Secondo l’art. 3, primo comma, lettera b, numeri 1 e 3, del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, dal primo febbraio 2022 anche i difensori, i consulenti e i periti potranno accedere negli uffici giudiziari soltanto se in possesso della certificazione verde Covid-19 e l’assenza dei difensori per mancato possesso ovvero mancata esibizione della suddetta certificazione non potrà costituire legittimo impedimento
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