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CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: È FINITA LA QUERELLE ?

Balneari, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue il governo non ha più scuse: ora come rimettere a gara le concessioni?

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO:

”Buongiorno, sono il sig. Faraco Pasquale, operatore balneare della Basilicata (Policoro), vi invio in allegato un comunicato stampa a lettera aperta, dopo l’ultima sentenza della corte di giustizia europea per le concessioni balneari. P.S. Il comunicato può sembrare un po’ lungo, ma e necessario per elencare gli elementi positivi in un processo equo che non viola la certezza di diritto, cordiali saluti.”


Comunicato stampa concessioni balneari dopo l’ultima sentenza della corte di giustizia europea

Mai, mi sarei mai aspettato, ti trovarmi in un’unione europea arbitraria, coercitiva, tirannica, e che comprime l’esistenza e il lavoro delle piccole e micro imprese a carattere familiare.

Non sarà, che temendo una ribellione dei popoli, che si tratta di una troika,mascherata da falsi ed astratti concetti di concorrenza?

Un giudice, che non permette la trattazione orale, ridondando in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, e che in una sorta assoluta, esplicita per la quasi totalità dei fatti solo elementi astratti negativi, e tralasciando elementi oggettivi positivi, viola la certezza del diritto!

Prescindendo, che la concorrenza è, e si fa con la creazione e l’apertura di nuove imprese, così da aumentare la competitività delle imprese esistenti (ergo non’è togliere dal mercato imprese esistenti, per sostituirle e darle a chissà chi) in modo da creare nuovi posti di lavoro.

Ora, da una sintesi e lettura oggettiva, e non da una creazione astratta di norme

«Le concessioni demaniali marittime sono soggette al regolamento del Codice della navigazione, e non al Codice degli appalti pubblici, che all’articolo 28 le identifica come concessioni di beni demaniali e non di servizi, pertanto non dovrebbero rientrare nella direttiva europea Bolkestein»

Eppure, in una sorta di concertazione, vari organi e poteri dello Stato italiano ed europeo vogliono forzatamente e astrattamente far cadere le imprese balneari esistenti per metterle all’asta, in nome di una direttiva che parla solo di servizi pubblici, e che oggettivamente da nessuna parte cita testualmente la parola 

“concessioni demaniali”

Anzi, la cosa che più avvicina a un concessione demaniale espressa nella direttiva Bolkestein è contenuta nel considerando 9, che esplicita a chiare lettere che la direttiva non si applica allo sviluppo e uso delle terre (cosa, che si evince anche dalla lettura del considerando 15 della direttiva europea n. 23/2014), inoltre il considerando 19 che esplicita come sia necessario escludere i regimi di autorizzazione individuale, quali sono le concessioni balneari, dal campo di applicazione della direttiva»

Inoltre, come si può creare un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore, e creare una economia sana, equilibrata ed duratura (art. 174 – 195 del TFUE), constatato che basterebbe la sola lettura dell’articolo 195 del TFUE, che cita testualmente

«ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e REGOLAMENTARI degli stati membri nel settore del turismo»

P.S. Prima della concorrenza e sopra la concorrenza, cè e deve esserci la tutela del lavoro.
La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, che non è solo quello dipendente, ma anche quello autonomo, che ha una sua dignità che va tutelata!

 

*^*
La sentenza della Corte non ha fatto che confermare la diretta applicabilità dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein. Ecco le conseguenze

Attraverso la SENTENZA pubblicata oggi, (20 aprile 2023) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dovrebbe aver messo – il condizionale è d’obbligo – fine alla querelle relativa alla possibilità o meno, da parte dello Stato italiano, di prorogare a tempo indeterminato le cosiddette concessioni balneari.

Secondo i giudici di Lussemburgo «I giudici nazionali e le autorità amministrative devono applicare la direttiva che prevede gare trasparenti e non discriminatorie»

Nuovo capitolo sulla questione dei balneari. Dall’Europa è arrivato, infatti, l’ennesimo richiamo sulle concessioni delle spiagge italiane che, stando alla Corte di giustizia dell’Ue, «non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente», scrive la Corte dell’Unione pronunciandosi su una vertenza che coinvolge l’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato e il comune di Ginosa, un piccolo centro della costa tarantina per il quale sarebbero le norme nazionali a “vincere” su quelle europee.

«I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse»

affermano i giudici di Lussemburgo, chiamati a pronunciarsi sull’interpretazione della legge italiana che prevede la proroga automatica delle concessioni balneari, facendo chiarezza sulla validità, il carattere vincolante e l’effetto diretto della direttiva Ue per i servizi nel mercato interno, nota come Bolkestein.

Nella sentenza di oggi, giovedì 20 aprile, la Corte ricorda che le disposizioni Ue si applicano

«a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo»

e che, nel valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili per la messa a bando, i Paesi membri sono chiamati a basarsi

«su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati»

È bene dire, sin da subito, che il contenuto e le argomentazioni della sentenza non stupiscono e non aggiungono elementi di rilievo al dibattito giuridico sviluppatosi negli ultimi anni sul punto, se non quello di confermare ulteriormente la diretta applicabilità agli Stati membri dell’art. 12 della direttiva Bolkestein, nella parte in cui prevede il divieto di rinnovo automatico delle concessioni in essere e l’obbligo di procedere all’assegnazione attraverso procedure imparziali e trasparenti.

In realtà, gli aspetti giuridici di merito, come la possibilità di applicare il richiamato art. 12 alla fattispecie delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricettive o l’effettiva ricorrenza del requisito della scarsità della risorsa naturale in questione, erano già stati esaminati e chiariti ripetutamente dal nostro Consiglio di Stato, il quale, a sua volta, aveva attinto a piene mani dalla giurisprudenza comunitaria.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un continuo pressing del massimo organo della giustizia amministrativa nei confronti dei governi in carica per spingerli ad applicare la direttiva Bolkestein anche alle concessioni balneari e fissare un termine certo per la perdita di efficacia di quelle in essere.

La compatibilità della direttiva con il quadro giuridico esistente ed applicabile alle concessioni in questione, d’altra parte, era subito apparsa complicata. Nel 2008 la Commissione europea aveva avviato una procedura d’infrazione nei confronti della Repubblica Italiana alla luce del diritto di “insistenza” o di “rinnovo”, riconosciuto al concessionario uscente ai sensi della seconda parte dell’art. 37, comma 2, del Codice della Navigazione allora in vigore. Tale parte era stata, quindi, abrogata nel 2009, con il decreto-legge n. 194, proprio al fine di ottenere l’archiviazione della procedura d’infrazione, decisa dalla Commissione nel 2012. Da allora, tuttavia, attraverso provvedimenti normativi ad hoc, le concessioni balneari esistenti erano state ripetutamente prorogate fino al 31 dicembre 2033.

A novembre del 2021, tuttavia, il Consiglio di Stato, riunito in Adunanza Plenaria, ha emesso due sentenze, le numero 17 e 18, con le quali, dopo un’approfondita ricostruzione della fattispecie giuridica e della compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria, ha statuito la disapplicazione delle norme interne “che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) le proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricettive” sia da parte dei giudici che della pubblica amministrazione. Qualsiasi norma che, a partire dalla data delle sentenze, avesse previsto la proroga automatica delle concessioni demaniali in essere, pertanto, non avrebbe dovuto essere applicata dagli organi competenti al rilascio delle concessioni in quanto “in frontale contrasto” con la disciplina comunitaria.

Lo stesso Consiglio di Stato, tuttavia, comprendendo il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, aveva comunque fatto salve le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023, confidando, medio tempore, nel riordino della materia e nella predisposizione e avvio delle procedure di gara. La speranza del giudice amministrativo, tuttavia, non è stata ripagata da una condotta coerente dei decisori pubblici.

Con l’art. 3 della Legge n. 118/2022 si è, dapprima, riportato il termine della durata delle concessioni al 31 dicembre 2023, per poi spostarlo in avanti di un anno con il decreto “milleproroghe” 2022 (decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022), il quale, in sede di conversione in legge, all’art. 10-quater, comma 3, ha previsto, in attesa degli esiti dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2025 delle concessioni che “continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”.

Non stupisce, pertanto, che, di fronte ad un quadro giuridico tanto “complesso”, nel corso degli ultimi anni si sia continuato ad adottare, da parte delle autorità competenti, provvedimenti di proroga delle concessioni balneari esistenti, puntualmente annullati da parte del giudice amministrativo.
Anche recentemente, il 1° marzo 2023, con sentenza n. 2192/2023 il Consiglio di Stato non ha potuto far altro che ribadire quanto affermato nelle precedenti decisioni dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, spingendosi a dichiarare la disapplicazione anche delle previsioni del citato decreto “milleproroghe” 2022 da parte di “qualunque organo dello Stato”, nonostante la norma non fosse oggetto della decisione.

Tornando, pertanto, all’attualità, la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non fa altro che confermare la diretta applicabilità dell’art. 12 della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricettive e, pertanto, alle relative modalità di rilascio.

Il GOVERNO MELONI dovrà, dunque, procedere quanto prima alla disciplina delle procedure di assegnazione delle nuove concessioni, tenendo in considerazione sia il termine del 31 dicembre 2023, ad oggi indicato dal Consiglio di Stato come termine ultimo di efficacia di quelle esistenti, sia il rischio della procedura d’infrazione da parte della Commissione in caso di ulteriori ritardi.

Ciò su cui, finalmente, ci si dovrà concentrare saranno i criteri di assegnazione, i quali, secondo lo stesso art. 12, possono contemperare

“considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario”

I margini per evitare la creazione di paventati monopoli od oligopoli nella gestione delle spiagge italiane, pertanto, esistono, quelli per continuare a non decidere no.

Concessioni demaniali: il Consiglio di Stato ribadisce l’applicabilità della direttiva Bolkestein e dei principi delle sentenze gemelle dell’Adunanza plenaria.

Con una recentissima sentenza del 15 marzo scorso, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul rigetto di un’istanza di rinnovo o proroga di una concessione di un’area boscata, ribadisce l’applicabilità dell’art. 12 della direttiva Bolkestein e dei principi delle sentenze c.d. gemelle dell’Adunanza plenaria alle concessioni demaniali (per un approfondimento scarica gratuitamente il paper cliccando qui).

Il caso

Una società, proprietaria di un complesso alberghiero e concessionaria dell’antistante area boscata, ha adito il TAR competente per l’annullamento delle deliberazioni di Giunta comunale e del Consiglio comunale nella parte in cui si prevedeva di mettere a gara l’affidamento della nuova concessione dell’area boscata.

Con successivi motivi aggiunti, la società ricorrente ha, altresì, impugnato, il rigetto dell’istanza di rinnovo o proroga del titolo concessorio, nelle more, presentata dalla stessa società.

Nello specifico, la ricorrente ha censurato l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione in quanto ritenuto lesivo della sfera giuridica ed economica della ricorrente. Per quanto qui di interesse, la società ricorrente ha evidenziato che l’amministrazione comunale, nel rigettare l’istanza di rinnovo o proroga del titolo concessorio, non avrebbe tenuto conto né della natura complementare dell’uso della area pubblica rispetto al centro turistico ricettivo, né della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime stabilita – fino all’anno 2020 per tutte le concessioni in essere del 21.12.2009 -dall’art.  1, comma 18 del d.l. n. 194/2009, come modificato dalla legge di conversione e dall’art. 34-duodecies, comma 1, d.l. n.179/2012.

Il TAR adito ha respinto sia il ricorso che i motivi aggiunti.

La decisione del Consiglio di Stato

La società ricorrente ha impugnato la sentenza, riproponendo, nella sostanza, le medesime ragioni di diritto.

La questione è dunque giunta all’attenzione dei giudici di Palazzo Spada, i quali, nel confermare la pronuncia del TAR, hanno respinto l’appello, ritenendolo infondato.

Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, alla stregua di quanto stabilito nella convenzione, stipulata tra le parti, la complementarità dell’uso dell’area boscata, eccepita dalla ricorrente, deve essere intesa nel senso che l’utilizzo del bene pubblico deve essere compatibile con l’esercizio dell’attività economica dell’impresa turistico-alberghiera, e tutelato attraverso l’imposizione, in capo alla concessionaria, di specifici obblighi di servizio pubblico. La prospettata natura complementare del bene pubblico non rappresenta, dunque, – come ritenuto dalla società ricorrente- un vincolo di destinazione del bene medesimo in funzione dell’impresa privata, ma, al contrario, un limite alla concessione di diritti esclusivi in favore del concessionario.

I giudici di Palazzo Spada hanno, quindi, ritenuto corretto il comportamento dell’amministrazione comunale che, nel contemperare le esigenze di tutela e valorizzazione del bene pubblico con quelle commerciali dell’impresa privata, ha rigettato l’istanza di rinnovo o proroga della concessione, ritenendo prevalenti le ragioni di pubblico interesse sottese all’apertura al mercato.

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il diniego all’istanza di rinnovo o proroga della concessione è stato correttamente opposto dall’amministrazione comunale anche alla luce della normativa europea e dei principi espressi dalle ormai note sentenze gemelle n. 17 e 18 del 2020 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “se la proroga è direttamente disposta per legge ma la relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in contrasto con il diritto dell’Unione, ne discende che l’effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset”,

In definitiva, dunque, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, ritenendo non applicabile, nel caso di specie, l’invocata proroga del titolo concessorio.

La pronuncia in commento è degna di nota perché fa seguito ad un’altra sentenza del Consiglio di Stato, sempre della Sez. VII, del 1 marzo 2023, n. 2192 con la quale è stato espressamente statuito che: “sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”.

Nella sentenza in commento, dunque, i giudici di Palazzo Spada, pur non pronunciandosi espressamente sulla disciplina di proroga da ultimo introdotta dal legislatore (L. 14/2023), sembrano non avere dubbi in merito alla disapplicazione della proroga da parte di qualunque organo dello Stato.

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 15.3.2023, n. 2740)

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