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LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E LE NAZIONI UNITE

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è un organo della Corte penale internazionale, seppure ha limitati poteri di attivazione e sospensione temporanea dell’attività investigativa della Corte.
Il Cds può, con la medesima procedura di qualunque Stato Parte: segnalare al procuratore l’opportunità di indagare su determinati fatti (situations) mediante lo strumento della segnalazione delle situazioni (referral of situations); può chiedere, senza poter esercitare alcun veto, alla Camera per il processo preliminare (Pre-Trial Chamber) di sospendere temporaneamente una procedura di istruttoria, se questa appare intralciare la sua azione per la pace e la sicurezza interna; può intervenire in mancanza di collaborazione con gli Stati.

Corte penale internazionale

tribunale per i crimini internazionali con sede all’Aia, Paesi Bassi (1 luglio 2002)

La Corte penale internazionale (in inglese: International Criminal CourtICC, in francese: Cour pénale internationaleCPI) è un tribunale per crimini internazionali che ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi.

La sua competenza è limitata ai crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, cioè il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra(cosiddetti crimina iuris gentium), e di recente anche il crimine di aggressione (art. 5, par. 1, Statuto di Roma).

La Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire se e solo se gli Stati non possono (o non vogliono) agire per punire crimini internazionali.

La Corte penale internazionale non è un organo dell’ONU e non va confusa con la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite, anch’essa con sede all’Aia. Ha però alcuni legami con le Nazioni Unite: ad esempio il Consiglio di sicurezzaha il potere di deferire alla Corte situazioni che altrimenti non sarebbero sotto la sua giurisdizione (art. 13(b), Statuto di Roma)[2].

Storia

La sede della Corte penale internazionale

Le origini della Corte penale internazionale sono da far risalire al periodo della seconda guerra mondiale, quando vennero istituiti dei tribunali militari internazionali. Il primo fu chiamato a giudicare nel Processo di Norimberga, mentre il secondo era quello del Processo di Tokyo. Come tribunali militari, la loro competenza giurisdizionale si limitava ai crimini di guerra. Il tribunale di Norimberga, durante gli anni, ha pronunciato diverse sentenze, ampliando l’ambito di giurisdizione inserendovi, oltre ai crimini di guerra, anche i crimini contro l’umanità e contro la pace.

La campagna per l’istituzione della Corte penale internazionale fu poi ripresa e rilanciata negli anni novanta da una coalizione di 300 organizzazioni non governative, tra le quali l’organizzazione Non c’è pace senza giustizia[3] appartenente alla galassia radicale italiana[4].

Contemporaneamente l’Assemblea generale dell’ONU varò il progetto di formulare un codice sui crimini e uno statuto per la Corte penale internazionale. Il 9 dicembre 1994, l’Assemblea generale creava un apposito comitato preparatorio che riprese il progetto elaborato precedentemente dalla Commissione di diritto internazionale, approfondendone gli aspetti più controversi e sviluppandone i profili più complessi anche alla luce della codificazione dei crimini internazionali avvenuta negli statuti e successive modifiche dei primi tribunali ad hoc. Le pressioni da parte dell’ONU di terminare il progetto di realizzazione, infatti, si fecero più pesanti durante il 1993-1994, proprio perché erano stati istituiti dei tribunali ad hoc per la questione di ex-Jugoslavia e Ruanda.

Nel 1996, conclusi i lavori della commissione, l’Assemblea delle nazioni unite convocava a Roma una conferenza diplomatica dei plenipotenziari degli Stati per l’istituzione di una corte penale internazionale.

In esecuzione della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 51/207 del 17 dicembre 1996, il progetto finale (la cui redazione si protrasse sino al 3 aprile 1998) fu rimesso a una conferenza diplomatica di plenipotenziari, convocati a Roma – nella sede della FAO all’Aventino – dal 15 giugno al 17 luglio 1998. Dopo intense discussioni (cui contribuirono anche molteplici organizzazioni non governative che avevano sostenuto la campagna d’opinione pubblica per la giurisdizione universale sui crimini internazionali), la Conferenza si concludeva con l’approvazione dello Statuto con 120 voti favorevoli, 7 contrari, 21 astenuti, e con la firma dell’Atto finale, aperto a tutte le delegazioni partecipanti (160).

Le progressive ratifiche dello statuto hanno consentito di raggiungere il quorum fissato dall’art. 126 (60 ratifiche) quattro anni dopo la conferenza di Roma: in virtù di questa norma il testo è quindi entrato in vigore il 1º luglio del 2002.

L’opposizione degli Stati Uniti d’America
La posizione di Washington, ostile sin dall’inizio, produsse un duro confronto al momento dell’entrata in vigore del trattato istitutivo[5], anche con l’Unione europea[6]. L’opposizione si è attenuata quando è stato sostituito l’ambasciatore USA al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite John Bolton[7]: dapprima il Dipartimento di Stato ha espresso apprezzamento per il trasferimento dell’imputato Charles Taylor all’Aja[8]; successivamente il governo statunitense non ha impedito l’adozione di risoluzioni che minacciavano il deferimento alla Corte penale internazionale di alcuni possibili crimini dei governanti libici nel 2011[9].

Successivamente, però, la situazione è tornata estremamente conflittuale quando la Palestina ha depositato lo strumento di adesione al trattato istitutivo della Corte[10], fino alle minacce di sanzioni rivolte dal neo-segretario di Stato Bolton il 10 settembre 2018[11]. Si tratta di una possibile controprova del fatto che, al di là dei motivi formali pure addotti inizialmente dall’amministrazione USA[12], il vero timore è che un organo giurisdizionale autonomo gestisca l’applicazione del DIU nei confronti degli Stati alleati e di quelli che ospitano personale militare statunitense[13], fin qui schermato da ogni possibile persecuzione penale non nazionale per le attività svolte nell’esercizio della funzione di aiuto allo Stato ospite nelle attività di contrasto al partito insurrezionale di alcune guerre civili in corso[14].

In seguito è giunta la decisione dell’amministrazione Trump di imporre un divieto di viaggio al procuratore dell’Aia, Fatou Bensoudae ai membri del suo staff. L’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, John R. Bolton, e il segretario di Stato Mike Pompeohanno così reagito alla decisione con cui la Corte penale internazionale aveva accolto la richiesta di Bensouda di aprire un’indagine formale sui crimini di guerra commessi in Afghanistan da tutte le parti in lotta, comprese le forze americane. Alla violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, sottesa a queste misure, si è aggiunto anche il divieto di Trump ai cittadini americani di fornire consulenza come esperti alla Corte penale internazionale.

La Corte ha iniziato le proprie attività nel 2002 con un piccolo gruppo di quattro persone, detto advanced team che aveva il compito di renderla operativa, si è poi ampliata a uno staff non superiore alle trenta unità, che lavoravano negli ex uffici della compagnia telefonica olandese KPN, con altre organizzazioni internazionali e con distaccamenti del Ministero olandese.

Il primo nucleo operativo è stato dapprima ampliato con l’elezione dei diciotto giudici, la nomina del presidente Philippe Kirsch e del cancelliere Bruno Cathala, che aveva guidato l’advanced team a partire dall’estate del 2002, e successivamente con l’elezione del procuratore capo Luis Moreno-Ocampo (cui è succeduta, nella funzione, Fatou Bensouda).

Il 13 settembre 2004 le è stato riconosciuto lo status di osservatoredell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il primo imputato di questo organo giudiziario è stato il congolese Thomas Lubanga il cui processo è iniziato il 26 gennaio del 2009.

I processi in corso riguardano i presunti responsabili dei presunti crimini commessi nella Repubblica Democratica del Congo[15], nella Repubblica Centrafricana[16], in Uganda[17], nel Darfur (Sudan)[18] e più di recente in Kenya, in Libia, in Costa d’Avorio, in Mali, in Georgia ed infine in Burundi.

Legittimazione e giurisdizione

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale è stato stipulato il 17 luglio del 1998 e definisce in dettaglio la giurisdizione e il funzionamento della Corte.

Lo Statuto è entrato in vigore il 1º luglio 2002 dopo la ratifica da parte del sessantesimo Stato aderente.

Gli Stati parte sono 123[19] (ottobre 2017), ben più della metà dei 193 Stati membri dell’ONU.

La CPI ha giurisdizione sovranazionale[20] e può processare individui (non Stati) responsabili di crimini di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità, crimine di aggressione commessi sul territorio e/o da parte di uno o più residenti di uno Stato parte, nel caso in cui lo Stato in questione non abbia le capacità o la volontà di procedere in base alle leggi di quello Stato e in armonia con il diritto internazionale.

La giurisdizione della Corte si esercita nel caso di crimini commessi sul territorio di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte. Ne consegue che anche i crimini commessi sul territorio di uno Stato parte, da parte di un cittadino di uno Stato non parte, rientrano nella giurisdizione della Corte.

Uno Stato non parte non è tenuto a estradare propri cittadini che abbiano commesso tali crimini in un Paese parte e al giorno d’oggi non esistono mezzi di coercizione internazionali per spingere gli Stati non parte a cedere alle richieste della Corte internazionale; il problema, tuttora aperto, è semmai l’esistenza di trattati internazionali (detti SOFA) che attribuiscono immunità a soldati di uno Stato non parte quando sono sul territorio di uno Stato parte[21].

Paesi membri

I paesi che aderiscono allo Statuto di Roma sono 123 (ottobre 2017). Altri 32 paesi hanno firmato ma non ratificato il trattato. Fra questi, Israele, Russia, Stati Uniti e Sudanhanno dichiarato di non avere intenzione di ratificarlo.

Tra i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, hanno aderito alla Corte penale internazionale Francia e Regno Unito, mentre non hanno aderito USA, Cina e Russia.

Una ricaduta sulle adesioni già accordate si è avuta a seguito delle iniziative di sostegno, anche in sede di Unione africana, agli inquisiti posti ai vertici degli Stati sudanese e keniota, oggetto di indagini da parte della Corte nella prima metà del secondo decennio del XXI secolo. Infatti, si è registrato il fenomeno delle proteste degli Stati africani, in merito ad un presunto accanimento della Corte contro il continente e le sue prassi di gestione politica[22]: anche alla luce di ciò, nel 2016 il Burundi, il Sudafrica e il Gambiahanno annunciato la volontà di recedere dallo Statuto di Roma per negare giurisdizione alla Corte sul loro territorio[23], ma solo il Burundi, nell’ottobre 2017, ha confermato la decisione di lasciare la Corte[24].

Gli organi e le loro competenze

Song Sang-hyun, Presidente della Corte dal 2009 al 2015

Gli organi della Corte penale internazionale sono quattro:

  • Presidenza, composta da un nucleo di presidente e due vicepresidenti (primo e secondo vicepresidente) eletti dai giudici riuniti in consiglio. I diciotto giudici[25] vengono nominati dall’Assemblea degli Stati parte, dal momento della loro elezione possono riunirsi in camera di consiglio ed eleggere ad assoluta maggioranza il presidente e i due vice presidenti che manterranno la loro posizione per un termine di tre anni (o per un tempo minore, se il loro mandato finisce prima) rinnovabile una sola volta. La Presidenza è responsabile per l’appropriato svolgimento delle attività giudiziarie e della Corte con l’eccezione dell’Ufficio del procuratore (OTP – Office of The Prosecutor) che dovrebbe mantenere un certo grado di indipendenza. Il presidente è comunque tenuto a cercare un coordinamento con le attività dell’Ufficio del Procuratore. I primi quattro Presidenti della CPI sono stati il canadese Philippe Kirsch, il sud-coreano Sang-Hyun Song, l’argentina Silvia Alejandra Fernández De Gurmendi e il nigeriano Chile Eboe-Osuji mentre l’attuale presidente (per il periodo 2021-2024) è il polacco Piotr Hofmański.
  • Divisioni, composte dai giudici e suddivise in un numero variabile di omonime ‘Camere’. Divisione preliminare (Pre-Trial Division, di cui fanno parte le Pre-Trial Chambers), che analizza le richieste a procedere dell’Ufficio del procuratore e autorizza o meno le indagini della Corte in un primo stadio e, in un secondo momento, quando le indagini hanno portato alla raccolta di elementi sufficienti per affrontare un processo, decide sull’ammissibilità del caso; Divisione giudicante (Trial Division, di cui fanno parte le Trial Chambers), che si occupa del dibattimento vero e proprio e del processo di primo grado; Divisione d’appello (Appeals Division, di cui fanno parte le Appeals Chambers), composta dal presidente e quattro giudici, decide sui ricorsi in appello ed emette sentenze definitive.
  • Ufficio del procuratore – anche detto OTP, dall’inglese Office of the Prosecutor – si occupa delle indagini, ha una sua indipendenza dalla CPI pur essendone un organo costitutivo. È composto da uffici investigativi, dal procuratore capo e dai procuratori. L’OTP agisce in modo relativamente indipendente, indaga sui casi sottopostogli dagli Stati, dal Consiglio di sicurezza ONU, ma anche da semplici cittadini. Può iniziare le indagini di propria iniziativa (motu proprio), ma deve chiedere autorizzazione alla Camera Preliminare, per l’autorizzazione a procedere nelle indagini preliminari. Oppure può iniziare le indagini dietro segnalazione (referral) da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di uno Stato parte. Può ricevere informazioni da qualsiasi fonte, incluse organizzazioni non governative e vittime, ma per iniziare le indagini vere e proprie deve chiedere un parere di ammissibilità ai giudici preposti. L’ufficio del procuratore sostiene l’accusa durante il processo. L’OTP è suddiviso in sezioni, con responsabili per le varie divisioni (divisions), con lo stesso nome ma da non confondere con le divisioni giudiziarie. Il procuratore capo viene eletto con voto segreto dagli Stati membri, detti Stati parte, riuniti nell’Assemblea degli Stati Parte (ASP) e deve ottenere maggioranza assoluta, i due Vice Procuratori vengono eletti con il medesimo meccanismo ma con nomi scelti da una lista presentata dal Procuratore Capo. Il primo procuratore capo è stato l’argentino Luis Moreno-Ocampo, eletto nel 2003 per un termine di nove anni non rinnovabili, a cui poi è succeduta la gambiana Fatou Bensouda dal 2012. Attualmente il procuratore capo è il britannico Karim Asad Ahmad Khan, eletto nel giugno 2021.
  • Cancelleria (Registry ): il cancelliere è responsabile amministrativo della Corte. Nella Cancelleria è compresa un’unità di protezione per vittime e testimoni. Amministra lo staff della Corte e gli investigatori dell’ufficio del procuratore, organizza udienze e assiste i difensori. Regola e garantisce il corretto flusso di informazioni e il rispetto del diritto degli imputati a una giusta difesa con presunzione di innocenza fino a prova del contrario. Per tutelare questo principio sono state costituite associazioni di difesa e un Consiglio di difesa che fa riferimento direttamente alla Cancelleria, pur non essendone formalmente parte integrante. Il Registrar è responsabile inoltre: delle strutture penitenziarie della Corte (ICC Detention Centre); delle unità per la partecipazione e il risarcimento delle vittime e dei testimoni (grossolanamente assimilabile alla ‘parte civile’), dell’unità di protezione e sostegno di vittime[26] e testimoni (protezione fisica e morale); del programma di Outreach e propaganda. Il cancelliere viene eletto dai diciotto giudici della Corte riuniti in consiglio, tenendo nella dovuta considerazione le richieste e i suggerimenti dell’Assemblea degli Stati Parte. Il primo cancelliere della Corte è stato il giurista francese Bruno Cathala; poi la posizione è stata ricoperta dall’olandese Herman von Hebel[27], indi è passata al britannico Peter Lewis[28].
Assemblea degli Stati Parte
L’Assemblea degli Stati Parte (ASP) non è un organo della CPI ma ne è parte costituente. I due organismi internazionali sono indissolubilmente correlati l’uno all’altro. L’ASP è l’organismo composto dai rappresentanti degli Stati membri, detti appunto Stati Parte, quindi dai rappresentanti di quegli Stati che hanno firmato e ratificato lo Statuto di Roma. I rappresentanti hanno uguali diritti in assemblea (uno Stato un voto) e l’ASP si riunisce per deliberare su questioni procedurali, per l’elezione dei giudici e del procuratore capo, per segnalare situazioni da riferire all’OTP, per l’approvazione del bilancio e lo stanziamento dei fondi, e per svolgere una funzione di controllo sull’operato della CPI e di interlocuzione diplomatica e lobbistica con i paesi di riferimento.

La Corte penale internazionale e le Nazioni Unite
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è un organo della Corte penale internazionale, seppure ha limitati poteri di attivazione e sospensione temporanea dell’attività investigativa della Corte. Il Cds può, con la medesima procedura di qualunque Stato Parte: segnalare al procuratore l’opportunità di indagare su determinati fatti (situations) mediante lo strumento della segnalazione delle situazioni (referral of situations)[29]; può chiedere, senza poter esercitare alcun veto, alla Camera per il processo preliminare (Pre-Trial Chamber) di sospendere temporaneamente una procedura di istruttoria, se questa appare intralciare la sua azione per la pace e la sicurezza interna; può intervenire in mancanza di collaborazione con gli Stati.I rapporti tra la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite sono regolati da trattati internazionali di tipo concordatario e i due organismi internazionali sono due entità differenti. Mentre i rapporti tra ONU e Corte internazionale di giustizia (con sede a L’Aia) o vari tribunali ad hoc delle Nazioni Unite (es. Tribunale penale internazionale per il Ruanda e Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia) sono di diretta emanazione e dipendenza statutaria, quelli tra CPI e Nazioni Unite sono regolati da concordati e modalità differenti: ciò non impedisce a singoli organi o agenzie delle Nazioni Unite di invocare pubblicamente le indagini della CPI su fatti di cronaca che appaiono configurare crimini di guerra o contro l’umanità[30].

Procedimento
L’avvio del procedimento è una fase molto delicata potendo essere attuata da tre fonti diverse: il procuratore, che agisce motu proprio, o un referral che può provenire da uno Stato che ha firmato il Trattato o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I referral degli Stati sono molto più liberi, non avendo limiti, mentre il Consiglio di sicurezza deve far rientrare il suo atto in casi di violazione della pace, minaccia della pace o aggressione.Il Consiglio ha tuttavia un potere molto criticato dalla dottrina di diritto internazionale, ovvero la possibilità di richiedere alla Camera Preliminare di bloccare le indagini del Procuratore per un anno qualora queste rientrino in un quadro complessivo sotto esame nello stesso Consiglio. La sospensione deve essere effettuata con un parere quantomeno non contrario all’unanimità dei membri permanenti del Consiglio.

Se l’OTP inizia un’indagine motu proprio deve raccogliere un numero sufficiente di dati da presentare alla Pre-Trial Chamber per la richiesta di autorizzazione a procedere, in caso di parere affermativo della Camera preliminare l’OTP può iniziare le indagini e presentarsi nuovamente alla Camera Preliminare per la disamina degli elementi accusatori, la Camera Preliminare deciderà quindi se gli elementi ricadono o meno nella giurisdizione della CPI, a quel punto l’OTP deve fornire al Consiglio di difesa elementi sufficienti per preparare un’adeguata azione difensiva volta a garantire un equo processo e il principio di presunzione di innocenza. Il Cancelliere è preposto a controllare e a facilitare un corretto passaggio di informazioni tra accusa e difesa, nonché a vigilare per il rispetto dei principi fondamentali del giusto processo.

Esami preliminari (OTP)
  • Afghanistan: l’OTP ha analizzato elementi probatori per stabilire se fossero o meno stati commessi dei crimini dalle varie parti coinvolte nei conflitti, dopo incontri con le autorità afghane ha reso pubblico un report nel 2007 e ha richiesto ulteriori chiarimenti ma non ha ottenuto risposte dal Governo dell’Afghanistan. Dopo che nel 2019 il Governo americano si è opposto ad un’indagine della Corte su presunti crimini di guerra durante la guerra in Afghanistan (2001-2021)[31], la camera pre-trialall’unanimità ha negato la prosecuzione di indagini le cui prospettive di successo sarebbero al momento assai limitate optando a usare le sue risorse per dare priorità alle attività che avrebbero migliori possibilità di successo”.[32]
  • Colombia: l’OTP ha presentato un report nel 2006 con le segnalazioni e il materiale raccolto per determinare se vi fossero o meno i criteri per procedere nei confronti di militari, paramilitari e appartenenti alle guerrillas. Caso non in discussione al momento.
  • Gabon : indagini in corso. Caso non in discussione al momento.[Quando?]
  • Guinea : indagini in corso. Caso non in discussione al momento.[Quando?]
  • Iraq vs. Regno Unito : in seguito a un considerevole numero di segnalazioni da parte di organizzazioni non governative, associazioni e cittadini, il Procuratore ha diramato un comunicato in cui spiegava che l’Iraq non è Stato Parte, che non erano arrivate segnalazioni da Stati Parte che avrebbero giustificato un’azione investigativa, che seppure personale militare o civile di Stati Parte avesse commesso presunti crimini (in particolare per il trattamento dei detenuti), tali violazioni avrebbero potuto essere considerati ‘accessori’ rispetto a quelli eventualmente commessi da personale di Stati non Parte. L’indagine non è iniziata.
  • Nigeria : indagine in corso. Caso non in discussione al momento.
  • Palestina : in seguito a varie segnalazioni[33], a una dichiarazione dell’Autorità Nazionale Palestinese e a interventi della Lega Araba l’OTP ha presentato una sintesi[collegamento interrotto] delle varie richieste e obiezioni a un’eventuale attività investigativa della CPI nell’area. Evidenziando i vari incontri dell’OTP con funzionari dell’ANP, diplomatici arabi e israeliani, con studiosi e giuristi, la Procura chiarisce che seppur venisse internazionalmente riconosciuta l’autorità dell’ANP in quanto governo di uno Stato nazionale, che consentirebbe l’accettazione dell’autorità sovranazionale della CPI, la questione della possibilità della Corte di indagare su eventuali crimini potenzialmente perpetrati da palestinesi e/o a danno dei palestinesi sarebbe difficile da far passare al vaglio di un procedimento in Camera Preliminare.[senza fonte] Caso non in discussione al momento.[Quando?]
  • Ucraina : indagini in corso. Caso non in discussione al momento.[34]
  • Filippine : indagini su Duterte[35].
  • Georgia
  • Mali
  • Repubblica Democratica del Congo
  • Costa d’Avorio
  • Uganda
  • Kenya
  • Sudan Darfur
  • Libia
  • Repubblica Centrafricana
  • Burundi
  • Venezuela
Riferimenti normativi
  • Legge 10 novembre 2021, n. 202– Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 2010.
Note
  1. ^ Per il piano di spesa e il personale si fa riferimento al Report on budget performance of the International Criminal Court as at 31 March 2010, elaborato dal Comitato Bilancio and Finance della CPI in base alla risoluzione ICC-ASP/8 Res.7 del 26 novembre 2009 e costituisce elemento di discussione presso la Nona sessione dell’Assemblea degli Stati Parte (New York, dicembre 2010)
  2. ^http://osservatorio.giur.uniroma3.it/
  3. ^ M. Cherif Bassiouni, William A. Schabas, The Legislative History of the International Criminal Court (2 vols.): Second Revised and Expanded Edition, BRILL, 2016, p. 83.
  4. ^ Pagina speciale con la storia della Corte penale internazionale (EmmaBonino.it)
  5. ^ V. Giampiero Buonomo,L’impossibilità (giuridica) degli accordi bilaterali per sottrarsi alla giurisdizione, in Diritto&Giustizia online, 12/9/2002)
  6. ^ V. Giampiero Buonomo, Ue-Usa alla stretta finale sulla Cpi, in ItaliaOggi, 10 ottobre 2002
  7. ^ Il quale ha proseguito ad esprimere la sua ostilità anche da ex ambasciatore: Pete Kasperowicz, John Bolton: US should ignore Afghanistan war crimes probe that could implicate the US, Washington Examiner, November 21, 2017.
  8. ^ https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/68192.htm Bringing Charles Taylor to Justice by Adam Ereli, Deputy Spokesman, Washington, DC, June 21, 2006.
  9. ^ Per il caso libico, v. Riccardi, Alice, Complementarietà e rispetto dei diritti umani degli imputati nel caso libico di fronte alla Corte penale internazionale. n.p.: Società editrice il Mulino, 2014
  10. ^ v. http://www.internazionale.it/notizie/2015/01/02/gli-stati-uniti-criticano-la-decisione-della-palestina-di-aderire-alla-corte-penale-internazionale
  11. ^https://www.nytimes.com/2018/09/10/us/politics/trump-plo-bolton-international-criminal-court.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
  12. ^ Cfr. sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Nicaragua contro Stati Uniti d’America, in ICJ Reports, 1986, 114, invocata dall’Amministrazione Bush ricordando che gli Stati Uniti si ritirarono dalla giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia poco prima che il caso nicaraguegno fosse deciso (Respondent’s reply memorandum in re Guantanamo Detainee Case, 16 novembre 2004, p. 37).
  13. ^https://www.globalpolicy.org/component/content/article/164/28517.html
  14. ^ “In particolare in merito alla missione in Somalia del 1992 alcuni degli Stati coinvolti nella missione UNITAF, come gli Stati Uniti, non si ritenevano parti ad un conflitto armato internazionale, dato che si effettuava un riferimento, circa il diritto applicabile, al solo art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ovvero si richiamava la disciplina dei conflitti armati non internazionali”: Giulio Bartolini, ATTI OSTILI AI DANNI DEL PERSONALE MILITARE IMPIEGATO NELLE PSO: FATTI CRIMINOSI O AZIONI BELLICHE CONDOTTE DA LEGITTIMI COMBATTENTI? L’APPLICAZIONE DELLO IUS IN BELLO NEI PRINCIPALI TEATRI INTERNAZIONALI, CEMISS, p. 52.
  15. ^ *ICC-01/04-01/06 Case The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo; *ICC-01/04-01/07 Case The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui; *ICC-01/04-02/06 Case The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana
  16. ^ * ICC-01/05 -01/08 Case The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo
  17. ^ * ICC-02/04-01/05 Case The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen
  18. ^ *ICC-02/05-01/07 Case The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun (“Ahmad Harun”) and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman(“Ali Kushayb”); *ICC-02/05-01/09 The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir; *ICC-02/05-02/09 The Prosecutor v. Bahr Idriss Abu Garda; *ICC-02/05-03/09 The Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus
  19. ^ Copia archiviata, su treaties.un.org. URL consultato il 12 giugno 2016 (archiviato dall’url originale il 22 aprile 2016).
  20. ^ Valentina, Andreini. “Il principio di legalità nello statuto della corte penale internazionale.” Rivista penale, 2004.
  21. ^ Bogdan, Attila. “The United States And The International Criminal Court: Avoiding Jurisdiction Through Bilateral Agreements In Reliance On Article 98.” International Criminal Law Review 8.1/2 (2008): 1-54.
  22. ^ Alana Tiemessen, The International Criminal Court and the lawfare of judicial intervention, International Relations Vol. 30, No. 4, December 2016.
  23. ^ Stéphanie Maupas, La Corte penale internazionale è più debole senza i paesi africani, Le Monde, 2 novembre 2016.
  24. ^ (EN) Burundi first to leave International Criminal Court. URL consultato il 28 ottobre 2017.
  25. ^ Giudici della Corte penale internazionale
  26. ^ Benvenuto, Francesca. Sulla centralità del procedimento di riparazione in favore delle vittime nel sistema della Corte penale internazionale: la sentenza della Camera d’Appello del 3 marzo 2015. n.p.: Società editrice il Mulino, 2015.
  27. ^ Struttura della Corte – Cancelleria
  28. ^ https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1374
  29. ^ Di recente, v. sul caso libico la risoluzione n. 1970 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, del 2 marzo 2011.
  30. ^ In particolare, l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Navi Pallay, nel 2011 chiese l’apertura di indagini per la guerra civile libica (v. http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/10/26/libia-figlio-di-gheddafi-pronto-a-consegnarsi-alla-corte-penale-internazionale-dellaja/166543/). Per la condotta dell’ISIS in Iraq, v. ((http://reinformation.tv/nations-unies-etat-islamique-cour-penale-internationale/)).
  31. ^http://serenoregis.org/2019/04/01/gli-usa-vietano-lingresso-agli-investigatori-del-tribunale-penale-internazionale-matthew-lee/
  32. ^ ICC rejects request to investigate war crimes in Afghanistan, BBC news, 12 aprile 2019.
  33. ^http://osservatorio.giur.uniroma3.it/gravita-del-crimine-e-giudizio-di-ammissibilita-nel-procedimento-penale-internazionale-la-situazione-gaza-freedom-dinanzi-alla-cpi/
  34. ^ (ID) International Criminal Court Investigate Possible War Crimes in Ukraine, su indowarta.com. URL consultato il 2 marzo 2022.
  35. ^https://www.internazionale.it/opinione/gwynne-dyer/2018/08/16/duterte-corte-penale-internazionale
  36. ^ (EN) Patrick Wintour, British barrister Karim Khan elected ICC’s new chief prosecutor, in The Guardian, 12 febbraio 2021. URL consultato il 22 marzo 2022.
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