • DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 – articoli 10-17 >
    testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezione promiscua feriale – 27 ottobre 1993, n. 10700 >
    la legge 18 gennaio 1992, n. 16, modificativa dell’articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non ha carattere di retroattività. Non sussiste, in capo all’amministratore condannato, un diritto quesito alla carica elettiva, rientrando tale qualità tra i diritti di natura patrimoniale e non di natura politica. La sentenza di riabilitazione non ha efficacia sulla decadenza già intervenuta

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – II Sezione – 13 settembre 1996, n. 8270 >
    la decadenza automatica del pubblico amministratore dalla carica ricoperta, a seguito di condanna definitiva per uno dei reati indicati dall’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, si verifica sia quando la condotta tipizzata dalla legge integra una fattispecie delittuosa (nel caso: l’abuso di potere), sia quando implica solo l’applicazione della aggravante per delitti anche diversi da quelli indicati nella legge

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 26 novembre 1998, n. 12014 >
    la causa di incandidabilità e di decadenza, di cui all’articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, si configura come un requisito negativo della capacità di assumere cariche elettorali per soggetti condannati in via definitiva per reati che destano particolare allarme sociale; la disposizione in materia di incompatibilità, di cui all’articolo 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, inserita nella ordinaria legislazione elettorale, ha invece lo scopo di evitare un conflitto di interessi tra l’elettore e l’ente pubblico

  • CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 13 settembre 1999, n. 1052 >
    la situazione di incandidabilità, ai sensi dell’articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla Commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali. Pur essendo pacifica la competenza del giudice ordinario in materia di eleggibilità (e di candidabilità), ai sensi dell’articolo 8, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 28, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il giudice amministrativo può pronunciarsi incidenter tantum anche su tali questioni, se la loro soluzione è pregiudiziale per decidere la questione principale di sua competenza

  • CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 22 settembre 1999, n. 1144 >
    l’articolo 15, comma 4, della legge 55/1990, che prevede che l’eventuale elezione di un candidato che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1, dello stesso articolo, non produce effetti, si applica anche nei casi in cui la condanna è pronunciata tra il primo ed il secondo turno elettorale e comporta l’impossibilità della proclamazione a sindaco di tale candidato

  • CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 15 giugno 2000, n. 3338 >
    nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, a differenza di quanto avviene per il candidato sindaco in situazione di incandidabilità ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 24 febbraio 2001, n. 2743 >
    la pendenza di un procedimento penale teso ad ottenere la riabilitazione dalla condanna non impedisce la proclamazione della decadenza dell’eletto condannato in via definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 15, della legge 55/1990. In sede di accertamento della sussistenza delle situazioni per la comminazione del provvedimento di decadenza dell’eletto, il giudice si attiene strettamente al contenuto della sentenza penale di condanna, senza poter né esperire ulteriori indagini, né reinterpretare la fattispecie su cui si è espresso il giudice penale

  • CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 22 gennaio 2003, n. 255 >
    è illegittima l’esclusione dalla competizione elettorale di un candidato che ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo 15 , comma 1, della legge 55/1990, anziché dall’articolo 58, del d.lgs. 267/2000

  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Basilicata – Potenza – 29 novembre 2004, n. 796 >
    ai sensi dell’articolo 59, del d.lgs. 267/2000, l’amministratore dell’ente locale, sospeso per la durata di mesi 18 per condanna in primo grado, ove intervenga sentenza d’appello, vedrà l’interruzione del primo periodo di sospensione ed il decorso di un termine nuovo di 12 mesi. La norma non prevede una sommatoria dei due periodi di sospensione potenzialmente irrogabili

  • CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 23 agosto 2006, n. 4948 >
    ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del T.U. 267/2000 è nulla l’elezione di un candidato che si trova nelle condizioni di incandidabilità elencate al comma 1 del medesimo articolo. La sanzione di nullità travolge la sola elezione del candidato che si trova in condizione di incandidabilità (e anche di ineleggibilità) e non produce ulteriori conseguenze invalidanti sulle operazioni elettorali

  • CORTE COSTITUZIONALE – 9-23 maggio 2007, n. 171>
    è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del d.l. 80/2004, convertito dalla legge 140/2004, che escludeva dal novero delle cause ostative alla candidatura l’ipotesi della condanna per peculato d’uso (articolo 58, comma 1, lettera b), del d.lgs. 267/2000)

  • CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni civili – I Sezione – 8 luglio 2009, n. 16052 >
    la sospensione dalla carica di un consigliere comunale condannato con sentenza non definitiva per uno dei delitti previsti dall’articolo 59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000 decorre dalla data della comunicazione del provvedimento di sospensione emessa dal Prefetto e non già dalla data della pubblicazione della sentenza

  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Campania – Napoli – II Sezione – 22 marzo 2010, n. 1530 >
    è legittimo il provvedimento con il quale la sottocommissione elettorale circondariale ha provveduto alla cancellazione da una lista elettorale dei nominativi di alcuni candidati alla carica di consigliere comunale, in quanto gli stessi hanno omesso di presentare, in sede di accettazione della candidatura, l’espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 58 del d.lgs. 267/2000

  • CORTE DI CASSAZIONE – Cassazione Civile – Sezione I – 22 settembre 2015, n. 18696 >
    gli amministratori locali colpevoli di cattiva gestione della cosa pubblica diventano incandidabili solo per effetto del provvedimento giurisdizionale definitivo e con riferimento alle elezioni successive. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello può impugnare le decisioni relative a controversie elettorali riguardanti l’incandidabilità anche se non è stato parte nel giudizio di merito

per approfondire

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Contentuti protetti