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RANDAGISMO, ORDINANZA A S.COSTANTINO ALBANESE

Iannibelli: «Si confida in una corretta condotta dei cani, altrimenti si procederà a norma di legge»

Il randagismo è un problema che affligge molti paesi lucani, tra questi anche San Costantino Albanese, dove il Sindaco Renato Iannibelli ha emanato specifica ordinanza in merito. «Il problema del randagismo e della non corretta tenuta dei cani crea serie difficoltà sia di natura igienico-sanitaria che di sicurezza pubblica. Per quanto concerne i cani randagi, è stata stipulata convenzione con il canile di Latronico per la loro cattura -spiega il Primo cittadino- I proprietari dei cani sono obbligati a tenerli custoditi e a non farli girovagare per il paese, ciò che accade soprattutto di notte. La Legge regionale n. 46/2018, obbliga i possessori dei cani all’iscrizione all’anagrafe canina e all’apposizione del microchip per l’identificazione. Considerato che sono successi casi di aggressione anche grave nei paesi limitrofi, si confida in una corretta condotta dei cani, altrimenti si procederà a norma di legge».

Così Iannibelli nell’Ordinanza sindacale premette che «spesso i comportamenti non corretti da parte dei detentori dei cani sono causa di conflitti e deterioramento dei rapporti sociali di insalubrità igienico-ambientale, nonché di pericolo per l’incolumità pubblica» ed ordina che «chiunque venga in possesso di un cane o lo detiene a qualsiasi titolo è obbligato a darne comunicazione al competente Servizio Veterinario dell’A.S.P. che gestisce l’anagrafe canina, per la relativa iscrizione. Il cane verrà identificato a mezzo microchip, associato univocamente all’identità del proprietario»; «Chiunque detiene un cane, è responsabile anche della sua riproduzione, custodia, salute e benessere della relativa prole.

Lo smarrimento deve essere denunciato, entro massimo 3 giorni dall’evento, al Comune, altrimenti il detentore o possessore sarà responsabile dell’abbandono»; «Il detentore del cane deve provvedere a garantirgli ambiente e cure adeguate ai relativi bisogni fisiologici ed etologici e, soprattutto, non lo deve abbandonare»; «I cani di specie definite aggressive, quando si trovano sul suolo pubblico o aperto al pubblico devono essere condotti al guinzaglio da persona capace di custodirli, ed essere muniti di museruola se si trovano su spazi pubblici ove possono arrecare danno a persone e/o ad altri animali. Tutti i cani devono essere comunque condotti al guinzaglio nelle strade del paese.

È, inoltre, vietato introdurre cani in negozi o locali pubblici ove il proprietario o il gestore abbia apposto il cartello che ne vieta l’ingresso», infine «i conduttori di cani a qualsiasi titolo, devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi» ed «i veri proprietari e i presunti proprietari dei cani catturati, sono soggetti a sanzioni da parte dell’Amministrazione Comunale, delle Forze dell’Ordine, dell’ASP e a spese per la cattura e mantenimento dei cani da parte del canile convenzionato».

Per quanto concerne le sanzioni previste ai sensi di Legge della Regione Basilicata, prosegue a spiegare l’Ordinanza, «il responsabile che detiene l’animale senza assicurarne le condizioni -appositamente descritte in legge- è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300 a euro l.800. Coloro che, in violazione dell’obbligo previsto dalla L.R. Basilicata, detengono animali da compagnia o d’affezione in numero o in condizioni tali da costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, senza adottare misure volte a garantire le condizioni igienico -ambientali, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro l.500 a euro 6.000».

Ed ancora, «sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900, il responsabile degli animali, anche temporaneo e chi ne fa commercio, che omette di iscrivere l’animale all’anagrafe degli animali o non provvede all’iscrizione, entro i termini; Colui che cede l’animale e il nuovo proprietario, che omettono o non provvedono a denunciare l’animale all’anagrafe degli animali nei termini previsti; Il responsabile degli animali d’affezione che omette di denunciare la nascita, la morte o lo smarrimento o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti.

Nel caso dello smarrimento la sanzione è aumentata fino al doppio se non provvede al ritiro dell’animale nei termini». Sanzioni anche per coloro che «omettono di segnalare al servizio veterinario ufficiale i cani aggressivi, che sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000 qualora al termine dell’intervento terapeutico comportamentale previsto, il servizio veterinario ufficiale accerta l’incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore».

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