«NESSUNA AUTORIZZAZIONE SARÀ CONCESSA SENZA LE VALUTAZIONI AMBIENTALI RICHIESTE»
Latronico e Tricomi sulle istanze per la concessione degli impianti fotovoltaici
A seguito degli avvisi di pubblicazione di 15 istanze di concessione di alcuni specchi d’acqua del demanio statale per l’istallazione di impianti fotovoltaici flottanti da parte dell’Ufficio Risorse Idriche, l’assessore all’Ambiente Territorio ed Energia Cosimo Latronico ed il Direttore Generale Roberto Tricomi affermano che l’ambiente e le risorse naturali saranno salvaguardati; nessuna autorizzazione sarà concessa senza le valutazioni ambientali richieste dalla normativa vigente. «Viene precisato che la pubblicazione delle istanze serve a consentire ad altri soggetti interessati di presentare nel termine di trenta giorni istanza di concessione da porre in concorrenza. Per la Regione è obbligatorio pubblicare l’istanza, altrimenti, se non lo facesse, violerebbe un obbligo di legge. – affermano – L’eventuale concessione sarà priva di effetto fino al rilascio dell’abilitazione (nel caso di procedura abilitativa semplificata) o dell’autorizzazione unica dell’impianto ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, le quali potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente dopo aver verificato il rispetto delle norme in materia di tutela dell’ambiente, delle risorse idriche, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine serviranno tutte le autorizzazioni e le valutazioni necessarie, tra cui la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) per gli impianti ubicati all’interno di siti della Rete Natura 2000, come è per l’invaso di San Giuliano». «Più precisamente, la pubblicazione dell’istanza è solo un atto iniziale della procedura, che non comporta necessariamente il rilascio della concessione dell’area richiesta e, neppure, il rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo, per il quale è condizione imprescindibile il necessario rispetto della normativa di- retta alla tutela dell’ambiente e degli altri interessi sopra indicati. – concludono Latronico e Tricomi – Le concessioni, inoltre, potranno essere rilasciate solo dopo l’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’art. 9-ter del D.L. 17/2022, come convertito dalla legge 34/2023 – nel testo modificato dall’art. 4, comma 4-bis, del D.L. 39/2023, convertito in legge 68/2023 – diretto a stabilire “i criteri per l’inserimento e l’integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un’adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d’acqua e una corretta posizione dell’impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino, nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi».