LA BUROCRAZIA FA 48 ORE: INGIUSTO IL TRATTENIMENTO
CPR Palazzo San Gervasio, ricorso migrante
Per neanche due ore e mezza, ingiusto il trattenimento di un cittadino extracomunitario presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’uomo, ha annullato il decreto impugnato senza rinvio. Nel merito del provvedimento, formalmente le contestazioni non hanno sortito effetto, ma l’obiettivo è stato centrato puntando sui minuti. Il Giudice di Pace di Melfi aveva convalidato il provvedimento del Questore di Roma di trattenimento presso il Cpr lucano, disposto nei confronti dell’extracomunitario a seguito di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Bisognava disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità del soggetto, acquisire documenti per il viaggio e attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei. Passaggi burocratici prodromici al rimpatrio, giudicati corretti. A non tornare, tuttavia, gli orari. Il provvedimento di trattenimento era stato inviato al Giudice di Pace territorialmente competente per la convalida oltre il termine di 48 ore. Come da disposizione normativa: ««Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le 48 ore dall’adozione del provvedimento». Dalla documentazione è emerso che il trattenimento presso il Cpr di Palazzo San Gervasio è stato disposto «il giorno 16 alle ore 12» ed «è stato inviato al Giudice di Pace di Melfi solo il 18 successivo, alle ore 16 e 24», e, di conseguenza, oltre il prescritto termine di 48 ore». In conclusione, l’inosservanza temporale, attenendo alla disciplina delle modalità di privazione della libertà personale adottabile in presenza delle condizioni di legge e coperta dalla garanzia costituzionale, ha determinato l’inefficacia della misura, analogamente alla situazione in cui il giudice «non rispetta il termine a lui assegnato per la convalida della misura». Ricorso accolto e decreto annullato senza rinvio.