Per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali, è vietata la pubblicazione o diffusione dei risultati degli stessi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. E' fatto salvo il caso in cui un esponente politico riporti dichiarazioni concernenti i risultati di un sondaggio, purché questi ultimi siano stati già resi noti nel periodo antecedente a quello del divieto
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