CIRCOLARE VIMINALE AI PREFETTI
Il ministero dell’Interno invita i prefetti a intensificare i controlli per la applicazione delle misure anti pandemia anche nei giorni prefestivi e festivi e in particolare sottolinea l’esigenza di “una accurata pianificazione dei servizi di controllo in concomitanza con il Capodanno” anche se “le tradizionali feste organizzate in spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre risultini ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti”
Rafforzare i controlli sull’applicazione delle misure anti-assembramento in vista di Capodanno e assicurare il rispetto di quanto previsto nel decreto legge emanato lo scorso 24 dicembre dal governo, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 introducendo ulteriori misure per il contenimento della pandemia.
È quanto prevede la circolare inviata dal ministero dell’Interno ai Prefetti
Tra le misure che vengono evidenziate c’è la riduzione della validità del green pass da nove a sei mesi a partire del prossimo 1° febbraio 2022 e un green pass rafforzato e obbligatorio dal prossimo 10 gennaio (fino alla cessazione dello stato di emergenza) per l’accesso ai musei, ai luoghi di cultura e mostre, piscine, palestre, centri benessere al chiuso, centri termali, centri culturali, parchi tematici e di divertimento, sale giochi, scommesse, bingo e casinò.
La circolare del Viminale ricorda poi che “dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde ‘rafforzata’”
Come sottolinea il dicastero guidato dalla ministra Luciana Lamorgese “restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass base”
Nella circolare è richiamato inoltre l’obbligo, dal 25 dicembre e fino al prossimo 31 gennaio, di utilizzo delle mascherine anche nei luoghi all’aperto e in zona bianca.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza sarà invece obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2 “in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.
In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”.
In seguito il Viminale evidenzia che “dal 25 dicembre e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”
Il ministero dell’Interno invita i prefetti a intensificare i controlli per la applicazione delle misure anti pandemia anche nei giorni prefestivi e festivi e in particolare sottolinea l’esigenza di “una accurata pianificazione dei servizi di controllo in concomitanza con il Capodanno” anche se “le tradizionali feste organizzate in spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre risultini ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti”
Di seguito il comunicato del Viminale:
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, del decreto-legge di pari data n. 221 che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da Covid19 è stata emanata una circolare a tutti i prefetti, firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi.
Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, la circolare segnala disposizioni in materia di:
a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8);
b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4);
c) eventi, feste e discoteche (art. 6).
L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.
Si conferma, inoltre, la disposizione, già contenuta nella circolare del 2 dicembre scorso, riguardante l’invio della relazione settimanale circa gli esiti dell’attività di controllo e le conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del DL 221 in base alla normativa vigente e, in particolare, all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
GABINETTO DEL MINISTRO
N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. Prot. N. 0088170
Roma, 29 dicembre 2021
AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Segreteria del Dipartimento
SEDE
OGGETTO: Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
Sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, è stato pubblicato il decreto- legge di pari data n. 221 (di qui in poi DL 221) che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da COVID-19 modulando, in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.
Parimenti sono prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, per il cui commento si rinvia alla circolare di questo Gabinetto del 2 dicembre 2021.
Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, si segnalano all’attenzione delle SS.LL. le disposizioni in materia di: a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8); b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4); c) eventi, feste e discoteche (art. 6).
a) Durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19(artt.3,5e8)
L’art. 3 stabilisce che dal prossimo 1° febbraio 2022 la durata del green pass rilasciato a seguito dell’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sia ridotta da nove a sei mesi.
L’art. 5 dispone che, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”. Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass “base”.
Il successivo art. 8 stabilisce che, dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio per l’accesso a:
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
– centri benessere al chiuso;
– centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
– parchi tematici e di divertimento;
l’infanzia); – centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per
– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Le previsioni normative sul possesso del green-pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.
b) Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie(art.4)
Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, di cui all’art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021.
Inoltre, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dando seguito alla previsione di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 7, dello stesso d.P.C.M., che fa salve specifiche disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:
– in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica
c) Eventi, feste e discoteche (art. 6)
Tanto premesso, si richiamano le indicazioni già fornite alle SS.LL. in materia di controlli sull’osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’epidemia, sottolineando, in particolare, l’esigenza di una accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il Capodanno.
Peraltro, si rammenta come, a mente dell’art. 6 del DL 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti.
dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
– per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
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L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.
Si conferma, infine, la disposizione, già contenuta nella citata circolare del 2 dicembre u.s., riguardante l’invio della relazione settimanale circa gli esiti dell’attività di controllo e le conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del DL 221 in base alla normativa vigente e, in particolare, all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l’attenzione.
IL CAPO DI GABINETTO
F.to Frattasi
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