AUTONOMIA AVVOCATURA REGIONALE: BUSCIOLANO NON PUÒ FARE IL CAPO
Avvocati dipendenti della regione vincono il ricorso
Un Capo di Gabinetto del presidente della Regione a capo anche dell’avvocatura regionale è elemento che già a colpo d’occhio si presta ad apparire come difforme in relazione alla necessaria autonomia ed indipendenza di cui deve godere l’Ufficio di avvocatura. Alla Regione Basilicata, Michele Busciolano non può ricoprire entrambi i ruoli. La questione, però, è molto più ampia. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso degli avvocati dipendenti di via Verrastro, Valerio Di Giacomo, Maddalena Bruno e Nicola Panetta.
IL REGOLAMENTO ED IL DECLASSAMENTO
La genesi della macro vicenda, per sintesi e facilità di esposizione, coincide con il Regolamento regionale del 2021, poi successive modifiche, relati- vo all’Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata. Il Regolamento ha previ- sto l’istituzione di sette Uffici speciali della Presidenza, con la specificazione che gli stessi «fanno capo al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Capo di Gabinetto» e che «sono diretti da un dirigente». Nell’elenco degli Uffici, anche l’Avvocatura regionale. Dopo la precisazione che l’avvocato coordinatore, il “capo”, «esercita i poteri occorrenti al funzionamento ed all’organizzazione dell’Avvocatura regionale», e l’aggiunta che «a supporto delle funzioni dell’avvocato coordinatore è posta una struttura amministrativa per il disbrigo dei compiti amministrativi necessari al funzionamento dell’Ufficio Speciale», la puntualizzazione che «in caso di vacanza dell’ufficio dirigenziale, le funzioni di coordinamento possono essere attribuite, su proposta del Presidente della Giunta regionale, a uno degli avvocati non dirigenti in possesso dell’abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori in servizio presso l’Avvocatura, limitatamente ai compiti connessi all’organizzazione delle attività legali, per un periodo non superiore a 2 anni». A fine anno, sempre nel 2021, le modifiche: disposto che, «diversamente dagli altri Uffici Speciali», l’organo di vertice dell’Avvocatura regionale non avesse più grado e funzioni di dirigente e, tra le altre cose, che pur “nel rispetto dell’autonomia professionale degli avvocati e dei compiti spettanti al coordinatore dell’Avvocatura, le funzioni amministrative e gestionali, necessarie al funzionamento dell’Avvocatura regionale stessa, «sono affidate al dirigente dell’Ufficio Affari gestionali per gli Uffici di diretta collaborazione e per l’Avvocatura, che le svolge in raccordo con il responsabile dell’Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta».
LE CONTESTAZIONI
L’azione giudiziaria, par- tendo dal contestato de- classamento dell’Avvocatura regionale, ha poi eccepito plurime sfumature comunque sostanziali, a titolo esemplificativi certo ricorso agli esterni per la trattazione di affari legali, ritenute, dagli avvocati dipendenti della Regione, irregolari. In linea di principio, le obiezioni sono state giudicate come fondate poichè imprescindibile lente valutativa, il concetto che l’affermazione dell’autonomia e dell’indipendenza professionale dell’Avvocatura regionale sancita dal legislatore statuale, determina «un penetrante limite alla discrezionalità organizzativa delle Pubbliche amministrazioni». Il Consiglio di Stato ha rilevato come l’Avvocatura regionale sia stata individuata quale struttura organizzativa non dirigenziale, «tale assetto presupponendo dunque, a livello organizzativo, la sua sottordinazione ad altra struttura avente invece tale natura, per poi essere «genericamente definita “Ufficio speciale”», e, pertanto, «organizzativamente non autonoma bensì inserita all’interno di un ulteriore e più ampio “Ufficio amministrativo speciale”» così come costituito dal Regolamento citato. Un assetto così delineato, «non soddisfa però il necessario prerequisito per cui l’Avvocatura pubblica va costituita quale struttura operativa autonoma ed indipendente da ogni altra articolazione amministrativa dell’Ente di appartenenza, sottoposta esclusivamente alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta senza inter- mediazioni di sorta». Indipendenza mancante anche «già solo per poter ordinariamente operare» vista anche la dipendenza «dalle autonome decisioni di due dirigenti esterni». In più, una volta attribuito al dirigente responsabile di un ufficio terzo il compito di esercitare le funzioni amministrative e gestionali necessarie al funzionamento dell’Avvocatura, per il Consiglio di Stato «in concreto si assegnano, in via esclusiva, al medesimo dirigente “esterno” delle funzioni indispensabili alla stessa operatività dell’Avvocatura regionale. La conseguenza del ritenuto «obiettivo depotenziamento dell’organo di vertice interno», l’Avvocato coordinatore, associandosi alla natura puramente fiduciaria dell’incarico ed alla possibilità, per l’organo politico della Regione, di disciplinare con decreto direttamente l’organizzazione dell’Avvocatura, produce «l’evidente rischio» di determinare «una doppia dipendenza» dell’organo professionale dall’organo politico, poichè non più solo funzionale ma anche strutturale. Anche per tecnicismi legati alla durata dell’incarico, la figura dell’Avvocato coordinatore finisce per rientrare nel novero degli incarichi fiduciari e nel cosiddetto spoils system. Ma la «dirigenza fiduciaria», esplicitamente legata ad uno specifico organo politico e, in quanto sua diretta emanazione, non può rappresentare garanzia di essere «imparziale nell’esercizio dei propri compiti». La cosidetta dirigenza professionale, nel cui ambito ricadono le funzioni apicali degli Uffici di Avvocatura, «deve essere sottratta a criteri ispirati ai principi dello spoils system, dunque, in primis, al presupposto caratteristico della nomina fiduciaria – non potendo operare altrimenti che in modo indipendente ed imparziale». Per questi ed altri motivi, ricorso accolto e provvedimenti impugnati annullati.