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NON SFIDARE LA SORTE

Assumere alcol quando si guida aumenta il rischio di provocare o di essere vittima di un incidente stradale

È GIUSTO INFORMARE 

Assumere #alcol quando si guida aumenta il rischio di provocare o di essere vittima di un incidente stradale.


Nel nostro Paese quasi un incidente su 10 è riconducibile al consumo di alcol.

Non sfidare la sorte. Se guidi non bere.
#Noalcolallaguida

👉 https://bit.ly/alcol_guida

Alcol e guida, cosa dice la legge

immagine alcole e guida

La guida in stato di ebbrezza, oltre ad essere pericolosa, può costituire un reato.
La Legge n.120 del 29 Luglio 2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, entrata in vigore il 13 agosto 2010, introduce, infatti, sanzioni più restrittive per chi guida in stato di ebbrezza e contiene una serie di novità relative alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche.

Non esistono quantità di alcol sicure alla guida

Il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell’idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro. La legge impone tale livello per i minori di 21 anni che guidano un’autovettura, per i neopatentati e per i professionisti del volante.
Guidare dopo aver bevuto anche un solo bicchiere di bevanda alcolica aumenta il rischio di provocare o essere vittima di incidenti, in quanto l’alcol altera la capacità di rispondere prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali.
Di solito basta aspettare 2-3 ore per portare a zero l’alcolemia di un bicchiere di bevanda alcolica consumata; se non si è digiuni il tempo può anche ridursi a 1-2 ore.

Con un livello di alcolemia pari a 0.5g/l, che rappresenta il massimo livello consentito dal codice della strada e che non dovrebbe mai essere raggiunto se si intende porsi alla guida,

  • il tempo di frenata raddoppia
  • si riduce il campo visivo, in particolare quello laterale
  • si ha una percezione distorta delle distanze e della velocità.
Cosa dice la legge

L’Art. 33 – Modifiche agli articoli 186 e 187 Codice strada e introduzione 186 bis apporta alcune importanti modifiche all’ art.186 del codice della strada ed introduce l’art. 186 bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose).

In particolare:

  1. qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 gr/l per i minori di 18 anni sorpresi alla guida di un motorino o minicar
    • il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l
    • il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
  2. qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 gr/l per alcune categorie di conducenti: per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni e per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate:
    • sanzione amministrativa da 155 a 624 euro
    • In aggiunta alla sanzione prevista
  3. qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr/l:
    • sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro
    • sospensione della patente di guida da tre a sei mesi
  4. qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 gr/l:
    • sanzione amministrativa da 800 a 3.200 euro
    • l’arresto fino da tre mesi ad un anno
    • sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
  5. qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l:
    • sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro
    • l’arresto da sei mesi ad un anno
    • sospensione della patente di guida da uno a due anni
    • se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata
    • se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.
Certificato che esclude l’abuso di alcol

L’Art. 23 – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 rende più severa la disciplina sull’obbligo di revisione della patente nel caso di incidente con violazioni gravi, che comportino la sanzione accessoria di sospensione della patente.
Prevede, inoltre, che, ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire una certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici.

L’Art. 50 – Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto obbliga gli autotrasportatori a dimostrare, con una certificazione, il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Vendita e somministrazione di alcolici

L’Art. 53 – Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool sostituisce l’art. 14 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade) della legge 30 marzo 2001, n. 125.
Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 2.500 a 7.000 euro.
Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2.00 alle ore 6.00.
La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 3.500 a 10.500 euro.

L’Art. 54 – Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne prevede il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3.00 alle ore 6.00.
Introduce, inoltre l’obbligo, per bar, ristoranti, alberghi che proseguono l’attività oltre le 24.00, di dotarsi di un etilometro per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico da parte dei clienti prima dell’uscita dal locale.
La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro.
Previste deroghe da parte del sindaco ma solo un paio di volte all’anno ossia nella notte del 15 agosto e del 31 dicembre.

Per approfondire

Data di ultimo aggiornamento 14 luglio 2023

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