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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162 in GAZZETTA UFFICIALE

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

GOVERNO MELONI 

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162 
Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2022

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/31/22G00176/sg


Decreto contro i rave party, rischio condanna per chi partecipa.

Opposizione all’attacco:

“Norma liberticida, in carcere anche per un’occupazione a scuola?”

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, subito in Gazzetta Ufficiale, il primo decreto legge del governo Meloni che prevede, tra le altre cose, anche una stretta sui rave.

Il provvedimento numero 162 è in vigore da oggi è suddiviso in nove articoli e riguarda le misure per il Covid, i rave party e il carcere ostativo oltre che il rinvio al 30 dicembre dell’attuazione della riforma Cartabia.

La nuova normativa in tema di rave, che introduce il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica (434-bis del Codice penale), è definita nell’articolo 5 del decreto.

La norma si applica quando più di cinquanta persone invadono in modo “arbitrario” terreni o edifici, pubblici o privati e da ciò ne può derivare

“un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”

Chiunque “organizza o promuove l’invasione» è «punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro

La norma aggiunge inoltre che “per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita”

Il rischio di avere una condanna è dunque anche per chi partecipa all’evento.

La norma, inoltre, dispone la “confisca delle cose” utilizzate per commettere il reato nonché quelle “utilizzate per realizzate le finalità dell’occupazione”

All’articolo 434 del codice penale, viene aggiunto il 434 bis che recita così: “L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”

In una nota il Ministero dell’Interno precisa:

la norma non lede in alcun modo il diritto di espressione e la libertà di manifestazione sanciti dalla Costituzione e difesi dalle Istituzioni. Già presente in altri Paesi, la norma voluta per contrastare i raduni illegali, i cosiddetti rave party, offre nuovi e più efficaci strumenti grazie ai quali si potrà intervenire tempestivamente per porre un freno ad un fenomeno che, ha spiegato il ministro accennando alla recente cronaca modenese, oltre ai numerosi profili di criticità, risulta particolarmente dispendioso per lo Stato, e dunque per la collettività, poiché rende necessario l’impiego di ingenti risorse e il coinvolgimento di numerosi operatori delle Forze dell’ordine.

Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162

Opposizione all’attacco

Al posto dei rave la scelta di includere i raduni nella fattispecie spiana la strada a diversi interpretazioni.
L’opposizione ha puntato il dito contro la norma, che introduce una nuova fattispecie di reato, descrivendola come “liberticida e fascista”, avente nulla a che fare con i rave ma “pericolosa” per la libertà di protestare ed esprimere dissenso.

Sull’argomento interviene anche la deputata del Partito Democratico, Rachele Scarpa: “Il decreto legge del Governo è preoccupante: sembra volto a rendere possibili azioni repressive abnormi e spropositate rispetto a una miriade di contesti e fattispecie che rientrano nella libertà di riunione sancita dall’articolo 17 della nostra Costituzione. Il contrasto ai rave è una giustificazione assai maldestra per un testo in larga parte impreciso, che rischia di aprirsi a interpretazioni pericolose e arbitrarie con la previsione di pene altissime (fino a 6 anni di reclusione) comminabili in teoria anche a chi promuove una protesta a scuola, in un’università, in un luogo di lavoro o organizza una protesta in piazza. Se questa estrema destra pensa di affrontare la grave crisi sociale ed economica in atto con norme liberticide che comprimono gli spazi di dissenso delle persone, troverà la più ferma opposizione da parte del fronte democratico e progressista dentro e fuori il Parlamento”

Per il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, si tratta di una norma “liberticida e fascista” che non c’entra nulla con i rave party, ma sarà usata per reprimere manifestazioni di protesta, dalle occupazioni di scuole e università a quelle dei territori inquinati come forma di protesta ambientalista.
scrive ancora Bonelli sui social :
“Sono norme che ricordano la Russia di Putin a partire dalla Legge federale sui raduni del 2004, e 13 successivi emendamenti per rendere ormai quasi impossibile esercitare il diritto di protesta pacifica in Russia. Ma per Meloni e Piantedosi le manifestazioni dei fascisti sono tollerabili”

Giuseppe Conte, leader del M5S sui social 

“Questa norma non ha nulla a che vedere con il diritto penale. Questa norma è un docile strumento che, per la sua genericità, consentirà un esercizio discrezionale alle autorità preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico. Si applicherà anche ai raduni negli edifici, quindi nelle scuole, nelle fabbriche, nelle università. Ci aspettavamo come primo atto del Governo un intervento per il caro-bollette e per il caro-prezzi. Nulla di tutto questo. Abbiamo invece una esibizione muscolare di un governo impregnato di una ideologia iniquamente e soverchiamente repressiva. Questa è una norma da ‘stato di polizia’. La Meloni ha dichiarato di non avere simpatie per il regime fascista. Ma la sua cultura non è distante. Ci batteremo per contrastare questa deriva con tutte le nostre forze”

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162 

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2022

Art. 5

Norme in materia di occupazioni abusive e  organizzazione  di  raduni illegali

  1. Dopo l’articolo 434 del codice penale e’ inserito il seguente:

«Art. 434-bis  (Invasione  di  terreni  o  edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni  pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici  altrui, pubblici o privati, commessa da un  numero di persone superiore cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando  dallo stesso può derivare un pericolo per  l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei  anni  e  con  la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il  solo  fatto  di  partecipare  all’invasione  la  pena è diminuita.

È sempre  ordinata  la  confisca  ai  sensi  dell’articolo  240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono  o  furono destinate a commettere il reato di cui  al  primo  comma  nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.»

2. All’articolo 4, comma 1, del codice delle  leggi  antimafia  delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo  la  lettera  i-ter),  è aggiunta  la  seguente:

«i-quater) ai soggetti indiziati  del  delitto  di  cui  all’articolo 434-bis del codice penale.».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal  giorno successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IN AGGIORNAMENTO 

 

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