ACQUA IN BOTTIGLIA, DALLA BASILICATA POSSIBILE VIA A SCONTRO TRA CONCORRENTI
Fonte Itala Atella, accolto dal Tar il ricorso della Sgam SpA (già Lete SpA) contro la Givad Srl: la Regione può mostrare i numeri
Possibile innesco di una guerra commerciale tra società operanti, per via diretta ed o indiretta, nel settore del commercio dell’acqua imbottigliata, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata. È stato accolto il ricorso della Sgam SpA, già Lete SpA, contro la Givad Srl nella qualità di concessionaria della sorgente delle acque minerali, denominata Itala, sita nella Contrada La Francesca del Comune di Atella. Nel 2021, la Sgam SpA chiese alla Regione Basilicata l’accesso ai dati statistici dei quantitativi di acqua imbottigliata per gli anni 2020 e 2021 inviati, all’Ente, dalla Givad Srl, più una serie di atti amministrativi relativi ai cosiddetti contributi proporzionali annui sul- l’imbottigliato dovuti e versati dal- la concessionaria Givad, sempre per gli anni 2020 e 2021. Questa ed altra documentazione, come quella degli esiti dei controlli eseguiti in ordine a tali comunicazioni dalla Regione Basilicata, è stata, però, negata dall’Ufficio regionale Difesa del suolo che sulla richiesta della Sgam Spa rispose come la stessa apparisse «difettare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale». Per il Tar di Basilicata, non è così: nessuna richiesta «generica» o preordinata ad un controllo generalizzato dell’Amministrazione regionale, vietato dalla relativa normativa di riferimento. La Sgam SpA, per i giudici amministrativi lucani, ha, invece, di- mostrato di avere l’interesse ad accedere ai dati ed ai documenti richiesti, dato che è un operatore economico in concorrenza con la Givad Srl, «in quanto titolare dei marchi di acque minerali Lete, Sorgesana e Prata», nella qualità di concessionaria di sorgenti di acque minerali, site in Campania. Il punto è che tutte le concessionarie di acque minerali devono comunicare alle Regioni i quantitativi di acqua emunta ed imbottigliata, sui quali vengono poi calcolati proporzionalmente i canoni da versare all’Ente, «che incidono sui costi di commercializzazione dell’acqua minerale». Per cui, la mancata e ed o «“infedele”» comunicazione dei citati dati non può non determinare «un illegittimo abbattimento dei costi di produzione e la commercializzazione dell’acqua minerale a prezzi anticoncorrenziali, che consente agli altri operatori dello stesso settore economico di adire l’Autorità giudiziaria contro la concorrenza sleale». Nel corso della causa, rilevato come «l’acqua minerale, proveniente dalla fonte del Comune di Atella, viene venduta dalla controinteressata ad un prezzo inferiore alla media delle altre acque minerali». Essendo la Sgam SpA un operatore economico che commercializza bottiglie di acqua minerale, per il Tar di Basilicata, l’interesse ad accedere ai dati richieste è legittimo. Richiesta ritenuta «non generica» e ricorso accolto.