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SARCONI,ORDINANZE SU SFALCIO E RISCHI INCENDI

Tempone: «Il degrado è danno all’igiene pubblica e alla dignità della comunità; Sanzioni per i trasgressori»

Il Sindaco del Comune di Sarconi, Giovanni Tempone, ha firmato le ordinanze per regolamentare l’“esecuzione di attività di sfalcio di terreni e giardini incolti, rivolto alla generalità dei cittadini” e di “applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi”. Temi che riguardano oltre la salute pubblica, anche il decoro urbano, oltre che la tutela del territorio.

Andiamo per ordine. L’ordinanza di “esecuzione di attività di sfalcio si rende necessaria, spiega il Sindaco giacché «periodicamente giungono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, terreni e giardini posti sia all’interno che all’esterno del centro abitato, privi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che occultano o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringono la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi. Questi luoghi divengono nel tempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti e dimora stabile di ratti, serpi e insetti e costituiscono anche pericolo di innesco di incendi. Il fenomeno di degrado -inoltre- reca pregiudizio, oltre che all’igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell’Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell’immagine del paese e che l’ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività».

Con queste motivazioni i vari soggetti interessati devono «tenere tali aree sgombre di sterpaglie, ramaglie, erbe e rifiuti in genere, tenendole pulite e di effettuare idonea manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di garantirne il decoro nonché lo stato di conservazione e di rispettare nel periodo dal 15giugno al 30settembre, stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, il divieto previsto dall’intraprendere azioni ed attività che, anche solo potenzialmente, possano determinare l’innesco d’incendio. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni dell’Ordinanza».

Per i trasgressori dell’Ordinanza «viene applicata la “Sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00euro” e quella prevista dai vigenti Regolamenti Comunali in materia. Nel caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da 173,00 ad 695,00euro, come da Codice della Strada. In caso di inottemperanza il Comune potrà procedere direttamente alle lavorazioni necessarie per l’eliminazione del pericolo o del ripristino del pubblico decoro, con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale».

Per quanto concerne invece l’ordinanza di prevenzione rischio incendi boschivi richiamando la Legge Regionale 13/2005 il Sindaco elenca ciò che è tassativamente vietato bruciare, in quali luoghi e tutte le attività pericolose per innesco di scintille o incendi. Ed ancora «alle Società di gestione delle Ferrovie, ANAS, Società di gestione di servizi idrici, Società Autostrade, Provincia e Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione».

Ai proprietari di attività commerciali «insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di “ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità” di comunicare -tra le altre cose- al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche». Infine vi sono disposizioni precise per “fuochi pirotecnici e fiamme libere”, “obbligo di realizzazione delle fasce protettive”, “divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali” e prescrizioni generali ed attività di prevenzione in “aree boscate”, “attività turistiche e recettive”.

La mancata osservanza «comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dall’ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della stessa, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro».

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