COVID-19 CINA, TAMPONI OBBLIGATORI PER CHI SBARCA A CAPODICHINO
Firmata oggi l’Ordinanza (numero 5 del 28 dicembre 2022) che prevede maggiori controlli e monitoraggio anti-Covid per chi sbarca all’aeroporto di Napoli Capodichino
IL GOVERNATORE DELLA REGIONE CAMPANIA VINCENZO DE LUCA
🔴#COVID19; CINA, TAMPONI OBBLIGATORI PER CHI SBARCA A CAPODICHINO
Firmata oggi l’Ordinanza (numero 5 del 28 dicembre 2022) che prevede maggiori controlli e monitoraggio anti-Covid per chi sbarca all’aeroporto di Napoli Capodichino.
Di seguito la parte ordinativa del provvedimento:
“…ORDINA
ai viaggiatori in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli dalla Repubblica Popolare Cinese, anche attraverso scali nazionali e/o internazionali di sottoporsi a tampone molecolare e/o antigenico presso i presidi all’uopo organizzati all’interno dell’Aeroporto medesimo nonché, in caso di riscontrata positività, di osservare l’isolamento fiduciario prescritto dalla normativa vigente e di sottoporsi a tampone molecolare per ulteriori approfondimenti ed eventuale genotipizzazione;
DÀ MANDATO
all’USMAF, in raccordo con la GESAC s.p.a., la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1, di assicurare presidi all’interno all’Aeroporto Internazionale di Napoli per la somministrazione di tamponi ai viaggiatori, nei casi e con le modalità previste al punto 1. del presente provvedimento; a GESAC s.p.a. e all’ENAC di assicurare l’ampia diffusione del presente provvedimento presso le compagnie aeree interessate, al fine della informativa all’utenza;
RACCOMANDA
– alle Forze dell’Ordine di assicurare ogni idonea misura finalizzata a garantire il rispetto del presente provvedimento;
– ai cittadini di indossare idonei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree negli aeroporti nonché in tutti i luoghi al chiuso e in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento interpersonale”.
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Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
ORDINANZA n. 5 del 28 dicembre 2022
OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma ,3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni in tema di controlli sugli arrivi dalla Repubblica Popolare Cinese nel territorio della Campania.
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
VISTA al legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze dicarattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza edell’eventuale interessamentodi più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione dicentri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”
RILEVATO che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema SanitarioRegionale ha rappresentato il rischio connesso alla notizia dellarecente insorgenzadi nuovi e diffusi cluster di infezione da SARS-CoV-2 registrati nella Repubblica Popolare Cinese, dovuti principalmente all’allenamento delle misure di prevenzione del contagio e ad una campagna di vaccinazione che non contempla l’utilizzo di vaccini a vettore mRNA, rispetto alla quale autorevoli esponenti della Comunità scientifica e medica hanno espresso forti preoccupazioni per il pericolo della diffusione di varianti più patogeniche e ha segnalato altresì il rischio di insorgenza di nuove varianti sul territorio nazionale e campano che comporta la necessità di misure di prevenzione finalizzate alla pronta individuazione di casi di positività al virus nel territorio regionale;
VISTO il Report di monitoraggio n. 136 (DM Salute 30 aprile 2020) – Dati relativi alla settimana 12/12/2022-18/12/2022 (aggiornati al 21/12/2022), nel quale si rileva che “(omissis)Rimane contenuto l’impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in diminuzione nelle aree mediche mentre è stabile in terapia intensiva. Si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto
clinico dell’epidemia.”:
CONSIDERATO
– che diverse aree del territorio campano sono interessate dall’insediamento di comunità di cittadini di nazionalità cinese e pertanto il rischio di importazione della nuova variante è significativo, tanto più in considerazione degli arrivi e rientri nel territorio previsti nell’attuale periodo di festività;
che costituisce finalità ineludibile della sanità pubblica quella di garantire la sicurezza, soprattutto dei più fragili, dei più anziani e di coloro che soffrono per patologie pregresse
assicurando agli stessi la migliore possibilità di assistenza sanitaria e la riduzione del rischio da diverse fonti di contagio;
–
che occorre scongiurare il rischio di sofferenze del Sistema Sanitario Regionale, stante, altresì, il diffondersi, in concomitanza, di virus influenzali caratterizzati da particolare severità e idonei a incrementare il numero dei ricoveri ospedalieri;
–
che con decreto 10 marzo 2021, n. 1224, il Consiglio di Stato, sez. III, ha chiarito che ” il carattere di “invasività” epericolosità dimisure precauzionali, quali il tampone molecolare, è smentito dalla circostanza pacifica che non sono emersi, dopo circa dodici mesi dall’esplosione pandemica e la somministrazione di milioni di tamponi sia molecolari che antigenici, evidenze scientifiche tali da superare, a fronte del possibile limitato disagio di chi si sottopone alla misura precauzionale, il beneficio evidente, e prioritario, per la salute pubblica, consistente nella tracciatura eprevenzione – per i tamponi – e nella immunizzazione – per i vaccini – sicché la misura (omissis) appare coerente con gli obiettivi primari di precauzione che le autorità statali e regionali sono obbligate a perseguire”;
RAVVISATO che, nel contesto segnalato dalla competente Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, si rende necessario adottare el determinazioni sanitarie proposte, al fine di scongiurare un nuovo incremento della diffusione del virus SARS-CoV-2 su larga scala, il cui rischio concretamente sussiste, alla luce del rilevamento dei numerosi contagi verificatisi sul territorio della Repubblica Popolare Cinese;
ORDINA
ai viaggiatori in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli dalla Repubblica Popolare Cinese, anche attraverso scali nazionali e/o internazionali di sottoporsi a tampone molecolare e/o antigenico
presso i presidi all’uopo organizzati all’interno dell’Aeroporto medesimo nonché, in caso di riscontrata positività, di osservare l’isolamento fiduciario prescritto dalla normativa vigente e di sottoporsi a tampone molecolare per ulteriori approfondimenti ed eventuale genotipizzazione;
DA’ MANDATO
– all’USMAF, in raccordo con la GESAC s.p.a., la Protezione Civile regionale e con il
supporto dell’ASL NA ,1 di assicurare presidi all’interno all’Aeroporto Internazionale di Napoli per la somministrazione di tamponi ai viaggiatori, nei casi e con le modalità previste al punto 1. del presente provvedimento;
-alla GESAC s.p.a. e all’ENAC di assicurare l’ampia diffusione del presente provvedimento presso le compagnie aeree interessate, al fine della informativa all’utenza;
RACCOMANDA
– alle Forze dell’Ordinedi assicurare ogni idonea misura finalizzata a garantire il rispetto del presente provvedimento;
-ai cittadini di indossare idonei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree negli
aeroporti nonché in tutti i luoghi al chiuso e in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento interpersonale.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall’art. ,4 comma 7, del Decreto-legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2020, n. 35, el violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con un’ ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC, comunicata al Ministero della Salute e trasmessa alla Prefettura di Napoli, alla Direzione Generale per la Protezione Civile nonché alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Sistema
Sanitario Regionale della Regione Campania, anche per il successivo inoltro alle Strutture Sanitarie della Campania, all’USMAF, all’ENAC e alla GESAC S.p.a.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Giunta Regionale della Campania