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TRIBUNALE DI NAPOLI SOSPENDE GIUSEPPE CONTE “GRAVI VIZI NEL PROCESSO DECISIONALE”

I provvedimenti (che risalgono rispettivamente al 3 e al 5 agosto 2021) sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale”. L’avvocato Borrè: “Ora il Movimento non ha più un capo, la prossima mossa spetta a Grillo”

Il tribunale di Napoli (7ª sezione civile ) sospende l’elezione di Conte leader e la modifica dello statuto M5S 


“Inutile negare la nostra soddisfazione. Giuseppe Conte, la scorsa estate, dedicó solo due parole alle domande che gli venivano rivolte sul nostro ricorso, disse “Facciano pure”. Bene, abbiamo fatto”. Lorenzo Borré è l’avvocato che oggi, dinanzi al collegio del Tribunale di Napoli, è riuscito ad ottenere la vittoria di tutti i dissidenti del nuovo corso M5S. Una bomba che esplode proprio nei  giorni più cupi del Movimento.

I giudici napoletani hanno infatti sospeso le due delibere con cui, nell’agosto del 2021  agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e incoronato Conte come presidente dei pentastellati.

“Se a un Movimento togli il principio della partecipazione democratica – spiega ancora Borré a Repubblica – e l’assunto dell’uno vale uno declinato nell’applicazione più ampia e nobile della politica, è come se colpissi al cuore la sua identità”

E ora? “Ora il Movimento non ha più un capo. Ora puó toccare solo  a Grillo una mossa essenziale: aprire alle votazioni del comitato direttivo. Adesso la parola deve tornare al popolo pentastellato”, prosegue Borrè.

 

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE 

in persona dei seguenti magistrati
– Dr. Gian Piero Scoppa
– Dr. Eduardo Savarese
– Dr. Marco Pugliese
Presidente Giudice Giudice rel.

nella procedura di reclamo iscritta al numero 30584 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2021

TRA

STEVEN BRIAN HUTCHINSON nato/a STATI UNITI D’AMERICA il 09/11/1977 (codice fiscale: HTCSVN77S09Z404A);
LILIANA COPPOLA nato/a NAPOLI (NA) il 02/08/1959 (codice fiscale: CPPLLN59M42F839S);
RENATO DELLE DONNE nato/a MASSA DI SOMMA (NA) il 29/03/1989 (codice fiscale: DLLRNT89C29M289Y);
tutti ricorrenti residenti a Napoli e rappresentati e difesi dall’avv. BORRE’ LORENZO del Foro di Roma quale procuratore ad litem giusto mandato in atti e domiciliati presso il suo domicilio digitale: p.e.c. lorenzoborre@ordineavvocatiroma.org;

 E

ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO 5 STELLE” (codice fiscale: 97958540581) rappresentato/a e difeso/a dall’avv. FRANCESCO ASTONE quale procuratore ad litem giusto mandato in atti e domiciliati presso VIA GIOVANNI NICOTERA, N. 31 00195 ROMA;

avente ad oggetto: reclamo avverso l’ordinanza cautelare emessa ai sensi degli artt. 669 bis e seg. c.p.c. dal giudice della causa di merito dr. Francesco Paolo Feo iscritta al n. r.g. 21817/2021;
ha adottato la seguente

ORDINANZA

1. I ricorrenti hanno proposto reclamo avverso la predetta ordinanza cautelare che ha respinto la propria domanda di sospensione delle delibere assembleari impugnate, ai sensi dell’a. 23 c.c., di modifica dello Statuto in data il 2/3 agosto 2021 e di nomina del Presidente in data il 5/6 agosto 2021 dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE.
Quest’ultima si è costituita anche in questa sede e ha resistito alla domanda.

2. Preliminarmente va chiarito che la questione della competenza territoriale della causa di merito non rileva nell’ambito del giudizio cautelare proposto in corso di causa.

L’art. 669 quaterdecies c.p.c. individua e delimita l’ambito di applicazione della disciplina dei procedimenti cautelari contenuti negli artt. 669 bis ss. c.p.c. Secondo tale norma le disposizioni contenute nella sezione «procedimenti cautelari», si applicano a tutti i provvedimenti cautelari in modo generale, anche a quelli contenuti nelle leggi speciali e nel codice civile. Pertanto anche all’ipotesi di domanda di sospensione delle delibere impugnate ex art. 23 c.c

Ciò posto, ai sensi dell’art. 669 quater c.p.c., quando la domanda cautelare è proposta in corso di causa, competente a conoscerla può essere soltanto il giudice dinanzi al quale – di fatto – pende la causa di merito. La norma anzidetta individua la competenza “per relationem”, ma senza rinviare alla competenza del merito legale, che potrebbe anche essere stata mal posta o disattesa nella causa di merito.

Questo è quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza e dottrina, secondo cui in questi casi la competenza deve essere riferita (solo) alla “attuale” investitura del giudice della causa di merito e non invece alla competenza di questi, in quanto attinente appunto al merito della domanda.

Ad ogni modo, tale orientamento è confermato da quanto previsto dal comma 2 dell’art. 669 quater c.p.c. che radica la competenza cautelare del giudice dinanzi al quale pende la causa di merito anche se sospesa, come può accadere per esempio proprio nel caso di regolamento di competenza.
Inoltre, ciò è confermato anche dal fatto che, sempre secondo l’orientamento prevalente, il provvedimento cautelare non perde efficacia nel caso di dichiarazione di incompetenza da parte del giudice del merito (cui faccia seguito la tempestiva riassunzione).


3. Allo stato degli atti è emerso che le delibere assembleari impugnate appaiono invalide.


3.1 In via assorbente, emerge che la delibera assembleare di modifica dello stato dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE del 3 agosto 2021 è stata adottata in assenza del quorum richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis a tale data.

Ai sensi dell’art. 6 dello statuto allora vigente, in prima convocazione l’assemblea indetta per la modifica dello statuto dell’associazione poteva deliberare soltanto “qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli iscritti”. Poteva essere introdotta una restrizione alla partecipazione alle assemblee rispetto agli iscritti da meno di 6 mesi, ma con regolamento adottato dal comitato di garanzia, su proposta del comitato direttivo. Agli atti invece risulta che l’assemblea del 3 agosto 2021 è stata indetta con l’esclusione degli iscritti da meno di 6 mesi sulla base dell’art. 4 dello statuto che disciplina le modalità con cui l’associazione effettua le consultazioni degli iscritti, che alla lett. c) prevede espressamente l’esclusione degli iscritti da meno di sei mesi. E ciò in assenza di un “regolamento adottato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Comitato direttivo”, come risulta dall’istruttoria processuale.
Nel costituirsi in giudizio e nel formulare le proprie difese anche in questa sede rispetto all’esclusione dall’assemblea di modifica dello statuto impugnata degli iscritti da meno di sei mesi, infatti, l’associazione resistente ha più volte ribadito che “il fatto che il Comitato di Direttivo non abbia effettuato proposte sulla loro partecipazione ai lavori non cambia nulla” (v. pagg. 15 della comparsa nel giudizio di merito e 14 della memoria in sede cautelare di primo grado e 12 in quella della presente fase di reclamo).
Ma al di là delle considerazioni sottese all’opportunità o meno di prevedere e consentire la partecipazione degli iscritti da meno di sei mesi ad assemblee volte a deliberare su questioni “strutturali” od “organizzative” dell’ente, come quelle relative alla modifica dello statuto, ai sensi della disciplina statutaria dell’associazione applicabile ciò poteva avvenire soltanto nel rispetto di un iter procedurale espressamente previsto e delineato dall’art. 6 lettera c) che, come detto, implicava la predisposizione di una preventiva cornice regolamentare attraverso il coinvolgimento e l’intervento di due fondamentali organi dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE: adozione di un regolamento da parte del comitato di garanzia su una proposta formulata dal comitato di direttivo. E la circostanza che, diversamente dalle “consultazioni” degli iscritti di cui all’art. 4 dello statuto, ciò sia stato previsto per le assemblee degli associati ai sensi dell’art. 6 appare giustificato proprio dalla diversa e più rilevante incidenza che le decisioni prese in quest’ultima sede possono avere rispetto alla vita dell’associazione. Come ad esempio con le proposte di modifica dello statuto associativo.

3.1.1 Il fatto che la disciplina per escludere dalla partecipazione assembleare gli iscritti da meno di sei mesi di cui all’art. 6 dello statuto in questione fosse cogente al momento dell’adozione della delibera impugnata del 3 agosto 2021 e, soprattutto, ben distinta da quella “semplificata” (rectius automatica) prevista dall’art. 4, risulta d’altra parte confermata dal fatto che c’è stata la necessità di modificarla espressamente con l’introduzione del nuovo art. 10. Nello statuto così modificato, infatti, è prevista per le assemblee dell’associazione resistente l’automatica esclusione della partecipazione degli iscritti da meno di sei mesi, analogamente a quanto disposto per le “consultazioni” (di cui all’art. 4 del vecchio statuto), e non più la necessità che ciò sia disposto sulla base di un regolamento adottato dal comitato di garanzia su proposta del comitato direttivo.

3.1.2 L’illegittima esclusione dalla platea dei partecipanti all’assemblea del 3 agosto 2021 degli iscritti all’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE da meno di sei mesi ha determinato l’alterazione del quorum assembleare nella deliberazione di modifica del proprio statuto. Tale delibera infatti risulta adottata sulla base di un’assemblea formata da soli 113.894 iscritti (quelli da più di sei mesi) in luogo dei 195.387 associati iscritti a quella data; con l’illegittima esclusione di 81.839 iscritti all’ente dal quorum costitutivo e deliberativo, maggiore dei soli 60.940 associati che hanno partecipato all’assemblea, la cui delibera è stata poi approvata dall’87% di questi (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Appare chiaro, quindi, che l’assemblea dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE che ha deliberato il 3 agosto del 2021 non era correttamente costituita perché risulta che vi hanno partecipato un numero di iscritti inferiore a quello richiesto in prima convocazione. I 60.940 iscritti che vi hanno partecipato erano di numero inferiore alla metà più uno del totale degli iscritti all’associazione (che come visto era 195.387).

Ai sensi dell’art. 23 c.c. la violazione delle disposizioni contenute nello statuto dell’associazione comporta, su domanda di qualunque associato, l’annullamento della relativa deliberazione che sia stata impugnata. E la delibera del 3 agosto 2021 dall’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE risulta allo stato adottata in violazione dello statuto dell’ente allora in vigore, con riferimento all’art. 6.


3.2. L’invalidità che allo stato risulta della delibera con cui l’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE ha modificato lo statuto fa di conseguenza, in questa sede, apparire invalida anche la delibera del 5 agosto 2021 con cui è stato nominato il presidente dell’ente.

In via assorbente, va fatto rilevare che lo statuto in vigore prima della sua modifica, che come visto al punto 3 risulta illegittima, non prevedeva la figura del presidente quale organo dell’associazione. Pertanto la sua nomina appare a sua volta in contrasto con le regole statutarie ai sensi dell’art. 23 c.c.

4. Dagli elementi processuali emersi nel corso del giudizio, alla luce delle ragioni che allo stato appaiono fondanti l’invalidità delle delibere impugnate, risultano sussistere “gravi motivi” che ai sensi dell’art. 23 c.c. giustificano la loro sospensione cautelare.
Appare di tutta evidenza che la persistente efficacia della delibera che ha illegittimamente modificato l’ordinamento dell’associazione così come la permanenza in carica di un organo invalidamente nominato risultano dei pregiudizi molto rilevanti per la stabilità della stessa organizzazione associativa.
In questo caso l’interesse degli associati appare convergente con l’istituzionale interesse della associazione al suo regolare funzionamento, e quindi nel rispetto delle regole statutarie che nel loro insieme ne sovraintendono la forma, lo scopo e l’agire. A confronto, nessuna rilevanza può avere un assunto interesse alla “attuale” stabilità dell’ente se ciò si fonda su comportamenti che risultano contrari alle regole che fondano l’esistenza dell’associazione.
Ciò che legittima l’impugnativa delle delibere dell’associazione che violano lo statuto ai sensi dell’art. 23 c.c. da parte di “qualunque” associato non è l’interesse del singolo associato ovvero un suo particolare pregiudizio conseguente all’adozione della delibera. Questo elemento non assume rilevanza condizionante l’impugnazione, perché ciò che la norma in parola mira a tutelare è, come visto, l’interesse della associazione al suo regolare funzionamento. Laddove vi siano violazioni dello statuto ciascun partecipante all’ente avrà il diritto di reagire alle delibere che ne sono il frutto in quanto ciò rappresenta, appunto, l’interesse della stessa associazione.
5. Nel caso di specie, quindi, le delibere impugnate dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE con cui è stato modificato il suo statuto e subito dopo nominata la neonata figura di presidente vanno sospese in attesa dell’esito del giudizio di merito. E l’adozione della presente cautela non potrebbe dirsi preclusa dall’asserita potenziale insorgenza di problematiche di ordine tecnico connesse al funzionamento della pregressa “piattaforma”, trattandosi di eventuali aspetti di carattere meramente operativo suscettibili di svariate possibili soluzioni la cui individuazione resta concretamente riservata agli organi della associazione.

P.Q.M.

– in riforma dell’ordinanza reclamata, sospende ai sensi dell’art. 23 c.c. le delibere impugnate dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del presidente;

– rimette ogni determinazione in ordine alle spese della presente procedura all’esito del pendente giudizio di merito.

Così deciso il 03/02/2022

Il Presidente dr. Gian Piero Scoppa

*^* 

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“La sentenza del Tribunale di Napoli che ha portato alla sospensione delle cariche attuali del Movimento Cinque Stelle avrà sicuramente conseguenze politiche.
Ma non è questo il punto principale, almeno per me.
Ovviamente il dibattito interno al Movimento riguarda da vicino anche noi, perché consideriamo questa formazione parte integrante di quel campo progressista che vogliamo costruire da anni.
Dunque, rispetto e attesa.
Tuttavia, questo evento impone ancora una volta a tutti una domanda che non può essere più elusa, che è vissuta in maniera anche molto forte nel discorso di giuramento di Mattarella.
Il Presidente ha invitato i partiti a rinnovarsi, a tornare a essere strumenti per la crescita civile e non enormi comitati elettorali, sganciati dalla realtà e dai bisogni delle persine.
Se i partiti sono il cuore della democrazia, allora serve una legge sui partiti che stabilisca una griglia di regole fondamentali che sottragga ai tribunali scelte che devono tornare soltanto nella piena sovranità degli iscritti.
Oggi vale per Conte, domani potrebbe valere per chiunque altro.
Una legge che regoli il pluralismo interno, il potere degli aderenti, la selezione delle cariche politiche e istituzionali, la trasparenza dell’uso dei finanziamenti pubblici e soprattutto privati e tanto altro.
Insomma, la piena applicazione dell’articolo 49 della Costituzione.
Non è immaginabile che processi decisionali complessi finiscano a carte bollate.
E’ qualcosa di sbagliato, oltre che di pericoloso per la tenuta del tessuto democratico del paese.”
{di Arturo Scotto}

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