CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA, MANCUSI ASSOLTO PERCHÈ «IL FATTO NON SUSSISTE»
La Cassazione ha accolto il ricorso del Prof. Cimadomo: nel 2012 l’ex vicepresidente di Giunta regionale si dimise a seguito dell’inchiesta
Corruzione elettorale e concorso esterno in associazione mafiosa: la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio e con la formula «perché il fatto non sussiste» la sentenza di condanna nei confronti dell’ex vicepresidente della Regione Basilicata, Agatino Mancusi, difeso dal Prof. Donatello Cimadomo. Nel 2012 l’ex assessore regionale era stato accusato dalla Procura di Potenza di aver avuto contatti con rappresentanti di organizzazioni criminali che lo avrebbero aiutato , anni addietro, nella campagna elettorale per l’elezione al Consiglio regionale. Tra le fonti dell’accusa, il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente del clan dei Basilischi. In seguito a quella inchiesta, che in un primo momento lo aveva visto imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, Mancusi, in Regione dal 2010, rassegnò nell’immediato le dimissioni dall’incarico regionale. In primo grado, data la derubricazione in associazione semplice e la datazione dei fatti per la Procura costituenti reato, inevitabile, nel corso del tempo la prescrizione. Il difensore legale di Mancusi, il Prof. Cimadomo, ha, però, fatto ricorso prima in Appello, fu respinto, e poi in Cassazione affinchè, in luogo della prescrizione fosse dichiarata l’assoluzione dell’assistito dal concorso esterno in associazione mafiosa giacchè l’accusa riqualificata in «associazione per delinquere semplice, finalizzata alla corruzione elettorale» prescritta. Così la Suprema Corte, dopo aver accolto il ricorso del Prof. Cimadomo, lo ha assolto da tutte le accuse.