APPALTO DIGA MONTE COTUGNO: ALTRA GRANA ECONOMICA PER EIPLI
Nuovamente il Tar sull’illegittima aggiudicazione all’Ati Ares: l’Ente dovrà risarcire il Consorzio fra costruttori
Ancora una tegola economica per l’Eipli connessa allagestione dell’appalto milionario per i lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno, 1° stralcio. Sulla gara dal valore a base d’asta di 3 milioni e 454 mila euro, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Basilicata, accogliendo il ricorso del Consorzio fra costruttori società cooperativa, ha condannato l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, al risarcimento danni. Annosa e complessa la specifica questione che riguarda la diga lucana di Monte Cotugno e che sul versante appalto, iniziò nel 2015. Tant’è che quello attuale, non è il primo ricorso del Consorzio fra costruttori società cooperativa. Originariamente, l’Eipli aggiudicò l’appalto all’Ati Ares Costruzioni generali SpA, Sinnica Beton Srl e Sinnica service Srl. Sennonchè già nel 2019, il Tar di Basilicata annullò l’aggiudicazione e gli atti di gara impugnati, ritenendo necessaria una riconsiderazione dei punteggi attribuiti all’offerta del raggruppamento aggiudicatario alla luce delle difformità riscontrate. Oltre il Tar anche l’interessamento, proprio su questo appalto, della Procura del Tribunale di Potenza nell’ambito di un’inchiesta penale su una «rete collusiva finalizzata a spartirsi diversi bandi di gara predisposti dall’Eipli». Ad ogni modo, l’annullamento, in autotutela, della procedura di gara aggiudicata nel 2016, nel dicembre dell’anno scorso. Nel frattempo, però, l’«illegittimo aggiudicatario, l’Ati Ares, tra urgenze varie, tra cui quelle «in relazione all’andamento climatico e stagionale », ha lavorato con l’appalto in questione. In mezzo, tra le altre cose, anche, 2 anni fa, la citazione dell’Eipli al Tribunale civile di Bari, nei confronti dell’Ati Ares, per danno patrimoniale arrecato all’Ente dall’importo di oltre 5 milioni di euro. Vicenda complicata quella della gara milionaria i lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno, 1° stralcio. Tornando alla Giustizia Amministrativa, la richiesta di indennizzo si è basata, per un verso, dall’essere stata, una quota parte dell’appalto, eseguita «dall’illegittimo aggiudicatario», quindi, mancati profitti dipendenti dallo svolgimento parziale della commessa da parte di altro soggetto, e, per altro verso, «dal significativo ritardo, pari a circa 6 anni, nell’addivenire all’aggiudicazione dell’appalto definitivo in favore del Consorzio fra costruttori società cooperativa ». In favore di quest’ultima, l’aggiudicazione definitiva risale al luglio del 2020. Che l’anno successivo ci fu l’annullamento d’ufficio , anche questo «intervenuto con significato ritardo, a ben 6 anni di distanza dall’aggiudicazione, per il Tar di Basilicata non conta poichè l’indennizzo economico è relativo ad «attività svolte in precedenza e remunerate dalla stazione appaltante». Per cui, attenendosi all’offerta economica presentata in gara, l’Eipli dovrà individuare il relativo margine di utile che residui dall’applicazione del ribasso indicato, tenendo conto del corrispettivo che sarebbe stato pagato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso offerto, con decurtazione di tutte le spese necessarie per l’esecuzione del servizio. La somma così definita dovrà essere decurtata dell’eventuale “aliunde perceptum” conseguito per lo svolgimento di altri servizi durante il tempo di svolgimento del contratto. Infine la maggiorazione di rivalutazione monetaria secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat, che attualizza il danno al momento della sua liquidazione monetaria e gli interessi fino alla data del soddisfo, nella misura del tasso legale. In conclusione, per l’Eipli 120 giorni di tempo per formulare al Consorzio fra costruttori società cooperativa, che ha sede legale a Reggio Emilia, l’offerta di una somma a titolo di risarcimento