COLPO DI SCENA, TORNA GIORGETTI
Il Consiglio di Stato dà ragione al 5S, si preannuncia nuovo cambio in Consiglio: via la Carlucci?
Non si è arreso e alla fine l’ex consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Gino Giorgetti, è stato in carica per meno di 1 anno, ha vinto. Il Consiglio di Stato ha accolto il suo ricorso nei confronti dell’attuale consigliera regionale pentastellata, Carmela Carlucci, che via Giustizia Amministrativa, le regionali lucane si sono svolte nel marzo del 2019, lo aveva spodestato nel gennaio del 2020.Vicenda tanto paradossale, quanto la semplicità che la connota. Come premessa introduttiva, sulla vicenda del posto consiliare contesto, oltre ai verdetti “satellite”, 2 sentenze cardine: quella del Tar di Basilicata che ufficializzò l’elezione di Carlucci, inizialmente rimasta fuori dal Consiglio poiché risultata prima dei non eletti, e la successiva, di conferma, da parte del Consiglio di Stato.
IL VERBALE
I massimi giudici amministrativi italiani hanno riportato le lancette del tempo indietro fino a quanto accaduto tra luglio e settembre del 2020. Decisivo il verbale, redatto dall’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Potenza e datato 17 luglio 2020, per il cui effetto, Giorgetti, risulta «eletto avendo conseguito un totale di 2985 voti di preferenza rispetto alle 2970 preferenze attribuitegli dalle sentenze del Giudice amministrativo di primo e secondo grado» mentre Carlucci «risulta prima candidata non eletta avendo conseguito 2962 voti di preferenze attribuitegli dalle sentenze del Giudice amministrativo di primo e secondo grado». In estrema sintesi, l’Ufficio centrale circoscrizionale, l’estate di 2 anni fa, accertò la sussistenza di errori di trascrizione nel prospetto dei voti di preferenza rispetto ai verbali delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Sezione 3 di San Fele e della Sezione 1 di Montemilone e, ritenendo di potere operare la correzione con il procedimento di rettifica, non essendovi necessità di riconteggio dei voti, eseguì la correzione. Contestualmente, fu disposto, che il verbale fosse comunicato all’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Potenza e all’Ufficio territoriale del Governo di Potenza per gli atti conseguenziali. Questi 2 Uffici, però, non diedero alcun seguito. Per di più nel settembre 2020, l’Ufficio centrale regionale respinse l’istanza di Giorgetti finalizzata alla presa d’atto della rettifica, ritenendo di essere un Organo temporaneo che, ormai, aveva esaurito i suoi effetti. Di qui, l’impugnazione del diniego prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. La tesi di Giorgetti è stata condivisa dal collegio giudicante: l’Ufficio regionale avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza degli errori, prendere atto della rettifica e procedere alla consequenziale modifica dell’atto di proclamazione, senza alcuna valutazione dell’ammissibilità delle istanze presentate dall’ex consigliere regionale, già autonomamente valutate dall’Ufficio circoscrizionale. In sostanza, il procedimento amministrativo elettorale è stato ex post comunque riaperto dall’Ufficio elettorale circoscrizionale col verbale del luglio 2020. Il Consiglio di Stato dopo aver vagliato i relativi poteri sia dell’Ufficio centrale circoscrizionale che dell’Ufficio centrale regionale, è approdato alla conclusione della incontestabile «validità ed efficacia della correzione effettuata dall’Ufficio centrale circoscrizionale con il verbale del 17 luglio 2020». L’Ufficio centrale regionale, invece, è stato sottolineato, non ha alcuna competenza relativamente alla somma dei voti di ogni sezione, né tantomeno rispetto all’ atto che costituisce il presupposto di tale somma poichè, il suo compito, è quello di procedere alle operazioni relative alla determinazione della cifra elettorale regionale per l’assegnazione dei seggi residui e alla assegnazione del seggio del candidato presidente, mentre, con riferimento ai seggi assegnati in sede circoscrizionale, deve solo procedere alla proclamazione degli eletti. Per cui l’Ufficio circoscrizionale ha emesso un autonomo provvedimento amministrativo di rettifica dei risultati elettorali con effetti determinanti per la successiva sequenza del procedimento elettorale e l’Ufficio centrale avrebbe dovuto semplicemente prenderne atto trasmettendo al Consiglio regionale l’informazione per consentire la surroga. L’atto dell’Ufficio centrale circoscrizionale ha, in conclusione, autonomamente riaperto un procedimento, che, pertanto, avrebbe dovuto essere correttamente concluso, incidendo la correzione apportata sull’atto di proclamazione degli eletti. Ciò che è apparso incomprensibile al Consiglio di Stato è come sia stato possibile, «nel mondo giuridico», che una volta adottato il verbale del luglio 2020 e riscontrato che lo stesso non fosse affetto da nullità o illegittimità, comunque sia rimasto «privo di conseguenze». Per questi e altri motivi, il ricorso di Giorgetti è stato giudicato fondato e quindi accolto, con consequenziale «annullamento del provvedimento dell’Ufficio centrale regionale del 2 settembre 2020». Non più ex consigliere regionale, Gino Giorgetti, ma a breve, passaggi burocratici permettendo, nuovamente consigliere regionale.