TAR TRENTO SOSPENDE ORDINANZA ABBATTIMENTO ORSA JJ4
PRATICAMENTE L’ORSA MORIRÀ DI MORTE NATURALE PRIMA DELLA SENTENZA STORICA DEFINITIVA DEL TAR DI TRENTO
#ègiustoinformare
Gli orsi #Jj4 e #Mj5 non saranno abbattuti, Tar di Trento sospende la decisione fino al 27 giugno: la sentenza
La notizia sulla sentenza del Tar di Trento è arrivata nella mattinata di oggi: gli orsi del trentino #Kk4 e Mj5 non saranno abbattuti.
Il Tar di Trento ha deciso il futuro degli orsi #problematici #Jj4eMj5
🔹Orsi a Trento, il Tar sospende l’ordinanza di abbattimento di Jj4
🔹Lo stop all’abbattimento sarà efficace fino al 27 giugno 2023, termine ultimo per le parti per proporre motivi aggiuntivi, mentre l’udienza di merito è stata fissata per il 14 dicembre 2023
🔹Lo stop fino al 2️⃣7️⃣ giugno 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
🔹L’udienza di merito fissata per il 1️⃣4️⃣ dicembre 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
🔹Il tribunale amministrativo regionale di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4.
🔹Ieri si è svolta l’udienza davanti al Tar per Jj4 e #Mj5
🔹I due plantigradi sono ritenuti responsabili dell’aggressione mortale ad #AndreaPapi dello scorso #5aprile e del ferimento di un escursionista in Val di Rabbi a inizio marzo.
TAR TRENTO SOSPENDE ORDINANZA ABBATTIMENTO ORSA JJ4
PER DOVERE DI CRONACA ED OPPORTUNA CONOSCENZA VI RIPORTO IL TESTO COMPLETO DELLA ORDINANZA DEL TAR DI TRENTO
Pubblicato il 26/05/2023
N. 00034/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00060/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2023, proposto da Associazione Lav Lega Anti Vivisezione e Associazione Lac Lega per L’Abolizione della Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sita in Trento, piazza Dante n. 15;
e con l’intervento di ad adiuvandum:
Associazione Earth, Associazione Earth Odv, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Laurenzano e Patrizia Giusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 19.4.2023, avente ad oggetto: “Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9. Autorizzazione alla rimozione tramite abbattimento, previa identificazione genetica, dell’esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) identificato in MJ5”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il decreto n. 9 del 19.04.2023, impugnato, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha autorizzato “la rimozione tramite abbattimento, previa identificazione genetica attraverso cattura preliminare, dell’esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) identificato in MJ5 in Provincia di Trento per garantire l’interesse della salute e della sicurezza pubblica e per motivi di natura sociale, ai sensi della L.P. n. 9/2018”, ha disposto “che l’esemplare, quando geneticamente identificato come l’orso MJ5, sia al più presto soppresso” ed ha incaricato “il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione per quanto di competenza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di procedere ad effettuare la rimozione tramite abbattimento dell’esemplare MJ5, previa sua identificazione genetica”. Il provvedimento in argomento è stato assunto nel quadro della procedura ordinaria prevista dalla l.p. 11 luglio 2018, n. 9 recante “Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale” che, all’art. 1, comma 1, così dispone: “Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea”. Il decreto presidenziale impugnato è ampiamente motivato, nel tenore testuale di seguito riportato: “- considerato che in data 5 marzo 2023 verso le ore 8:00 un uomo è stato aggredito da un orso in località Mandriole, all’uscita della val di Rabbi, in comune di Malè, mentre procedeva da solo con il proprio cane, su un sentiero segnato SAT-CAI. In sintesi, secondo i rapporti del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento del 14 marzo 2023 e del 24 marzo 2023, l’uomo ha dichiarato di aver tenuto il cane al guinzaglio durante tutta l’escursione e che il cane era legato anche al momento dell’incontro con l’orso. L’escursionista ha avvistato l’orso, che gli dava le spalle a 10-15 m di distanza, e si è fermato per non intimorirlo o disturbarlo. Ciò nonostante, l’orso si è girato e lo ha avvicinato con intenzioni aggressive. L’uomo ha quindi lasciato il cane e si è precipitato verso valle, uscendo dal sentiero. L’orso lo ha raggiunto e c’è stata una colluttazione dalla quale l’uomo ha riportato diverse ferite. Subito dopo l’orso è fuggito. L’uomo è rientrato in autonomia seguendo il sentiero e successivamente è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale di Cles, dove sono state rilevate lesioni sul braccio e sulla testa riconducibili ad aggressione da orso; evidenziato che dalle analisi genetiche realizzate dalla Fondazione Edmund Mach, comunicate con note del 10 marzo 2023 e 4 aprile 2023, sui reperti biologici raccolti dal Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, è emerso che il genotipo identificato dal DNA ottenuto corrisponde con quello dell’orso denominato MJ5; vista l’istruttoria del 27/03/2023 prot. n. 238179, integrata con prot. n. 241106 del 28/03/2023, con cui il Servizio Faunistico richiede ad ISPRA il parere circa la valutazione dell’aggressione del 05/03/2023 e la rimozione mediante abbattimento dell’orso MJ5 – maschio adulto di 18 anni, elusivo, privo di radiocollare e/o marche auricolari e con un’area di frequentazione molto vasta, gravitante in buona parte del Trentino occidentale – allo scopo di garantire l’interesse della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della LP n.9/2018; considerato che la suddetta istruttoria del Servizio Faunistico, basata sui citati rapporti del Corpo forestale trentino e della Fondazione Edmund Mach, ritiene l’aggressione del 5 marzo 2023 da analizzare e valutare a partire dalle fattispecie comportamentali del Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro- Orientali (PACOBACE), riferite ad “orso problematico” in relazione alla sua pericolosità, n. 15: “orso attacca (con contatto fisico) per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo” e n. 18: “orso attacca (con contatto fisico) senza essere provocato”; vista la nota n. 285946 di data 13.04.2023, successivamente integrata e precisata con nota n. 299823 di data 19.04.2023, con la quale il Servizio Faunistico trasmette al Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna gli esisti finali dell’istruttoria relativa all’aggressione del 05.03.2023 in Val di Rabbi sopra riportata; valutato in particolare che sulla base dell’istruttoria condotta del Servizio Faunistico nel caso concreto, secondo quanto riportato nell’Allegato 1 alla nota del 27/03/2023 n. 238179, <è possibile escludere le forme di provocazione esplicitate nella fattispecie comportamentale n. 15 del PACOBACE.> Riporta infatti il citato rapporto istruttorio che: <è possibile escludere la reazione <<per difendere i propri piccoli>>, essendo l’attacco attribuito ad un maschio adulto, sia quella <<per difendere la propria preda>>, non essendo state riscontrate evidenze di questo genere dall’unità cinofila specializzata nell’intorno del punto dell’aggressione. Dalla caratterizzazione dell’animale (cap. 2) è possibile escludere anche che l’aggressione sia l’effetto di un comportamento confidenziale con l’uomo (assuefazione). L’attacco potrebbe essere invece spiegato dal fatto che l’incontro tra l’orso e l’uomo con il proprio cane al guinzaglio si è verificato in modo improvviso e ravvicinato. Nel contempo, anche il fatto che nell’istante del contatto ravvicinato l’orso fosse di spalle e non si fosse immediatamente accorto della presenza dell’uomo (rimasto fermo) farebbe escludere un comportamento provocatorio da parte dell’uomo e/o del cane>; considerato che il PACOBACE, che costituisce il documento tecnico di riferimento per la gestione degli orsi cosiddetti problematici, pone le fattispecie comportamentali n. 15 e 18 della tabella 3.1 del medesimo documento ai livelli massimi della scala di pericolosità, tali da giustificare l’adozione dell’intervento previsto nel capitolo <3.4.2. Definizione delle procedure di intervento> alla lettera k), ovvero l’abbattimento, secondo quanto riportato nella tabella 3.2 dello stesso capitolo; valutato che, in coerenza con la previsione del PACOBACE, anche le <Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat> approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1091 del 25.06.2021 classificano l’attacco rientrante nella classe 18 della tabella 3.1) tale da giustificare l’adozione della misura di cui alla lettera k), e valutato che con il parere di data 22.06.2021, prot. 450115, ISPRA ritiene che le Linee guida possano rappresentare un utile strumento a supporto degli iter decisionali in materia di orsi bruni e <risultino in linea generale coerenti con il PACOBACE …>; considerato il parere del 12.04.2023 n. 278452, con il quale ISPRA conferma la classificazione dell’aggressione del 05/03/2023 quale <attacco in assenza di fattori scatenati>, categoria 18 del PACOBACE alla quale è ascritta la massima gravità nella Tabella 3.1 del PACOBACE, nonché nella categoria <Orsi ad alto rischio> proposta nel rapporto ISPRA-MUSE (2021); considerato che nel citato parere del 12.04.2023 prot. n. 278452, alla luce di quanto previsto dal PACOBACE, tenuto conto delle considerazioni tecniche contenute nel rapporto ISPRA-MUSE (2021), ISPRA ritiene che la rimozione tramite abbattimento dell’individuo MJ5, una volta assicurata la corretta identificazione dell’esemplare tramite analisi genetiche, sia coerente con il PACOBACE; considerata la gravità oggettiva del fatto avvenuto e il giustificato alto livello di allarme sociale che ne è derivato; considerato quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 7 aprile 2023 con riguardo all’interesse della salute e della sicurezza pubblica e alle esigenze di natura sociale; osservato che già due volte in passato orsi che avevano aggredito l’uomo hanno reiterato tale pericolosissimo comportamento, giungendo a provocare in un caso recentissimo (05.04.2023) la morte della persona aggredita; considerato che il possibile rischio di ulteriori situazioni critiche e di emergenza provocate da azioni pericolose per le persone da parte dell’orso MJ5 può essere eliminato solo con la sua rimozione; evidenziato che lo stato di conservazione dell’orso bruno in Trentino è costantemente monitorato e documentato con i rapporti annuali, dai quali si evince che la condizione della popolazione risulta in continuo miglioramento. L’ultimo “Rapporto Grandi carnivori 2021” è stato inviato ad ISPRA e all’allora Ministero della Transizione ecologica, ora Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica con nota prot n. 381945 del 6 giugno 2022 anche quale <aggiornamento annuale e rendicontazione sintetica riguardo le specie di interesse comunitario>, contenente anche le informazioni per verificare gli effetti cumulativi derivanti dalle rimozioni di orsi problematici, dal momento che la popolazione ursina alpina presente sul territorio nazionale si trova concentrata in Trentino; visto il parere di ISPRA del 12/04/2023 n. 278452, secondo cui <l’analisi demografica condotta sulla popolazione e riportata nel rapporto ISPRA-MUSE (2021) evidenzia che la rimozione dell’individuo non comporta alcun significativo impatto sulla popolazione di orsi bruni delle Alpi centro orientali>; considerato che il Centro del Casteller, di proprietà della Provincia autonoma di Trento e gestito dalle strutture dipendenti dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, è dotato, all’interno di un più ampio recinto, di tre spazi, indipendenti ma eventualmente tra loro comunicanti, per la collocazione e la captivazione di orsi, dei quali uno è occupato stabilmente dall’orso M49 e gli altri devono essere obbligatoriamente lasciati disponibili per poter consentire la collocazione temporanea di esemplari di grandi carnivori (orsi e lupi) a seguito di situazioni di emergenza o di eventuali altri esemplari di orso o lupo che avessero bisogno di cura e riabilitazione in funzione del loro successivo rilascio a vita libera; considerato che deve ritenersi prioritario assicurare all’orso M49, già stabilmente ricoverato nel centro del Casteller, uno spazio il più ampio possibile, al fine di garantirgli le migliori condizioni di vita, consentendogli, se possibile, di occupare più di un settore del recinto; considerato pertanto che non è possibile assicurare la captivazione permanente dell’esemplare MJ5 al centro del Casteller e considerato che in Provincia di Trento non esiste un’altra struttura idonea a garantire la custodia in sicurezza di tale esemplare di orso, altamente pericoloso; considerato che al momento attuale non è in conoscenza dell’amministrazione una soluzione alternativa per la capitvazione permanente fuori dal territorio provinciale, posto che le manifestazioni di interesse in tal senso pervenute non risultano in alcun modo circostanziate e tali da garantire la sicurezza pubblica; visto anche il documento denominato <Orsi problematici in provincia di Trento: conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro>, datato gennaio 2021 e predisposto da ISPRA in collaborazione con il Museo delle scienze di Trento (MUSE), nel quale si afferma che <Considerato che nei prossimi cinque anni si prevede l’insorgere di nuovi individui che richiederanno la rimozione, si ritiene la captivazione non sostenibile per la gestione degli orsi problematici a medio e lungo termine, data la scarsità di spazi e risorse, e le evidenti difficoltà nel garantire il benessere degli animali>; ritenuto quindi l’abbattimento la modalità di rimozione da applicare all’esemplare di orso denominato MJ5; osservato che per realizzare l’abbattimento è necessario identificare dal punto di vista genetico MJ5 e che tale identificazione richiede la cattura preliminare dell’esemplare; ritenuto di incaricare il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento per le suddette attività; ritenuto che l’esemplare, quando geneticamente identificato come l’orso MJ5, deve essere al più soppresso; ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso, di procedere con la rimozione mediante abbattimento dell’orso MJ5 nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica e per motivi di natura sociale, ai sensi della L.P. n. 9/2018; sottolineata la prioritaria esigenza di assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di rimozione dell’esemplare di orso denominato MJ5”.
Considerato che le Associazioni LAV, Lega Antivivisezione, e LAC, Lega per l’Abolizione della Caccia, con il ricorso in epigrafe indicato hanno impugnato il decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 2023, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, sinteticamente riportati:
A) nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento al contesto normativo che esprime i principi e segnala gli interessi da tutelare senza introdurre una gerarchia automatica e scontata: “Ne deriva che il vulnus o la tutela di un interesse (tutela dell’incolumità) non determina affatto la dequotazione o il disinteresse o la scontata recessione di un altro o di altri….mentre senza alcuna ragione il provvedimento ritiene di tutelare l’interesse consistente nella tutela dell’incolumità pubblica rimuovendo (uccidendo) l’orso, senza prestare alcuna attenzione agli altri interessi”: quali la tutela dell’ambiente, degli animali protetti, al rapporto tra esseri umani ed animali di cui all’art. 2 del d.P.R. 357 del 1997;
B) il provvedimento è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria sulle dinamiche dell’incidente e per difetto di ponderazione. L’orso è un animale schivo che evita il contatto con gli esseri umani, se non in casi involontari, ed a questa regola non si è sottratto neanche l’orso MJ5 che nei suoi diciotto anni di vita non ha mai aggredito nessuno, ed è finito nel report dei grandi carnivori del 2019 solo per aver registrato episodi di danni. L’attacco dell’orso sarebbe stato favorito “se non causato” dalla peculiare condizione morfologica dell’area – dietro una curva cieca – e dal fatto che l’orso era spaventato dall’incontro improvviso con l’uomo ed il suo cane, del quale ultimo non è identificata taglia e specie, con superficiale istruttoria. Nella successiva memoria del 22 maggio 2023 la parte ricorrente, anche per il tramite di consulenze di parte, approfondisce il motivo in argomento, deducendo in particolare che l’orso avrebbe sferrato un “falso attacco”, come risulterebbe da una serie di indicatori evincibili dal rapporto relativo all’evento del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento; la lacunosità dell’istruttoria deriverebbe anche dalla mancata indagine delle ferite riportate dal Cicolini; vi sarebbe una sottovalutazione delle circostanze della presunta aggressione e la mancata analisi della “scena del crimine”, con particolare riguardo alla presenza o interazione del cane;
C) il provvedimento è inficiato per difetto di motivazione sotto il profilo del difetto di istruttoria in relazione al PACOBACE. “L’etichetta di orso problematico non può essere assegnata sulla base di un singolo episodio ma occorre l’analisi di una serie di fattori congiunti”, come sarebbe confermato dal parere Ispra 2021 sulle “Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat” approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1091 del 25.06.2021. “A ciò si aggiunga che, oltre al monitoraggio del singolo caso, sono imprescindibili esami di medicina forense atti a identificare l’univoco svolgimento dei fatti che non può limitarsi al racconto dei soggetti coinvolti, al fine di definire la effettiva pericolosità degli esemplari coinvolti”. Al riguardo, non sarebbe stato approfondito il comportamento tenuto dalla persona che ha incontrato l’orso e dal suo cane. Il provvedimento postulerebbe la non ammissione di un incontro fortuito e di alcun rischio, e “tale tesi porta alla necessità di <rimozione> di tutti gli orsi e tale ipotesi non è accettata da nessuno, è irricevibile e non è neppure ipotizzabile”. Quanto alle ferite, “Sembra, nel silenzio dei verbali provinciali, che l’uomo sia in realtà caduto, cercando di scappare, motivo per cui le ferite (al capo) riportate ben potrebbero essere riconducibili alla caduta dall’escursionista dichiarata, in assenza di accertamenti di medicina forense veterinaria che attestino che quelle ferite derivano da morsicature di orso”. A conforto di tale assunto è indicato il rapporto, redatto nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico-scientifico per la gestione dell’orso nella Provincia di Trento, istituito dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. 37927 del 12.8.2020, pubblicato il gennaio 2021 tra il Museo delle Scienze di Trento (MUSE) ed ISPRA, citato anche nel provvedimento impugnato. In tale rapporto è dedicato un intero capitolo (cap. 1.3.) alla disamina dei singoli casi di pericolosità degli orsi distinguendo tra orsi “potenzialmente pericolosi” ed orsi ad “alto rischio”, e solo per questi ultimi la rimozione è suggerita immediatamente. “Ebbene, non solo l’istruttoria è assente ma addirittura nulla è scritto nell’atto gravato dell’accurata procedura e valutazioni che il rapporto ritiene essenziali”. Altresì nel predetto rapporto con riguardo alla misura specifica, non cruenta, della “cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio”, è dichiarato testualmente da ISPRA: “Questo istituto ritiene che tale azione debba essere presa in considerazione preliminarmente alla rimozione in caso di orsi dannosi e potenzialmente pericolosi”. Per quanto riguarda la rimozione tramite “captivazione permanente” o “abbattimento”, seppur ISPRA ritenga la captivazione non sostenibile per la gestione degli orsi problematici a medio e lungo termine – data la scarsità di spazi e le evidenti difficoltà nel garantire il benessere degli animali – lo stesso Istituto, “segnala come anche la scelta della rimozione di un animale debba essere attentamente ponderata in base ad un giudizio di comprovata pericolosità”. In definitiva, in tesi della parte ricorrente, “l’abbattimento deve essere sempre e comunque costituire la extrema ratio”. “Appare evidente che il monitoraggio da realizzare prioritariamente tramite radiocollarizzazione degli esemplari è essenziale per prevenire incidenti e per l’attuazione delle eventuali misure utili, che non sono quelle nell’immediato più capaci di soddisfare spiriti di rivalsa immediati”;
D) il provvedimento sconta il difetto di motivazione in relazione all’esame ed all’assunzione di misure alternative all’abbattimento. Riferisce la parte ricorrente che il risultato di recentissimi studi sulle iniziative da assumere nel caso di incontri orso/persona suggerirebbero misure per prevenire gli attacchi “e mai, dicasi mai, prevedono la rimozione di individui di orso”. “Il risultato delle analisi dei singoli casi di attacco confluisce, dunque, unanimemente nella direzione della prevenzione, non nella soppressione di uno o 70/100 esemplari, cioè tutti, fino alla loro re-estinzione”, prevenzione da attuarsi attraverso “una adeguata, semplice ma efficace educazione ed informazione dei frequentatori delle aree abitate dall’orso ed anche nella adozione (nelle zone da selezionare attentamente) di specifiche misure temporanee”. Nella memoria del 22 maggio 2023 la parte ricorrente si sofferma sulla deliberata omissione da parte della resistente della verifica di ogni possibile alternativa all’abbattimento ed in particolar modo del trasferimento, quale misura proporzionata all’evento.
Nel ricorso si chiede quindi la sospensione cautelare del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento, previa istanza istruttoria per il deposito della documentazione pertinente ed individuata nei verbali e note provinciali e nel parere ISPRA relativo al caso in questione. La parte ricorrente nel rimarcare la prioritaria richiesta di rimessione in libertà dell’orso, conseguente evidentemente all’annullamento dell’atto impugnato, avanza anche una proposta subordinata ossia “l’allontanamento dell’orso in un santuario fuori provincia”.
Considerato che il provvedimento impugnato è stato sospeso negli effetti e nei limiti indicati dal decreto del Presidente di questo Tribunale n. 21 del 2 maggio 2023, emesso nell’ambito del diverso giudizio rubricato sub. RG. 56/2023, promosso da Leal Odv Lega Antivisezionista, parimenti scadenziato nell’odierna udienza camerale. Con il decreto in argomento il Presidente di questo Tribunale “nell’esclusiva considerazione dell’irreparabilità del pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente e salva restando ogni diversa valutazione del Collegio nella susseguente fase di trattazione dell’incidente cautelare di cui all’art. 55 c.p.a. e proprio al fine che il Collegio medesimo possa esprimersi sulla fattispecie re adhuc integra”, ha accolto la domanda di sospensione del decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 2023, proposta dalla parte ivi ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., disponendo di “poter contingentemente sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato sino all’esito dell’udienza camerale di cui all’anzidetto art. 55 c.p.a. limitatamente alla parte con cui è ivi disposto l’abbattimento dell’animale dopo la sua captivazione e identificazione”, ordinando altresì alla Provincia autonoma di Trento di depositare nel fascicolo di causa entro il 5.05.2023 tutti gli atti dell’istruttoria conclusasi con l’adozione del provvedimento impugnato e fissando la camera di consiglio del 25 maggio 2023.
Rilevato che la Provincia autonoma ha depositato anche nel presente giudizio tutti gli atti dell’istruttoria, in data 22 maggio 2023, peraltro già in precedenza conosciuti dalla parte ricorrente, e dunque non residua la necessità di disporre ulteriori incombenti.
Considerato che, allo stato degli atti, le censure dedotte con il ricorso non sono supportate dal fumus boni iuris – anche alla luce delle articolate difese svolte in giudizio dalla Provincia di Trento – per le ragioni di seguito indicate.
I. Premesso – anche in ragione dell’ampia risonanza mediatica della vicenda nella quale s’inserisce l’adozione del decreto n. 9 del 2023, che si accumuna anche all’analoga vicenda, relativa all’aggressione da parte del diverso esemplare di orso individuato come JJ4, con esito letale per giovane ragazzo in data 05.04.2023 e ha determinato da ultimo l’adozione del decreto n. 10 del 2023 da parte del Presidente della Provincia, atto anch’esso impugnato con svariati ricorsi oggetto di trattazione nell’odierna udienza camerale – che l’oggetto del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dall’accertamento della legittimità, o meno, del decreto del Presidente provinciale oggetto di impugnativa, nei limiti del sindacato giurisdizionale tipico della giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo, come delineato dal codice del processo amministrativo (e, in particolare, dall’art. 7, comma 6, del codice dal quale si desume, a contrario, che nella giurisdizione di legittimità il Giudice non può sindacare il merito delle scelte dell’Amministrazione e non può sostituirsi ad essa), mentre esula dalla competenza di questo Tribunale (anche in ragione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., che esclude il sindacato del Giudice amministrativo sugli “atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”) ogni valutazione su temi quali: A) le problematiche di carattere generale relative alla convivenza tra uomo e orso, a seguito dell’implementazione del Programma Life Ursus; B) l’attualità, o meno, del Programma Life Ursus e la complessiva gestione del Programma stesso da parte delle Amministrazioni competenti; C) l’idoneità, o meno, delle misure previste dal PACOBACE, nei confronti degli orsi cc.dd. “problematici” e “pericolosi”, a prevenire e fronteggiare incidenti tra uomo e orso nel territorio della Provincia di Trento, del tipo di quello che ha visto protagonista l’orso denominato MJ5.
Premesso altresì – anche in ragione dell’altrettanto ampia risonanza mediatica dei provvedimenti monocratici finora adottati dal Presidente di questo Tribunale, ed in particolare per il caso in esame del suddetto decreto cautelare n. 21 del 2 maggio 2023, nonché emessi con riferimento al diverso caso dell’orsa JJ4 quanto ai profili sovrapponibili rispetto al suddetto decreto cautelare – che le considerazioni svolte in tale provvedimento monocratico, segnatamente quanto alle misure cautelari disposte ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. devono essere intese alla luce della necessità di fronteggiare situazioni di «estrema gravità ed urgenza» (come quella derivante da un ordine di abbattimento), che non hanno consentito la dilazione dell’esame delle domande cautelari formulate con il ricorso in epigrafe fino alla data dell’odierna camera di consiglio. Invece le considerazioni svolte nella presente ordinanza costituiscono il frutto di un più approfondito esame collegiale – reso anche sulla scorta della disamina delle argomentazioni delle altre parti, espresse nel contraddittorio nel frattempo instaurato – delle molteplici, delicate e complesse questioni sottese alla decisione, adottata dal Presidente della Provincia con il decreto n. 9 del 2023, di autorizzare la rimozione tramite abbattimento dell’orso denominato MJ5 nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2018, orso per il quale permane il pericolo grave e imminente per la salute e l’incolumità pubblica, in quanto si trova tuttora in libertà.
II. Premesso inoltre che, allo stato, si configura una potenziale causa di inammissibilità delle censure aventi ad oggetto la scelta della misura dell’abbattimento dell’orso in quanto:
A) l’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2018, nel prevedere la possibilità per il Presidente della Provincia di Trento di autorizzare “il prelievo, la cattura o l’uccisione” dell’animale non prevede una graduazione tra queste misure, limitandosi a prescrivere la preventiva acquisizione del parere dell’ISPRA e ad imporre prima dell’assunzione di una qualsiasi delle ridette decisioni, in quanto implicanti tutte una rimozione dell’animale protetto dall’ambiente naturale, la duplice “condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, e tanto in piena conformità con quanto previsto dalla Direttiva Habitat 1992/43/CEE a cui dà diretta attuazione (cfr. combinato disposto artt. 12, comma 1, lett. a) e 16 che espressamente subordinano la facoltà degli Stati membri di introdurre una deroga al divieto di: “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale…” “A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale” e solo ove ricorrano gli interessi espressamente previsti, tra i quali, per quel che qui rileva, “nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente”);
B) pure il PACOBACE, (Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali) che costituisce il documento tecnico di riferimento per la gestione degli orsi cosiddetti problematici, non fornisce i criteri per scegliere fra le azioni previste, perché al punto 3.4.2. (rubricato “Definizione delle procedure d’intervento”) non fissa una graduazione tra le misure ivi previste per le fattispecie di comportamenti dell’orso ascrivibili al n. 18 (“orso attacca (con contatto fisico) senza essere provocato”) (o anche al n. 15 “orso attacca (con contatto fisico) per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo”) alternativamente “della cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio” (i), della “cattura per captivazione permanente” (j) e dell’”abbattimento” (k), limitandosi a prevedere che «l’eventuale abbattimento di un orso richiede una specifica autorizzazione da parte del Ministero, concessa sulla base di un parere dell’INFS» (ora ISPRA) e che “nel caso, quindi, in cui un soggetto d’orso assuma atteggiamenti che possano comportare un concreto rischio per l’incolumità delle persone, il Soggetto decisore, valutate le informazioni in suo possesso, il grado di problematicità dell’orso, la praticabilità di soluzione alternative idonee a risolvere e/o contenere i problemi e gli eventuali rischi connessi alla presenza dell’orso problematico, e l’impatto derivante da tale rimozione sullo status di conservazione della popolazione, potrà richiedere al Ministero, per quel singolo caso, l’autorizzazione a procedere all’abbattimento dell’individuo”, con la precisazione che il richiamo al Ministero ivi previsto deve intendersi riferito al Presidente della Provincia di Trento in forza della l.p. 9 del 2018;
C) al fine di motivare e giustificare l’individuazione della misura dell’abbattimento per il caso di specie – in cui il comportamento dell’individuo MJ5 è stato classificato come rientrante nella classe 18 della tabella 3.1) del PACOBACE (“orso attacca (con contatto fisico) senza essere provocato”) e l’esemplare, in ragione di tale comportamento, è stato ricondotto nel novero degli orsi pericolosi “ad alto rischio” – il provvedimento impugnato opera un espresso rinvio:
a) alle “Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat” approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1091 del 25.06.2021 (di seguito Linee guida);
b) al documento denominato “Orsi problematici in provincia di Trento: conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro”, redatto nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico-scientifico per la gestione dell’orso nella Provincia di Trento, istituito dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. 37927 del 12.8.2020, datato gennaio 2021 e predisposto da ISPRA in collaborazione con il Museo delle scienze di Trento (MUSE) (di seguito Rapporto ISPRA-MUSE 2021).
Analogo rinvio ai documenti sopraindicati è ripetuto nel parere dell’ISPRA del 12 aprile 2023, sulla cui scorta è assunta la decisione versata nel provvedimento impugnato, in osservanza della procedura puntualmente prevista dalla legge provinciale n. 9 del 2018. In particolare il parere ISPRA, nel confermare la classificazione del comportamento dell’orso identificato come MJ5 quale “attacco in assenza di fattori scatenanti”, categoria 18 del PACOBACE alla quale è ascritta la massima gravità nella Tabella 3.1 del PACOBACE, riconduce l’esemplare in considerazione, in ragione di tale comportamento, nella categoria “Orsi ad alto rischio” proposta nel rapporto ISPRA-MUSE (2021);
C1) nelle Linee guida si legge, al par. 5.3 (rubricato “La rimozione attraverso l’abbattimento”), che «Nei casi degli atteggiamenti descritti ai punti 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (i più gravi nella scala che va da 1 a 18) della Tabella 3.1 del Pacobace, vista l’impossibilità di eliminare tali comportamenti con la mera radiocollarizzazione e di spostare altrove gli esemplari problematici, è necessario procedere, in assenza di altre soluzioni valide, alla loro rimozione nel rispetto delle procedure e delle condizioni poste dalla normative. Per “rimozione” si intendono alternativamente la riduzione in cattività permanente o l’abbattimento. Avuto riguardo a quanto sopra esposto in relazione agli importanti limiti intrinseci della captivazione permanente quale strumento di rimozione degli orsi nel medio-lungo periodo, l’azione energica da adottarsi nel caso di atteggiamenti descritti ai citati punti 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (i più gravi nella scala che va da 1 a 18) è in particolare quella dell’abbattimento (lettera K)».
Al riguardo questo stesso Tribunale con le sentenze n. 31 e 32 pubblicate il 7 febbraio 2022, ha dichiarato inammissibile i ricorsi proposti rispettivamente da Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A Onlus, e Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Oipa Italia Odv nonché dalle Associazioni Lav Lega Anti Vivisezione e Lega per L’Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, avverso le parti delle Linee guida del 2021 diverse da quelle che richiamavano l’applicazione dell’ordinanza contingibile e urgente per la rimozione di orsi pericolosi (le quali sono state ritenute immediatamente lesive con la precedente sentenza di questo stesso Tribunale 29 settembre 2021, n. 150 confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza della sez. IV, 17 marzo 2022, n. 1937), con la seguente motivazione: «…deve essere accolta l’eccezione formulata dalla resistente Provincia autonoma di Trento, che ne deduce l’inammissibilità, poiché le Linee guida oggetto di impugnazione, ad un attento esame, rivestono la natura di atto generale non suscettibile di immediata impugnazione, se non in uno con i relativi atti applicativi, i soli realmente lesivi delle posizioni delle parti ricorrenti. Tale qualificazione, a ben vedere, è già stata avanzata incidentalmente da questo Tribunale nella sentenza n. 150 del 2021, … e deve essere confermata in questa sede, con riferimento alle parti delle Linee guida gravate con il mezzo in esame. Trattasi infatti di previsioni che devono trovare applicazione attraverso gli strumenti ordinari posti a disposizione della Provincia al riguardo: ossia in particolare provvedimenti ordinari previsti dalla legge provinciale n. 9 del 2018, per l’adozione delle azioni conseguenti ai comportamenti dell’orso; … Sarà pertanto in sede di adozione degli atti applicativi, che devono essere motivati ed assunti nel rispetto dell’iter procedurale puntualmente previsto dal quadro normativo e applicativo di riferimento (nel quale ultimo rientra anche il PACOBACE, ed ora anche le Linee guida oggi in considerazione), che le Associazioni potranno far valere le eventuali censure anche nei confronti delle Linee guida».
Le previsioni di cui al par. 5.3 delle Linee guida del 2021 si traducono, quindi, in veri e propri autovincoli amministrativi, anche perché nello stesso PACOBACE si legge che « ». La stessa Provincia di Trento nella memoria difensiva depositata in data 22 maggio 2023 ha chiarito che la misura della rimozione dell’orso mediante l’abbattimento è stata disposta in conformità alle indicazioni contenute nel capitolo 5.3 delle Linee guida. Dunque, le Associazioni ricorrenti per contestare la scelta della misura dell’abbattimento dell’orso avrebbero dovuto impugnare anche le Linee guida del 2021, che si configurano alla stregua di un atto generale presupposto recante puntuali autovincoli amministrativi (cfr. al riguardo Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321, ove è stato evidenziato che «la “riduzione” della discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può essere l’effetto: … sul piano “sostanziale”, degli auto-vincoli discendenti dal dipanarsi dell’azione amministrativa, contrassegnata dal crescente impiego di fonti secondarie e terziarie che si pongono spesso come parametri rigidi per sindacare l’esercizio della funzione amministrativa concreta (anche se originariamente connotata in termini discrezionali)») e, come tale, da censurare unitamente ai relativi atti applicativi, tra i quali rientra l’impugnato decreto n. 9 del 2023;
C2) parimenti, allo stato, si configura una potenziale causa di inammissibilità delle censure aventi ad oggetto la scelta della misura dell’abbattimento dell’orso derivante dalla mancata impugnazione dell’altro documento denominato “Orsi problematici in provincia di Trento: conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro”, datato gennaio 2021 e predisposto da ISPRA in collaborazione con il Museo delle scienze di Trento (MUSE), cui fa rinvio il provvedimento impugnato. Nel documento sono analizzati tutti i dati relativi agli orsi problematici fino a quel momento osservati nella Provincia di Trento e ivi, «sono state individuate due categorie di orsi in base ai comportamenti registrati: – orsi potenzialmente pericolosi ossia gli orsi confidenti, che sono tali con alta probabilità come conseguenza di condizionamento alimentare, categorie del PACOBACE: 13, entrano nei centri abitati, 16, seguono le persone, 17, cercano di penetrare in abitazioni anche frequentate stagionalmente e 15, orsi che attaccano e causano il ferimento di persone per la prima volta in difesa dei piccoli, della propria preda o perché provocati in altro modo. – Orsi ad alto rischio, ossia orsi responsabili di attacchi non provocati a persona (categoria 18 del PACOBACE), orsi appartenenti alla categoria 15, ma in associazione ad altri comportamenti pericolosi o che attaccano una seconda volta, e orsi confidenti soggetti a condizionamento alimentare che manifestano ripetutamente e con crescente intensità comportamenti ascrivibili alle categorie 13 e 16 e per i quali la dissuasione sia risultata inefficace». Nel citato documento, si conclude, nel modo seguente: “Per quanto riguarda la cattura e l’inserimento in cattività degli individui particolarmente problematici, si sottolinea che tale pratica, oltre ad implicare costi molto alti di mantenimento degli orsi e delle strutture stesse, comporta una considerevole abituazione all’uomo, la quale può esacerbare comportamenti a rischio ed esclude ogni possibilità di rilascio in natura, come anche evidenziato negli studi di Huber (2010) e Clark et al. (2002). Inoltre, la permanenza in cattività rappresenta un problema importante di benessere animale (si veda relazione CITES-ISPRA 21/09/2020), soprattutto per individui nati e cresciuti in natura e che richiedono spazi ampi in cui potersi muovere. Come indicato nella relazione CITES-ISPRA, infatti, ad oggi gli animali ospitati in cattività presso la struttura del Casteller non si trovano in condizioni idonee per garantirne il benessere, questo a causa della limitata disponibilità di spazi e della forzata convivenza dei vari animali presenti in spazi limitati, che non rispetta le esigenze etologiche della specie e che potrebbe portare ad interazioni aggressive tra gli orsi. Inoltre, non sono da escludersi tentativi di fuga da parte degli animali, come già successo con M49, che comportano un ingente dispendio di risorse e difficoltà di recupero degli animali. Considerato che nei prossimi cinque anni si prevede l’insorgere di nuovi individui che richiederanno la rimozione, si ritiene la captivazione non sostenibile per la gestione degli orsi problematici a medio e lungo termine, data la scarsità di spazi e risorse, e le evidenti difficoltà nel garantire il benessere degli animali. Per i motivi sopra citati, si ritiene che l’abbattimento, soluzione esplicitamente prevista dal PACOBACE e già adottata in passato per la gestione di individui particolarmente problematici, potrebbe rendersi un’opzione necessaria, qualora le altre azioni di prevenzione e dissuasione previste da PACOBACE risultassero inefficaci”. La conclusione riportata negli ultimi due periodi è testualmente riprodotta anche nella motivazione del provvedimento impugnato, quale passaggio saliente del documento cui è fatto richiamo.
Dunque le Associazioni ricorrenti per contestare la scelta della misura dell’abbattimento dell’orso avrebbero dovuto impugnare anche il Rapporto ISPRA-MUSE del 2021, che si configura anch’esso alla stregua di un atto generale presupposto recante puntuali autovincoli amministrativi (e, come tale, da censurare unitamente ai relativi atti applicativi) nella parte in cui include nella categoria degli “orsi ad alto rischio” gli “orsi responsabili di attacchi non provocati a persona”, ossia gli orsi rientranti nella casistica n. 18 del PACOBACE, proprio in quanto nel decreto n. 9 del 2023 il giudizio sulla pericolosità dell’orso è stato mutuato dall’inquadramento dell’esemplare, nel parere espresso da ISPRA del 12.04.2023, nella categoria degli “orsi ad alto rischio” di cui al Rapporto ISPRA-MUSE del 2021.
III. Considerato che, a differenza di quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti, il decreto impugnato risulta motivato in maniera articolata, espressamente e per rinvio ai documenti a cui lo stesso fa richiamo (segnatamente PACOBACE, Linee guida, Rapporto Ispra Muse 2021, parere ISPRA 12.04.2023). In particolare:
1) il richiamo al contesto normativo risulta adeguatamente circostanziato nel provvedimento impugnato dal rinvio alla disciplina introdotta, in diretta attuazione della direttiva Habitat, dalla Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale n. 9 del 2018, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 215 del 2019. Il provvedimento impugnato dà conto dello svolto bilanciamento di interessi tra la tutela dell’incolumità pubblica e la necessità di rimuovere l’esemplare, come imposto dalla legge provinciale in attuazione del quadro giuridico sovranazionale di tutela della specie considerata;
2) al contrario di quanto dedotto nel ricorso, le dinamiche dell’aggressione al giovane da parte dell’orso denominato MJ5 risultano adeguatamente ricostruite dal Presidente della Provincia, escludendosi la lamentata superficialità dell’istruttoria, per le seguenti ragioni:
– la ricostruzione dell’accaduto è descritta nell’impugnato decreto n. 9 del 2023 e soprattutto emerge dal qualificato rinvio ivi operato per relationem agli atti dell’istruttoria costituiti dai Rapporti dei funzionari del Corpo forestale trentino del 14.03.2023 e del 24.03.2023, emessi in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, dalle note n. 285946 di data 13.04.2023, successivamente integrata e precisata con nota n. 299823 di data 19.04.2023 del Servizio Faunistico provinciale nonché delle relazioni istruttorie allegate alla richiesta di parere ad ISPRA del 27.03.2023 e del 05.04.2023. I predetti atti fanno richiamo alle verifiche e accessi effettuati nell’immediatezza dell’evento, alla repertazione di materiale del malcapitato, all’analisi delle tracce ematiche rinvenute sui vestiti e zaino del medesimo e nel luogo dell’aggressione nonché ai reperti dell’orso parimenti ritrovati nel luogo dell’aggressione. Nella successiva integrazione al rapporto, del 24.03.2023, in particolare emerge che gli agenti forestali hanno anche visionato il cane e acquisite informazioni sul medesimo. Il tutto è stato riscostruito accreditando pienamente la versione riferita dall’aggredito, come si rinviene nelle relazioni richiamate che, in conclusione, espressamente convalidano la descrizione della dinamica dell’evento, non rilevandosi le omissioni lamentate nel ricorso ma, al contrario, la concordanza tra quanto riferito dall’uomo e i rilievi operati sul posto, assente alcun elemento di contraddittorietà. In particolare, è smentito dalle conclusioni istruttorie la riconducibilità delle ferite riportate a cause diverse, cadute o altro, rispetto all’attacco dell’orso;
– vi è stata la corretta identificazione dell’orso responsabile dell’attacco, come da analisi genetiche della Fondazione Edmund Mach, che ha identificato, dall’analisi dei reperti, il genotipo dal DNA ottenuto corrispondente con quello dell’orso denominato MJ5, orso maschio adulto “di 18 anni, elusivo, privo di radiocollare e/o marche auricolari e con un’area di frequentazione molto vasta, gravitante in buona parte del Trentino occidentale”. Così coerente è anche l’istruttoria che chiarisce come, all’atto dell’attacco, l’orso non difendeva una preda, di cui non è rinvenuta traccia nell’accesso del corpo forestale con le unità cinofile, e men che meno i cuccioli, trattandosi di un maschio, consentendo di concludere che il complesso delle circostanze ha escluso la reazione a forme di provocazione esplicitate nella fattispecie comportamentale n. 15 del Pacobace per ricondurla invece alla fattispecie prevista dal Pacobace al n. 18 (“orso attacca (con contatto fisico) senza essere provocato”). Né vi sono evidenze, né ragioni per accreditare che il cane non fosse al guinzaglio o che vi siano state provocazioni, né di porre in dubbio la testimonianza fornita in sede di escussione del soggetto coinvolto. In ogni caso in entrambe le fattispecie, (n. 15 e n. 18), relativamente al giudizio di pericolosità da svolgere nel caso concreto non assume rilievo il carattere improvviso dell’incontro, le condizioni morfologiche del sito e nemmeno la connotazione dell’aggressione dell’animale quale comportamento etologicamente giustificabile. In definitiva alla luce degli accertamenti svolti l’istruttoria appare sufficiente e ragionevolmente approfondita in relazione alle circostanze del caso nonché validata nelle sue conclusioni dall’ISPRA nel parere del 12.04.2023;
– la qualificazione della pericolosità dell’orso ad “alto rischio” poggia in via conclusiva sul concordante parere dell’ISPRA 12 aprile 2023, esito e punto di caduta della complessiva istruttoria svolta sul caso specifico: dunque non è il frutto di alcun automatismo. Solo all’esito della valutazione del caso è conseguita la scelta di rimozione dell’animale coerente con degli stessi autovincoli disposti dall’Amministrazione, nel quadro delle disposizioni normative richiamate. Tale qualificazione di pericolosità non è correlata necessariamente ed ineluttabilmente alla sussistenza di precedenti comportamenti analoghi dell’esemplare, come si evince anche testualmente dai documenti cui il provvedimento fa rinvio, più volte citati, che invece esigono sempre una valutazione caso per caso, quale quella effettuata nella specie.
3) Quanto alla lamentata assenza di motivazione in ordine alle altre misure energiche previste per la fattispecie comportamentale in questione (n. 18 Pacobace):
– la disciplina provinciale recata dalla l.p. 9 del 2018, in piena coerenza con quanto disposto dall’art. 16 della direttiva Habitat a cui dà diretta attuazione – ed in termini del tutto omologhi a quanto parimenti previsto dall’art. 11 del d.P.R. 357 del 1997 – nonché il derivato documento tecnico di gestione PACOBACE non definiscono una graduazione tra le due azioni energiche, “captivazione permanente” o “abbattimento” (nella disposizione della legge provinciale individuate nei termini di “prelievo, cattura o uccisione”, nell’articolo 16 delle dir. 92/43/CEE “cattura o uccisione”) in caso di orso pericoloso. Invero, la “condizione che non esista un’altra soluzione valida”, cui fa richiamo l’articolo 16 della Direttiva Habitat e l’articolo 1 della l.p. 9 del 2018 che vi dà attuazione, ma anche l’art. 11 del d.P.R. 357 del 1997, costituisce il presupposto indefettibile per la decisione di sottrarre l’animale protetto dal suo ambiente naturale, presupposto da esplicitarsi in maniera puntuale attraverso una motivazione specifica ed argomentata, nonché correlata al caso concreto;
– deve rilevarsi che la valutazione di pericolosità ad “alto rischio” dell’orso in questione, quale si evince dal contenuto del parere ISPRA, di per sé rende ragione dell’impossibilità di lasciare l’esemplare di orso in libertà nell’ambiente naturale per il semplice monitoraggio attraverso la radiocollarizzazione, come anche risultante dai documenti a cui lo stesso parere ISPRA, fa rinvio (Pacobace, Linee Guida, Rapporto Ispra Muse 2021), dovendo la scelta informarsi al principio di precauzione. Inoltre, al contrario di quanto affermato nel ricorso, nel provvedimento impugnato vi è un’espressa motivazione sul punto (“considerata la gravità oggettiva del fatto avvenuto e il giustificato alto livello di allarme sociale che ne è derivato; considerato quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 7 aprile 2023 con riguardo all’interesse della salute e della sicurezza pubblica e alle esigenze di natura sociale; osservato che già due volte in passato orsi che avevano aggredito l’uomo hanno reiterato tale pericolosissimo comportamento, giungendo a provocare in un caso recentissimo (05.04.2023) la morte della persona aggredita; considerato che il possibile rischio di ulteriori situazioni critiche e di emergenza provocate da azioni pericolose per le persone da parte dell’orso MJ5 può essere eliminato solo con la sua rimozione”……);
– fermo restando la mancata impugnativa degli atti presupposti e segnatamente delle Linee guida e del Rapporto ISPRA MUSE 2021 che indicano come preferibile la scelta assunta nel provvedimento impugnato, la misura alternativa della captivazione permanente, per quanto detto, è stata adeguatamente valutata e motivatamente esclusa. In primis ciò è avvenuto attraverso il rinvio alle Linee guida del 2021. Oltre quanto già testualmente riportato al paragrafo C1 delle premesse, merita ricordare quanto ulteriormente previsto al capitolo 5.2.1, che «la cattura per radiocollarizzazione costituisce una misura certamente valida per il monitoraggio intensivo degli esemplari ed è propedeutica rispetto ad altre azioni (quali ad esempio la dissuasione), ma non può essere considerata misura atta a gestire il pericolo e per tutelare l’incolumità delle persone». Le stesse Linee guida del 2021 «ritengono preferibile che per gli orsi classificati nei livelli più alti della pericolosità sia adottata la misura dell’abbattimento» e specificano a tal riguardo che la Provincia di Trento «si è dotata di strutture atte al recupero e alla captivazione temporanea o permanente di orsi sin dall’inizio della fase di gestione ordinaria. In particolare, il recinto del Casteller è stato realizzato nel 2007 per ospitare sia orsi bisognosi di essere recuperati alla vita selvatica sia eventuali orsi problematici, catturati al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, in applicazione delle deroghe al regime di protezione che li caratterizza o in base ad ordinanze contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica emanate dal Presidente della Provincia. Il recinto del Casteller è stato dotato, fin dalla costruzione, di barriere fisiche ed elettriche, proprio in quanto destinato ad accogliere esemplari di orso di provenienza selvatica, anche catturati a seguito di eventi che il Pacobace classifica come caratterizzati da elevati livelli di problematicità. Il numero di esemplari che il recinto è stato fin dall’origine destinato ad ospitare, e per cui quindi si sono acquisiti i pareri e le autorizzazioni di Ispra e del Commissariato del Governo, è pari a tre. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha compartecipato al finanziamento del citato recinto, anche in relazione al fatto che lo stesso doveva almeno teoricamente avere valenza sovraprovinciale (arco alpino italiano). Nel dettaglio, il Casteller è composto da un’area esterna, dell’ampiezza complessiva di circa 8.000 metri quadrati, e da un’area interna, di circa 100 metri quadrati, dove sono ubicate le tane artificiali. L’area esterna, completamente boscata, è suddivisa in tre settori, che possono essere anche posti in comunicazione fra di loro». Nelle medesime Linee guida del 2021 viene poi sottolineato che «a quanto risulta il Casteller è l’unica struttura presente nella zona alpina, compresi i paesi di confine, attualmente autorizzata a detenere orsi problematici di origine selvatica. Non si è a conoscenza dell’esistenza di strutture con tali precise finalità e caratteristiche neanche nel resto d’Europa, a parte rarissime eccezioni. A questo riguardo va ribadito che, nei territori degli stati europei in cui è presente l’orso, le popolazioni di plantigradi sono gestite solitamente prevedendo l’abbattimento degli animali problematici/pericolosi e non la captivazione a vita degli stessi. La soluzione dell’abbattimento è infatti ritenuta preferibile in gran parte dell’Europa in considerazione delle seguenti valutazioni di carattere tecnico: – orsi nati in libertà e abituati a muoversi a propria discrezione su spazi nell’ordine di grandezza di centinaia di kmq non possono trovare una situazione che replichi la medesima condizione in un’area delimitata, per quanto vasta essa possa essere; – gli orsi in cattività possono vivere molto più a lungo che in natura (sino a 30-40 anni); ciò comporta previsioni di custodia molto impegnative sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal numero di esemplari che potrebbe essere necessario custodire già nel breve-medio periodo e dal relativo impegno in termini di realizzazione e gestione di strutture di contenimento; – la gestione degli orsi di origine selvatica in spazi contenuti implica, soprattutto nelle prime fasi di ambientamento, frequenti problemi di interazione tra gli stessi (salvo in alcune fasi, in natura gli orsi bruni conducono vita solitaria) che possono sfociare in aggressioni comportanti danni fisici e/o uccisioni; – in ogni caso, per gli esemplari che trascorrono del tempo entro tali strutture non è possibile una nuova liberazione nell’ambiente naturale, dato il grado di assuefazione all’uomo che forzatamente determina la loro captivazione; – i costi da sostenere per realizzare e manutenere strutture in grado di contenere orsi di origine selvatica sono molto alti; essi non sono sostenibili nel medio-lungo periodo, avuto riguardo al fatto che il numero di animali coinvolti potrebbe crescere costantemente, di pari passo con la crescita della popolazione esistente in natura»;
– analogamente la motivazione della scelta assunta per l’orso pericoloso in questione deriva dal rinvio al Rapporto ISPRA MUSE 2021, esso stesso non impugnato, che esprime la preferenza per l’abbattimento degli orsi pericolosi ad “alto rischio”, nel testo espressamente riportato al precedente punto C2 della premessa;
– anche a prescindere dal richiamo a siffatti documenti, la motivazione dell’esclusione dell’azione energica consistente nella “captivazione permanente” è stata esplicitata in via autonoma nel decreto gravato. Come si legge nel provvedimento impugnato il Centro del Casteller “di proprietà della Provincia autonoma di Trento e gestito dalle strutture dipendenti dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, è dotato, all’interno di un più ampio recinto, di tre spazi, indipendenti ma eventualmente tra loro comunicanti, per la collocazione e la captivazione di orsi, dei quali uno è occupato stabilmente dall’orso M49 e gli altri devono essere obbligatoriamente lasciati disponibili per poter consentire la collocazione temporanea di esemplari di grandi carnivori (orsi e lupi) a seguito di situazioni di emergenza o di eventuali altri esemplari di orso o lupo che avessero bisogno di cura e riabilitazione in funzione del loro successivo rilascio a vita libera; considerato che deve ritenersi prioritario assicurare all’orso M49, già stabilmente ricoverato nel centro del Casteller, uno spazio il più ampio possibile, al fine di garantirgli le migliori condizioni di vita, consentendogli, se possibile, di occupare più di un settore del recinto; considerato pertanto che non è possibile assicurare la captivazione permanente dell’esemplare MJ5 al centro del Casteller e considerato che in Provincia di Trento non esiste un’altra struttura idonea a garantire la custodia in sicurezza di tale esemplare di orso, altamente pericoloso; considerato che al momento attuale non è in conoscenza dell’amministrazione una soluzione alternativa per la capitvazione permanente fuori dal territorio provinciale, posto che le manifestazioni di interesse in tal senso pervenute non risultano in alcun modo circostanziate e tali da garantire la sicurezza pubblica”;
– l’ulteriore presupposto indispensabile alla deroga in questione, ossia la dimostrazione “che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale” è stato verificato come risulta dalla relativa parte motiva del decreto impugnato e nel parere ISPRA.
4) Per quanto già dedotto in premessa, oggetto del giudizio in esame non è la gestione dell’orso, sia pregressa che futura da parte della Provincia autonoma di Trento e la sua idoneità a prevenire i contatti uomo-orso ma, a fronte dell’avvenuto attacco ad un uomo da parte di un singolo esemplare di orso, valutato come pericoloso ad “alto rischio” per la sicurezza e l’incolumità pubblica, quale l’esemplare individuato come MJ5, la legittimità del provvedimento (decreto 9/2023) che ne ordina la di rimozione per abbattimento.
In definitiva, fermo restando quanto si è già detto in merito all’omessa impugnazione delle Linee guida del 2021 e del Rapporto ISPRA MUSE 2021 che individuano in linea generale la scelta di gestione indicata nel provvedimento impugnato nel caso di orsi accertati come pericolosi, dall’articolata motivazione del decreto n. 9 del 2023 impugnato si evince che nel caso in esame le misure alternative all’abbattimento sono state adeguatamente considerate, ma il Presidente della Provincia – conformandosi anche agli atti presupposti cui il decreto fa rinvio e segnatamente al parere dell’ISPRA sulla base di ulteriori valutazioni discrezionali e tecnico-discrezionali (richieste dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2018 ai fini della concreta individuazione della misura da adottare) – non ha ritenuto le misure alternative idonee a fronteggiare la pericolosità dell’orso.
Considerato che, sempre avuto riguardo alla valutazione di misure alternative all’abbattimento, con riguardo alla misura dello spostamento per traslocazione all’estero o fuori dal territorio provinciale in un altro sito di captivazione permanente, le Associazioni ricorrenti non hanno addotto alcun elemento di prova idoneo a smentire le affermazioni e le valutazioni contenute nell’articolata motivazione dell’impugnato decreto n. 9 del 2023, ove viene posto in rilievo che: “considerato che al momento attuale non è in conoscenza dell’amministrazione una soluzione alternativa per la capitvazione permanente fuori dal territorio provinciale, posto che le manifestazioni di interesse in tal senso pervenute non risultano in alcun modo circostanziate e tali da garantire la sicurezza pubblica”.
Considerato infatti che nel caso in esame non risulta siano state prospettata alla Provincia da parte delle Associazioni o di terze parti e neppure da parte del Ministero dell’Ambiente misure alternative all’abbattimento concretamente praticabili, anche in termini di sicurezza con riferimento ad un orso pericoloso ad “alto rischio” e compatibili con la necessità di assumere decisioni tempestive ed efficaci.
Considerato che, nonostante le considerazioni sin qui svolte, tuttavia il Collegio, nel rinviare al merito ogni valutazione sulla legittimazione ad adire dell’Associazione ricorrente e delle Associazioni intervenienti ed ogni altra questione di rito, ritiene che:
A) stante la peculiarità della fattispecie in esame – caratterizzata dalla circostanza che non è ancora decorso il termine per impugnare le Linee guida del 2021 e il rapporto ISPRA-MUSE del gennaio 2021, nonché dalla possibilità che a un’eventuale reiezione della domanda cautelare proposta consegua l’abbattimento dell’orso denominata MJ5 (come espressamente previsto nel dispositivo dell’impugnato decreto n. 9 del 2023), così vanificando la possibilità di un appello cautelare avverso la presente ordinanza – sussistano i presupposti per:
– accogliere a termine la predetta domanda cautelare in continuità con la decisione cautelare interinalmente assunta dal Presidente di questo Tribunale con il decreto 21/2023 e dunque limitatamente al disposto abbattimento, ferma restando la piena esecutività del provvedimento impugnato quanto alla strumentale “previa identificazione genetica attraverso cattura preliminare, dell’esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) identificato in MJ5 in Provincia di Trento”, che dovrà essere nelle more captivato presso la struttura del Casteller a garanzia dell’incolumità e della sicurezza pubblica;
– nei suesposti limiti disporre, pertanto, la sospensione dell’impugnato decreto n. 9 del 2023 fino al 27 giugno 2023, in modo da consentire l’eventuale proposizione di motivi aggiunti avverso le Linee guida e il rapporto ISPRA-MUSE del gennaio 2021 e/o di un appello cautelare avverso la presente ordinanza.
B) E’ inteso che entro tale termine le Associazioni ricorrenti, in ragione delle sinergie già dichiaratamente attivate anche con il Ministero dell’Ambiente, ben potranno – sinergicamente o ciascuno nel proprio ambito – attivarsi per formulare alla Provincia di Trento concrete e percorribili proposte di trasferimento dell’orso in altra idonea struttura, ubicata nel territorio nazionale o in uno Stato estero misura che, pur realizzatasi in casi diversi in passato, si configura tuttavia «extra ordinem» rispetto a quella prevista nel decreto del Presidente della Provincia impugnato, avendo cura di individuare le risorse necessarie per realizzare il trasferimento, non potendo i relativi oneri gravare sulla Provincia di Trento (proprio in quanto trasferimento dell’orso si configura pur sempre come una misura extra ordinem).
Considerato che, in ragione di quanto precede, sussistono altresì i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento accoglie la domanda cautelare presentata nel giudizio introdotto con il ricorso n. 60 del 2023 sospendendo l’impugnato decreto del Presidente della Provincia di Trento n. 9 del 2023 fino al 27 giugno 2023 nei limiti indicati in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 14 dicembre 2023, ora di rito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Cecilia Ambrosi | Fulvio Rocco | |
IL SEGRETARIO