NOMINA ANNULLATA DOPO OLTRE 20 ANNI: PER IL MEDICO SFUMA IL “TESORETTO”
Medico puntava alla condanna dell’ex Usl di Venosa per 168mila euro, per la Cassazione impossibile: conferimento incarico
A distanza di 15 anni dal suo inizio, la Cassazione ha messo la parola fine a una delle vicende economiche relative all’ex Usl numero 1 di Venosa: sfuma il “tesoretto” per la dottoressa Grazia Maria Ciriello. Nel 2007, il ricorso depositato dalla dottoressa che, nominata nel novembre del 1999 direttore del Distretto Sanitario di Base di Melfi con decorrenza dal 15 novembre 1997, contestava l’illegittimità dell’atto con cui il Dg nel 2006 aveva qualificato l’incarico come incaricarico di struttura semplice. La dottoressa chiedeva la dichiarazione di inefficacia dell’atto, con conseguente condanna dell’Azienda sanitaria al pagamento in suo favore delle spettanze correlate all’espletamento di più qualificato incarico dirigenziale nel periodo dal 15 novembre 1999 al 30 giugno 2007, per un ammontare pari ad 168mila e 953 euro. Nel 2013, il Tribunale di Potenza, che aveva assorbito, nel frattempo, gli affari pendenti presso il soppresso Tribunale di Melfi, dichiarò nullo l’atto del Dg del 1999 e respinse la domanda di condanna al pagamento dei crediti retributivi della dottoressa Ciriello. Nel 2017, però, parziale ribaltamento del verdetto: la Corte d’appello di Potenza, revocò la dichiarazione di nullità del citato atto del Dg risalente al 1999, con condanna della Gestione liquidatoria della disciolta Asl numero 1 di Venosa a pagare 85mila e 571 euro, oltre accessori di legge. Minore importo rispetto alla richiesta di parte, poichè per i giudici la dottoressa era da considerare dirigente di struttura complessa almeno dal 10 gennaio 2002 e che aveva diritto agli importi richiesti nei limiti dell’intervenuta prescrizione e, quindi, dal 6 agosto 2002 al 30 giugno 2007. Tecnicamente, agevole vittoria in Cassazione per l’ex Usl che ha fatto notare come, in estrema sintesi, per norma imperativa, gli incarichi di struttura complessa, come quello in questione, devono essere conferiti previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati, atteso che la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini. Di conseguenza, in mancanza del rispetto di tale procedura, l’atto negoziale di conferimento dell’incarico è nullo, e tale nullità può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice. Per la Cassazione, la Corte d’Appello, avrebbe dovuto quindi «considerare illegittimo ab origine il conferimento dell’incarico» in questione. Per questi e altri motivi, in conclusione, la sentenza impugnata dalla Gestione liquidatoria della disciolta Asl Usl numero 1 di Venosa, è stata cassata con contestuale rigetto dell’originario ricorso di Maria Grazia Ciriello