DOVE C’È SOCIETÀ, LÌ VI È IL DIRITTO
Post Eipli di Massimo Dellapenna
Dal tempo degli antichi romani, la Legge aveva una caratteristica che la rendeva uguale per tutti e di semplice comprensione: è scritta. Per comprenderla basta leggerla e, spesso, leggendola si può arrivare anche a far si che si possa evitare ogni incomprensione e polemica o che, al- meno, si possa evidenziare la propria diffidenza nei confronti di una norma sulla base di elementi oggettivi e non sulla scorta di infondati pregiudizi. Su Acque del Sud Spa, ancora si sente dire che ci sarà l’ingresso dei privati, che si tratta di una privatizzazione dell’acqua, che i privati ne trarranno pro- fitto a danno dei consumatori.
LA LEGGE È CHIARA
«È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata “Acque del Sud S.p.a.”; il capitale sociale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni so- no attribuite al Ministro dell’economia e delle finanze che può trasferirle nel limite del cinque per cento a soggetti pubblici e, nei limiti del trenta per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175». Non serve un grande giurista. Chi scrive non è un avvocato, non si nutre di norme, si limita ad usare internet per cercare il significato delle parole che de- ve commentare. Un’attività semplice che potrebbe fare chiunque e che sarebbe sicuramente più frutti- fera della polemica. La Legge istitutiva di Acque del Sud Spa non dice soltanto che è possibile cedere a privati fino al 30% delle azioni. Parla esplicitamente di soci operativi secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legge 175/2016. IL DL 175/2016
E IL SOCIO OPERATIVO
Per smentire l’idea che possa esserci una trasformazione della gestione dell’acqua e degli invasi in una gestione speculativa a causa dei soci privati basterebbe leggere l’art. 17 del D.L 175/2016. «Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista». Anche qui non serve l’intervento di un grande avvocato per capire che il socio dovrà essere scelto con procedura di evidenza pubblica e che, con la sottoscrizione del capitale, il socio dovrà anche avere l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista. In pratica il socio operativo deve essere con- cessionario della società, non può essere un qualsia- si socio di capitale e, ag- giunge la legge che «deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita».
CHI GOVERNERÁ LA SOCIETÁ
E, del resto, basterebbe leggere la norma per capire che la società sarà governata dalla parte pubblica. «La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti sono nominati dal Ministero dell’agri- coltura, sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, gli altri, tra i quali viene individuato l’amministratore delegato, sono nomi- nati dall’assemblea. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Lo statuto è adottato con decreto del Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e del- le foreste di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio d’amministrazione» dice la legge. Ciò significa che la maggioranza del CDA sarà saldamente nelle mani della parte pubblica. Il Ministero nominerà due membri del CDA più il Presidente, altri due saranno nominati dall’assemblea dei soci. Non serve essere grandi giuristi per sapere che al massimo i privati deterranno il 30% delle azioni e, quindi, il 30% dei voti. Nelle società di Capitali i soci votano per quota sociale, quindi, anche i restanti due amministratori saranno scelti dalla parte pubblica. In pratica il Governo dell’Ente sarà interamente in mano alla parte pubblica. È del resto nella ratio e nella lettera della Legge capire che l’interesse del privato sarà negli appalti e nelle concessioni e non nel governo dell’Ente. In pratica il privato sarà un appaltatore di servizio senza potere decisionale.
E SE FOSSE ACQUEDOTTO LUCANO SPA O ACQUA SPA?
E, qui, si aprirebbe la gran- de partita della politica che dovrebbe fare chi ha davvero gli interessi della Basilicata. Acquedotto Lucano ha tutti requisiti per po- ter essere concessionaria e, quindi, socio operativo della nuova società. Certo dovrà dimostrare capacità manageriali e visione strategica ed è questa la grande sfida da compiere nei prossimi mesi da parte della politica regionale. Su questo si vedrà chi davvero ha a cuore le sorti della Basilicata e chi no. La retorica resta vuota senza azione. L’azione è l’unico luogo dove la strategia diventa concreta. È questo lo sforzo che dobbiamo provare a fare tutti insieme per la nostra terra magari evitando la retorica pedante di chi parla al vento.
Di Massimo Dellapenna