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COVID-19 NUOVI PROVVEDIMENTI E REPORT GIORNALIERO

Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri.

Ministro ROBERTO SPERANZA

La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.

Il ministro, inoltre, dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza”, ha firmato una seconda ordinanza, che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.

Resta l’obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 


Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

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Ministero della Salute
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti;
Visto, in particolare, l’articolo 10-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all’emergenza COVID-19”, come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall’articolo 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: (…) b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.”;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», e, in particolare, l’articolo 2-quater, comma 1, lettera a);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»”, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2022, n. 75;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Preso atto della nota prot. n. 22981 del 26 aprile 2022 con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, «tenendo conto della situazione epidemiologica mondiale che induce ancora a mantenere misure di cautela in quanto in alcuni Paesi UE ed extra-UE (compresa l’Italia) i tassi di notifica si mantengono alti», ha rappresentato «di voler mantenere l’attuale regime di misure per gli ingressi in Italia a partire dall’1maggio p.v.”;
Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, in relazione all’attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare, fino al 31 maggio 2022, le misure concernenti gli spostamenti da e per l’estero di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, già prorogate con ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. a) in materia di “digital Passenger Locator Form”;
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1
1. Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022.
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2022 e fino al 31 maggio 2022.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro della salute

On. Roberto Speranza

#èbeneinformare
? #Covid19
✅ La situazione in Italia ??
all’1 maggio 2022
✴️ Positività 14,2%
✳️ Attuali positivi 1.231.670
Incremento 2.291
♻️ Dimessi/Guariti 15.109.509
Incremento 39.195
? Deceduti 163.612
Incremento 105
? Totale casi 16.504.791
#sapevatelo2022

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