CORSO UMBERTO I, ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA: A NOVEMBRE IL TAR, ADESSO PURE L’ANTICORRUZIONE
Sant’Arcangelo, annullata a novembre la 1° aggiudicazione d’appalto, per la 2° interviene l’Anac
SANT’ARCANGELO. Prima, a novembre dello scorso anno, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Basilicata, che aveva annullato l’originaria aggiudicazione, il vincitore andava escluso, ed ora la strigliata dell’Anticorruzione nazionale (Anac): per la Centrale unica di committenza (Cuc) dell’Associazione consortile Collina materana, non c’è pace in relazione all’appalto da 120mila euro relativo ai lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di Corso Umberto I nel Comune di Sant’Arcangelo, e, più specificatamente, all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al coordinamento sicurezza in fase di progettazione.
Dopo la batosta dai giudici amministrativi lucani, per la Cuc, dato l’accoglimento, da parte del Tar, della domanda di subentro nell’esecuzione del contratto del secondo classificato, il Raggruppamento temporaneo di impresa con capogruppo Ing. Fantini, la verifica dei requisiti dichiarati dal, sulla carta, nuovo aggiudicatario.
Qui, i problemi. Nel febbraio scorso a richiedere il parere all’Anac, con istanza di precontenzioso, proprio la Cuc lucana. L’intoppo nei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis di gara e nella qualificazione delle categorie, ovvero sul concetto di «servizio analogo». In estrema sintesi, la Cuc ha chiesto all’Anac se aveva scritto correttamente il disciplinare di gara e l’Anticorruzione nazionale ha risposto di no: era ed è sbagliato. Come minimo, andrebbe integrato.
Per esempio, il richiamo esclusivo alla categoria S.06, strutture speciali, così come contenuto nel citato disciplinare di gara, non può considerarsi adeguatamente motivato, e tenuto anche conto della identità di «destinazione funzionale » delle categorie S.05 e S.06, «il requisito deve ritenersi integrato anche dalla categoria S.05, ancorché non espressamente richiamata ». Per cui i certificati prodotti dal raggruppamento temporaneo d’impresa che, escluso il vincitore originario, dovrebbe eseguire l’appalto, possono andar bene per via del «servizio analogo».
Il concetto di servizio analogo, ha ribadito l’Anac, deve quindi essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenuto conto che «gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera» e che, in ogni caso, la Stazione appaltante non può esimersi dal raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sull’eventuale aggiudicatario. In conclusione, per questi e altri motivi, l’Anticorruzione nazionale ha ritenuto che l’operato della stazione appaltante, la Centrale unica di committenza (Cuc) dell’Associazione consortile Collina materana, «non sia conforme» alla normativa di settore ed alle previsioni delle “Linee Guida” del 2016 relative all’applicazione del Codice degli Appalti.