ANCORA UN RIBALTONE: ANNULLATA GRADUATORIA CON STIGLIANO AL 1° POSTO
Pnrr e Green Community, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Latronico: per una firma digitale salta il finanziamento milionario
Pnrr e Green Community, sulla “guerra” tra Comuni lucani, altro ribaltone via Consiglio di Stato: accolto il ricorso di Latronico, quale capofila dei Comuni convenzionati di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Lauria, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina, Viggianello, contro Stigliano, quale capofila dei Comuni convenzionati di Accettura, Aliano, Castelmezzano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Pietrapertosa. Annullato l’atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui, nell’ottobre del 2022, era stata approvata la «nuova graduatoria», dettaglio non secondario, delle proposte ammesse a valutazione e delle proposte ammesse a finanziamento delle Regioni Basilicata e Calabria a valere sul Pnrr, Missione “Rivoluzione verde e Transizione ecologica”. Nella «nuova graduatoria», 1a classificata ed ammessa a finanziamento, per la Regione Basilicata, la domanda presentata dal Comune di Stigliano con 27 punti, mentre la proposta avanzata dal Comune di Latronico è collocata al 2° posto con 23 punti. La prima graduatoria, però, quella del 28 settembre dell’anno scorso, vedeva, invece, 1° classificato proprio il Comune di Latronico. La sostituzione, poichè Stigliano la impugnò alla Giustizia amministrativa con riammissione della domanda progetto, originariamente «non valutata per un’asserita anomalia del sistema informatico». Riammessa, diventata 1a ma nuovamente bocciata. Vizi procedurali. Secondo l’Avviso, per la partecipazione, doveva essere stata già costituita, non oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande, una delle quattro forme di “aggregazione” tassativamente indicate dall’Avviso stesso: Unione di Comuni, Comunità Montana, Consorzio, Convenzione. La relativa documentazione di comprova, inoltre, doveva essere allegata alla domanda, quale elemento imprescindibile della stessa, trattandosi di un profilo formale condizionante l’ammissione al prosieguo della procedura. Il problema, la firma digitale. Come ricordato dal Consiglio di Stato, gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni devono essere sottoscritti con firma digitale, «pena la nullità degli stessi», in caso contrario, «gli accordi sono radicalmente “nulli”, ossia inidonei a produrre un qualunque effetto giuridico». In sintesi, non dimostrata, dal Comune di Stigliano, la presentazione agli atti della procedura di una convenzione già firmata digitalmente entro i termini previsti dall’Avviso. La proposta del Comune appellato, di conseguenza, per il Consiglio di Stato, non poteva essere presa in considerazione dalla Presidenza del Consiglio, «perché fondata su una convenzione nulla: l’atto impugnato va, conseguentemente, annullato».