OLTRE PAZZANO IN BASILICATA ED ITALIA È TEMPO DI CHIARIMENTI IN TEMA DI CINOFILIA
L’attività sportiva cinotecnica è la disciplina riconosciuta dal C.O.N.I. e inserita nella tabella del registro delle discipline ammesse con il codice AY001
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È TEMPO DI CHIARIMENTI IN TEMA DI CINOFILIA
L’attività cinofila è soprattutto patrimonio del mondo venatorio e pastorale ed altresì ultimamente di tutta la società civile, in quanto la detenzione di un animale da affezione in particolare di cani, è ormai diffusa nella maggior parte della popolazione soprattutto come compagnia.
Il cane in realtà è sempre stato uno dei migliori amici dell’uomo, difatti ha accompagnato gli umani nell’attività di caccia, guardiania del bestiame e dei beni immobili e mobili di proprietà.
Per queste attività sono state selezionate nel tempo varie razze canine che si sono adattate ai territori e ai compiti da svolgere.
L’uomo quindi ha selezionato vari soggetti in funzione dell’uso a cui questi ausiliari dovevano rispondere;
Pertanto oggi si trovano varie tipologie canine suddivise in cani da caccia, da difesa e da compagnia, appartenenti a diverse razze ed altresì a incroci tra esemplari per meglio raggiungere gli obbiettivi per cui sono stati selezionati, nonché alla presenza di ibridi frutto di incroci casuali.
Anche la legislazione si è adeguata alle varie esigenze per una migliore convivenza tra uomo e animale nel rispetto di una convivenza civile;
Difatti dal Regolamento di Polizia Veterinaria con il D.P.R. n. 320 del 08 febbraio 1954, è stata approvata dal Parlamento la legge 281 del 14 agosto 1991, in cui è stato sancito il principio del cosiddetto “no kill” e cioè il divieto di soppressione dei cani accalappiati o comunque ricoverati o detenuti presso i canili sanitari.
Recentemente anche altri Paesi hanno adottato il divieto di soppressione o hanno progetti di legge in discussione per la sua adozione.
La legge prevede, inoltre, l’identificazione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina a livello locale gestito dalle Aziende Sanitarie Pubbliche.
Nel 1992 con Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992 in attuazione della Direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, vengono istituiti i libri genealogici ed i registri anagrafici, previa approvazione con decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all’art.1 lettere a) e b) , dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste.
Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch’essi con decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste.
Intanto la rivalutazione del cane come ausiliare all’uomo per tutta una serie di attività comprese le discipline sportive, lo Stato con l’istituzione del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituisce un Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, approvato con Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021, n.39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.lgs. n.36 del 2021.
Sempre nel Registro viene riportato l’elenco dei codici attività delle discipline sportive e, tal uopo il codice AY001 riporta: Attività sportiva cinotecnica.
Questo riconoscimento istituzionale giustamente riconosce ai cani senza distinzione di razza e sesso la pratica sportiva a cui il conduttore lo accompagna, richiedendo agli stessi prestazioni consone alle attività da eseguire indipendentemente dall’iscrizione al Registro genealogico ma solo ed esclusivamente all’iscrizione all’anagrafe canina per l’individuazione del suo titolare ai fini del riconoscimento come atleta e relativa polizza assicurativa.
Questa dovuta riflessione altro non fa che dimostrare per l’ennesima volta come la moltitudine di leggi in Italia purtroppo diventa sinonimo di confusione e incomprensione amministrativa che riporta alla giustizia Amministrativa la risoluzione delle criticità.
Difatti il detto che la mano sinistra non conosce ciò che la mano destra compie è di fatto una realtà nel nostro bel Paese
Infatti nel Piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica di cui all’articolo 19 –Ter della legge n.157 del 1992, il Paragrafo 3.1.11 lettera d) e e), limita in maniera errata l’utilizzo dei cani a quelli esclusivamente riconosciuti nel D.lgs. n. 529/1992, che intanto si riferisce alla sola detenzione dei Libri genealogici delle razze e non come il Registro delle Attività Sportive.
Speriamo che al Ministero dell’Agricoltura, si ravvedano in modo da consentire agli organismi sportivi di fare attività cinotecnica riconosciuta dallo Stato.
CAFFARO Sandrino