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COMMETTE IL REATO “STUPRO DI GRUPPO” ANCHE CHI È PRESENTE ALLA VIOLENZA

La Cassazione, sentenza numero 32503 depositata il 5 settembre 2022, ha confermato la misura cautelare nei confronti di una ragazza che afferma: «Troppo forte raga quell’altro gli sta facendo pure il video»

è giusto informare : stupro di gruppo, cassazione 
Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation
“È partecipe chi assiste e plaude al video”

Confermata l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 23enne di Lamezia Terme.
Il caso riguarda gli abusi subiti da un ragazzo disabile da parte di una decina di persone
Nel caso di uno stupro di gruppo, è considerato “partecipe” anche chi assiste e plaude alla registrazione video dell’abuso.
Lo ha stabilito la Cassazione, confermando l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 23enne di Lamezia Terme.
Il caso riguarda gli abusi subiti da un ragazzo disabile da parte di una decina di persone.
La 23enne, presente a uno degli episodi ripreso con un cellulare e diffuso in Rete, ha esclamato:

?”Troppo forte raga, quell’altro gli sta facendo pure il video”

Contro la configurabilità dell’accusa di stupro di gruppo, il legale della ragazza, avvocato Antonio Larussa, ha fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che il comportamento della 23enne, della quale a suo avviso non era certa la presenza al momento dell’abuso, non era “di istigazione” ma al massimo si era trattato di “una mera adesione morale a un progetto criminoso altrui, come tale penalmente irrilevante”

❇️ Tuttavia la Cassazione ha risposto che


“l’indagata è chiamata a rispondere non di concorso in violenza sessuale di gruppo, ma di violenza sessuale di gruppo”

❇️ Questo perché lo stesso reato per come è stato ‘disegnato’ non comporta “la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere una attività tipica di violenza sessuale”, basta anche che sia uno solo del ‘branco’ a realizzare o minacciare l’abuso.

✅ spiega il verdetto 32503 depositato dalla Terza sezione penale del #palazzaccio

?”In altri termini la realizzazione di un contributo ‘morale’, da parte del concorrente nel reato che non realizza l’azione tipica”
ossia la violenza vera e propria, e che si trova
?”sul luogo e nel momento del fatto”
costituisce
?”una condotta di ‘partecipazione’ punita direttamente ai sensi dell’art.609 octies del codice penale”

Quanto alla presunta ‘assenza della ragazza, per gli ‘ermellini’ si tratta solo di una
?”diversa valutazione dei dati probatori” non consentita in Cassazione e ‘confezionata’ dalla difesa.
Per la Suprema Corte – che ha confermato l’obbligo di firma a carico della 23enne deciso con ordinanza dal Tribunale di Catanzaro del 29 marzo in attesa del corso della giustizia – pronunciando quella frase, la giovane
?”non solo non si è dissociata dalla condotta realizzata” da uno del ‘branco’
?”condotta che era ancora in corso posto che in quel momento si stava registrando il video”
?”ma ha rafforzato nei confronti di costui, l’intento di usare violenza alla persona offesa peraltro portatore di deficit cognitivo”

Sono stati i familiari della vittima ad accorgersi del video che girava in Rete e a rivolgersi ai carabinieri.
In tutto sono state emesse una decina di misure cautelari.


COMMETTE IL REATO “STUPRO DI GRUPPO” ANCHE CHI È PRESENTE ALLA VIOLENZA 

Stupro di gruppo, commette il reato anche chi è presente alla violenza

La Cassazione, sentenza numero 32503 depositata, ha confermato la misura cautelare (obbligo di firma) emessa dalGip del Tribunale di Lamezia Terme in seguito alla imputazione per concorso in violenza sessuale di gruppo ai danni di un ragazzo disabile, nei confronti di una 23enne di Lametia Terme che era presente a uno degli episodi ripreso con il cellulare e diffuso in rete. La ragazza pur non essendo direttamente coinvolta nelle violenze avrebbe però affermato: «Troppo forte raga quell’altro gli sta facendo pure il video».

Il legale dell’imputata ha proposto ricorso contestando la configurabilità stessa del reato nei confronti della sua assistita in quanto la condotta esecutiva era stata realizzata da un terzo. Inoltre, la presenza dell’indagata sul luogo del fatto non era provata. Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato un “contributo morale” nella frase attribuita alla giovane, in quanto essa sarebbe successiva alla realizzazione del fatto.
Di conseguenza, si sarebbe in presenza di una mera adesione morale a un progetto criminoso altrui, come tale penalmente irrilevante.

Per la Suprema corte però il ricorso è inammissibile. Per prima cosa i giudici precisano che «l’indagata è chiamata a rispondere non di concorso in violenza sessuale di gruppo, ma di violenza sessuale di gruppo».

«Sin dall’introduzione dell’art. 609-octies nel codice penale – spiega la decisione -, questa Corte ha costantemente predicato che il delitto di violenza sessuale di gruppo – il quale, per espresso dettato normativo, “consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis” rappresenta una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti».

La giurisprudenza coerentemente ha precisato, prosegue la decisione, che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale «è divenuto configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso, alla condizione che il correo non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi invece, in tal caso, un contributo al delitto di violenza sessuale di gruppo».

«In altri termini – spiega il verdetto della Terza sezione penale del “Palazzaccio” – la realizzazione di un contributo “morale”, da parte del concorrente nel reato che non realizza l’azione tipica», ossia la violenza vera e propria, e che si trova «sul luogo e nel momento del fatto» costituisce «una condotta di ‘partecipazione’ punita direttamente ai sensi dell’art. 609 octies del codice penale».

Quanto alla presunta assenza della ragazza – per gli “ermellini’ si tratta solo di una «diversa valutazione dei dati probatori» non consentita in Cassazione e «confezionata» dalla difesa.

Per la Suprema Corte pronunciando quella frase, la giovane «non solo non si è dissociata dalla condotta realizzata» da uno del “branco”, «condotta che era ancora in corso posto che in quel momento si stava registrando il video», «ma ha rafforzato nei confronti di costui, l’intento di usare violenza alla persona offesa peraltro portatore di deficit cognitivo».

Sono stati i familiari della vittima ad accorgersi del video che girava in rete e a rivolgersi ai Carabinieri.

In tutto sono state emesse una decina di misure cautelari.

SENTENZA 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE


Composta da

Luca Ramacci – Presidente-

Donatella Galterio

Stefano Corbetta – Relatore – 

Ubalda Macrì

Gennaro Sessa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis)

avverso l’ordinanza del 29/03/2022 del Tribunale della libertà di Catanzaro 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni redatte dall’avv.
per l’accoglimento del ricorso.
(omissis)
che insiste


RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di so l’ordinanza em essa dal G .i.p. del Tribunale di Lamezia Terme, con la quale alla predetta è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 609-octies cod. pen.
2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagata, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per avere il Tribunale errato nella valutazione dell’art. 110 cod. pen. in rapporto alla fattispecie dell’art. 609-octies cod. pen.
Assume il difensore che, poiché nel capo di imputazione la condotta esecutiva è stata realizzata solo da V reva valutare se
la mera presenza dell’indagata sul luogo dell’accaduto potesse essere stata da stimolo e da rafforzamento dell’altrui proposito criminoso. Nella vicenda in esame, invece, non solo è dubbia la presenza dell’indagata sul luogo del fatto, ma l’esclamazione “troppo forte raga quell’altro gli sta facendo pure il video” è stata attribuita alla donna con argomentazione di carattere congetturale. Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente ravvisato un contributo morale, posto che la frase attribuita alla donna è successiva alla realizzazione del fatto di reato. Di conseguenza, stante la presenza non certa della donna, e, in ogni caso, l’assenza di istigazione, si sarebbe in presenza di una mera adesione morale a un progetto criminoso altrui, come tale penalmente irrilevante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si osserva, in primo luogo, che, diversamente da quanto riportato dalla contestazione provvisoria, l’indagata è chiamata a rispondere non di concorso in violenza sessuale di gruppo, ma di violenza sessuale di gruppo.


3. Sin dall’introduzione dell’art. art. 609-octies nel codice penale, questa Corte ha costantemente predicato che il delitto di violenza sessuale di gruppo — il quale, per espresso dettato normativo, “consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui al’articolo 609-bis” 

rappresenta una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (Sez. 3, Sentenza n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227495).
Proprio considerando la natura di fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario della fattispecie in esame si è coerentemente precisato che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso (Sez. 3, n. 42111 del 12/10/2007, dep. 15/11/2007, S., Rv. 238151), alla condizione che il correo non sia non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi invece, in tal caso, un contributo al delitto di violenza sessuale di gruppo (Sez. 3, n. 49723 del 29/10/2019, dep. 06/12/2019, R., Rv. 277505; Sez. 3, n. 26369 del 09/06/2011,, dep. 06/07/2011, S., Rv. 250623).
In altri termini, la realizzazione di un contributo “morale”, da parte del concorrente che non realizza l’azione tipica, sul luogo e nel momento del fatto costituisce una condotta di “partecipazione” punita direttamente ai sensi dell’art. 609-octies cod. pen.

4. Cò chiarito, nella vicenda in esame il Tribunale ha ravvisato il requisito della gravità indiziaria a carico dell’indagata sotto il profilo della partecipazione

(omissis)
Si tratta di una motivazione immune da errori di diritto e da aporie logiche manifeste, a fronte della quale, a ben vedere, il ricorrente confeziona un motivo diretto a una diversa valutazione dei dati probatori, il che non è consentito in questa sede di legittimità.
“morale”, desunta, in maniera non implausibile, dal fatto che la pronunciando la frase “troppo forte raga quell’altro gli sta facendo pure il video” – a lei attribuita essendo l’unica donna presente sul luogo del fatto – non solo non si è dissociata dalla condotta realizzata dal ondotta che era ancora in corso, posto che in quel momento si stava registrando il video – ma ha rafforzato, nei confronti di costui, l’intento di usare violenza alla persona offesa, peraltro portatore di deficit cognitivo.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inan-imissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favwe della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/07/2022.

Il Consigliere estensore Stefano Corbetta

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Presidente Luca Ramacci 

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