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MARATEA ORDINANZA NUMERO 100 DEL 16 NOVEMBRE 2021 : DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi a carico del sig. Cappon Mario della Società “ARSENALE HOSPITALITY” s.r.l.

#uncasoallavoltafinoallafine

 

COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza Piazza B. Vitolo 1 – 85046 Maratea (Pz)
SERVIZI URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
ORDINANZA SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE INTEGRATO
N. 6 DEL 16/11/2021
N. REGISTRO GENERALE 100 DEL 16/11/2021


OGGETTO:

Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi a carico del sig. Cappon Mario della Società “ARSENALE HOSPITALITY” s.r.l.


Il Responsabile del Settore

PREMESSO che in data 27.04.2021, prot.0006806 veniva acquisita a questo Ufficio la CILA in ditta Cappon Mario per la “Costruzione di una struttura temporanea completamente amovibile costituita da pavimentazione in legno e da parti in legno lamellare” a firma dell’ing. Lorenzo Quaresima nella qualità di progettista nonché direttore dei lavori;
che con nota di questo Ufficio del 04.05.2021, prot.0007145, si chiedeva alla ditta Cappon Mario integrazione documentale e chiarimenti in ordine ai vincoli gravanti sull’area oggetto dell’intervento di cui trattasi e precisamente al Vincolo Paesaggistico e sismico;
che con PEC di riscontro del 03.06.2021, prot.0008988, la Società Arsenale Hospitality srl evidenziava che la struttura temporanea non sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica, poiché pienamente rientrante nel punto A.17 del d.P.R. n°31/2017, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione semplificata”;
che in data 08.06.2021, 11.06.2021 e 17.06.2021, sono stati effettuati dei sopralluoghi sull’area oggetto dei lavori di cui alla CILA del 27.04.2021, prot.0006806;

PRESO ATTO della nota PEC della Regione Basilicata a firma dell’ing. Giuseppe Galante n.q. di dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, acquisita in data 22.06.2021 al prot.0010022 in cui dopo aver relazionato sulle risultanze del sopralluogo del 17.06.2021 conclude come segue: ”Per quanto sopra rappresentato e fatte salve diverse valutazioni della Soprintendenza, si sollecita l’Ufficio Tecnico del Comune di Maratea, in qualità di Ente preposto alla vigilanza sulle attività edilizie, a sospendere i lavori così come già richiesto dalla Soprintendenza con la citata nota del 09.06.2021 e ad adottare i conseguenti provvedimenti repressivi”;


RICHIAMATA la nota di questo Ufficio del 22.06.2021, prot.0010054 inviata alla Soprintendenza quale organo titolare della più alta competenza in materia, in cui si chiede di conoscere le determinazioni in ordine all’assoggettabilità dell’intervento ad Autorizzazione Paesaggistica;


la nota di riscontro prot.10129 del 24.06.2021, da parte della Società Arsenale Hospitality srl, alla nota della Regione Basilicata sopra richiamata, in cui ribadisce l’esclusione dell’intervento da autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n°31/2017 e in cui richiama le deroghe introdotte per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID 19;

VISTA la nota del Soprintendente in data 25.06.2021 e registrata al prot.10234 con cui evidenzia che: “ ….Dai sopralluoghi effettuati e dalla documentazione in possesso di questo Ufficio si evince comunque che la struttura realizzata, seppur definita dalla Società Arsenale Hospitality srl come struttura completamente amovibile e temporanea non rientra tra gli interventi previsti dall’allegato “A” dal d.P.R. 31/2017, il quale parla esplicitamente di installazioni esterne costituite da elementi facilmente amovibili o altre strutture leggere di copertura e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo, tipologia nel quale non ricade la struttura in oggetto (plinti in calcestruzzo interrati e strutture in legno ad essa ancorata)”;


CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra in data 25.06.2021 è stata emessa l’Ordinanza di Sospensione dei lavori N°67 Reg. Gen., a carico di Cappon Mario, Quaresima Lorenzo e Rossi Roberto;


che in data 29.06.2021, con nota prot.0010372 è stato avviato il procedimento per l’emissione di ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi a carico di Cappon Mario;

PRESO ATTO che in data 29.06.2021 la Società Arsenale Hospitality srl ha proposto ricorso al TAR Basilicata, registrato al N.00323/2021 Reg.Ric.;

che in data 30.06.2021 su disposizione del G.I.P. i luoghi sono stati sottoposti a sequestro con Decreto n°823/2021;
che nella Camera di Consiglio del 08.09.2021 il ricorso è stato cancellato dal ruolo;

RICHIAMATA la nota di questo Ufficio prot.0014714 del 15.09.2021 con cui è stato richiesto alla Stazione Carabinieri di accedere ai luoghi al fine di consentire la conclusione del procedimento amministrativo per l’emissione dell’Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi

VISTA la relazione a seguito del sopralluogo, eseguito in data 09.11.2021 (martedì) alle ore 9.00 circa, che dà atto delle misurazioni delle opere realizzate, consistenti in un pergolato e pavimentazione aree scoperte, di cui si riportano dimensioni e materiali utilizzati:


a) Pergolato in legno lamellare di mq 710,00 circa costituito da:

– una struttura verticale, n°60 pilastri in legno aventi sezione cm 16 x cm 16 e altezza netta pari a m 2,70, ancorati al piano di campagna attraverso piastre metalliche su blocchi di cls prefabbricati, di diverse dimensioni (m 0,80 x 0,60 x h 0,50); (m 0,30 x 0,45 x h 0,15); (m 1,38 x 0,48 x h 0,15);
– pavimentazione con tavolato in legno fissato su assisto in legno avente sezione pari a cm 10 x cm 10;
– travi principali in legno, disposti in senso trasversali al prospetto fronte mare, avente sezione cm 12 x cm 24;
– travi secondari in legno, disposti in senso longitudinale al prospetto fronte mare, avente sezione cm 12 x cm 20;
– manto di copertura in incannucciato, in parte coperte con lastre di plexiglas trasparente di dimensioni pari a m 2,00 x m 6,00 e spessore m 0,07;
– predisposizione di canalizzazioni per impianti elettrici e scarichi delle acque piovane;

b) Pavimentazione in legno di aree scoperte a quota del pergolato e a quota inferiore:

– Realizzazione di pavimentazione a quota pergolato per mq 110,00 circa e predisposizione di un ulteriore area pavimentata a quota inferiore di mq 208,00, entrambe costituite da tavolato su assito in legno avente sezione pari a cm 10 x cm 10;
che dalle verifiche effettuate nel sopralluogo del 09.11.2021 si riscontra quanto segue:
– Punto a), opere eseguite in assenza di
– Punto b), opere eseguite in assenza di
soggette alla demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

pertanto, che vada ordinata la demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

che, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le opere realizzate in assenza di titolo sono soggette alla sanzione della demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento sanzionatorio previsto dalla legge, a contenuto vincolato;

gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
la propria competenza in forza del provvedimento sindacale n°10 del 02.03.2021 con il quale il sottoscritto è stato incaricato di svolgere la funzione di Responsabile del Settore 6 – Sviluppo Territoriale Integrato;

Ordina

Al sig. Cappon Mario, in qualità di Amministratore Unico della Società Arsenale Hospitality srl, generalizzato come da atti presenti in ufficio, di provvedere entro il termine di gg. 90, a decorrere dalla notifica della presente Ordinanza a quanto di seguito riportato:

• la demolizione delle seguenti opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica e di deposito all’Ufficio Difesa del Suolo:
a) Pergolato in legno lamellare di mq 710,00 circa costituito da:
– una struttura verticale, n°60 pilastri in legno aventi sezione cm 16 x cm 16 e altezza netta pari a m 2,70, ancorati al piano di campagna attraverso piastre metalliche su blocchi di cls prefabbricati, di diverse dimensioni (m 0,80 x 0,60 x h 0,50); (m 0,30 x 0,45 x h 0,15); (m 1,38 x 0,48 x h 0,15);
– pavimentazione con tavolato in legno fissato su assisto in legno avente sezione pari a cm 10 x cm 10;
– travi principali in legno, disposti in senso trasversali al prospetto fronte mare, avente sezione cm 12 x cm 24;
– travi secondari in legno, disposti in senso longitudinale al prospetto fronte mare, avente sezione cm 12 x cm 20;
– manto di copertura in incannucciato, in parte coperte con lastre di plexiglas trasparente di dimensioni pari a m 2,00 x m 6,00 e spessore m 0,07;
– predisposizione di canalizzazioni per impianti elettrici e scarichi delle acque piovane;

b) Pavimentazione in legno di aree scoperte a quota del pergolato e a quota inferiore:
– Realizzazione di pavimentazione a quota pergolato per mq 110,00 circa e predisposizione di un ulteriore area pavimentata a quota inferiore di mq 208,00, entrambe costituite da tavolato su assito in legno avente sezione pari a cm 10 x cm 10;

e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

Avverte

che, trascorso infruttuosamente tale termine si procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, nella configurazione ex art.31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n°380, che di seguito si riporta:
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”;

L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al

comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente

L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”;

comma 4-ter “I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico”

con l’avvertenza che, trascorso infruttuosamente tale termine si procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge in
materia”;

L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”;

comma 4-ter “I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico”;


Dispone
  1. La notifica della presente per ogni effetto di legge al sig. Cappon Mario, in qualità di Amministratore Unico della Società Arsenale Hospitality srl, tramite l’Ufficio Notifiche del Comune di Venezia;
  2. L’invio di copia della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
    – Procura della Repubblica;
    – Stazione Carabinieri di Maratea;
    – Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza BB.AA.;
    – Regione Basilicata Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio;
    – Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea;
    – Regione Basilicata Ufficio Difesa del Suolo di Lagonegro;
    – Settore Tutela del Paesaggio del Comune di Maratea;
    – Comando di Polizia Locale di Maratea;
    – Sindaco;
  3. La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente.


Si avverte, ai sensi dell’art. 3 quarto comma della legge 7/08/1990 n° 241, che contro la presente è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza ai sensi del Decreto legislativo 02.07.2010, n°104, o, in alternativa, entro 120 giorni al suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.1199/1971.


Il Responsabile del procedimento

geom. Gaetano Santoro

Il Responsabile
Firmato digitalmente

Labanca Domenico

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