INCIDENTE NAUTICO NESSUNO SCONTO DI PENA PER I 2 TEDESCHI CHE TRAVOLSERO E UCCISERO GRETA E UMBERTO
Incidente mortale sul lago di Garda, nessuno sconto di pena e condanne confermate: 4 anni e 6 mesi per Patrick Kassen e 2 anni e 6 mesi per Christian Teismann
è giusto informare
🔺Incidente sul Garda, confermate le condanne in appello
🔺Nessuno sconto di pena nel processo per i due morti del 2021
✅ La Corte d’appello di Brescia ha confermato le due condanne:
4anni e 6mesi per Patrick Kassen
2anni e 6mesi per Christian Teismann
🔹Il motoscafo era di Teissman
alla guida c’era Kassen
Nessuno sconto di pena e condanne confermate: 4 anni e 6 mesi per Patrick Kassen e 2 anni e 6 mesi per Christian Teismann
È la sentenza della Corte d’appello di Brescia nel processo ai due turisti tedeschi che il 19 giugno 2021 a bordo del loro motoscafo travolsero di notte una barca sulla quale erano fermi nelle acque del lago di Garda Umberto Garzarella 37anni e Greta Nedrotti di 24anni
entrambi morti
Il motoscafo era di Teissman, alla guida c’era Kassen
I due imputati erano presenti in aula, sono stati fatti entrare da una porta secondaria.
Presenti anche i parenti delle due vittime.
🔹Le scuse in aula
L’accusa aveva chiesto la conferma delle condanne in primo grado. Teismann, presente in aula, prima che la Corte si ritirasse ha preso la parola e ha chiesto scusa.
“Quello che è successo e stata una tragedia terribile e da questa non si può tornare indietro. Anche noi abbiamo due bambini e la perdita di un figlio è imperdonabile. Ma voglio che voi sappiate che il signor Kassen e io vogliamo chiedere perdono. So che non potete accettare queste scuse ma forse potrà succedere in futuro”
Greta e Umberto uccisi sul lago di Garda da due tedeschi ubriachi: condanne confermate
Quattro anni e 6 mesi per Patrick Kassen e 2 anni e 6 mesi per Christian Teismann
Le vittime: Greta Nedrotti e Umberto Garzarella
Brescia 19 gennaio 2024
Nessuno sconto di pena e condanne confermate:
4 anni e 6 mesi per Patrick Kassen e 2 anni e 6 mesi per Christian Teismann
È la sentenza della Corte d’appello di Brescia nel processo ai due turisti tedeschi che il 19 giugno 2021 a bordo del loro motoscafo travolsero di notte una barca sulla quale erano fermi nelle acque del lago di Garda Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, di 24, entrambi morti.
Il motoscafo era di Teissman, alla guida c’era Kassen. I due imputati erano presenti in aula, sono stati fatti entrare da una porta secondaria. Presenti anche i parenti delle due vittime.
L’accusa aveva chiesto la conferma delle condanne in primo grado: 4 anni e 6 mesi per Patrick Kassen (che era alla guida) e 2 anni e 6 mesi per Cristian Teismann
Quest’ultimo, prima che la Corte si ritirasse, ha preso la parola e ha chiesto scusa :
“Quello che è successo e stata una tragedia terribile e da questa non si può tornare indietro.
Anche noi abbiamo due bambini e la perdita di un figlio è imperdonabile. Ma voglio che voi sappiate che il signor Kassen e io vogliamo chiedere perdono.
So che non potete accettare queste scuse ma forse potrà succedere in futuro”
✅ Incidente lago di Garda: nessuno sconto di pena per i due tedeschi che travolsero e uccisero Umberto Garzarella e Greta Nedrotti
INCIDENTE NAUTICO NESSUNO SCONTO DI PENA PER I 2 TEDESCHI CHE TRAVOLSERO E UCCISERO GRETA E UMBERTO
Ai due turisti tedeschi 4 anni e 6 mesi: il dramma il 19 giugno 2021
#ègiustoinformare
Omicidio nautico in vigore dal 25 ottobre – Il testo in Gazzetta Ufficiale
È stata pubblicata sulla G.U. n. 237 del 10 ottobre 2023, la legge 26 settembre 2023, n. 138 che introduce il reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali nautiche
LEGGE 26 settembre 2023, n. 138
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. (23G00146)
(G.U. n.237 del 10-10-2023)
Vigente al: 25-10-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L’articolo 589-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».
2. Alla rubrica dell’articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».
3. L’articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
4. Alla rubrica dell’articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».
Art. 2
1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-quater) e’ sostituita dalla seguente:
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria».
2. All’articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura penale, dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 26 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Omicidio nautico
La legge che introduce nell’ordinamento il reato di omicidio nautico e di lesioni nautiche è in vigore dal 25 ottobre 2023
🔺Omicidio nautico: legge in vigore dal 25 ottobre
🔺Omicidio nautico: il nuovo art. 589-bis c.p.
🔺Lesioni personali nautiche: il nuovo art. 590-bis c.p.
🔺Omicidio nautico: legge in vigore dal 25 ottobre
La legge che introduce il reato di omicidio nautico e quello di lesioni personale nautiche (n. 138/2023 sotto allegata) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre per entrare in vigore il 25 ottobre 2023.
Il testo modifica il codice penale (e in particolare gli articoli 589-bis e 590-bis) per introdurre la previsione delle due nuove figure di reato, conseguenti agli eventi drammatici di cronaca che si sono verificati di recente.
🔺Omicidio nautico: il nuovo art. 589-bis c.p.
Il primo articolo della nuova legge interviene sull’articolo 589 bis del codice penale, il cui titolo viene modificato in “Omicidio stradale e nautico” che punisce con la reclusione da due a sette anni chi, violando le norme della navigazione, provoca con colpa la morte di un soggetto.
Punita ancora più gravemente, con la detenzione da otto a dodici anni, la condotta di chi cagiona la morte di qualcuno perché si pone alla guida di natanti o imbarcazioni in stato di alterazione psico-fisica derivante dalla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o chi commette il reato in stato di ebbrezza.
Pene severe per chi commette il reato di omicidio in presenza di patente nautica prescritta o revocata.
Pena massima di 18 anni infine per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi nel caso in cui venga cagionata la morte e le lesioni di più soggetti.
🔺Lesioni personali nautiche: il nuovo art. 590-bis c.p.
Il nuovo reato di lesioni personali nautiche gravi e gravissime viene introdotto attraverso la modifica dell’art. 590 bis c.p.
Le pene previste nel caso in cui le lesioni siano conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione della navigazione marittima sono da tre mesi a un anno se le lesioni sono gravi, da uno a tre anni se le lesioni sono gravissime.
Pena più elevate, come per l’omicidio nautico, se le lesioni sono provocate al conducente del natante o dell’imbarcazione in stato di ebbrezza o di alterazione psico fisica derivante dalla assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Anche in questo caso se il reato è commesso da un soggetto che ha la patente nautica sospesa o revocata la pena per le lesioni è aumentata.
Pena massima di 7 anni se le lesioni vengono cagionate a più soggetti.
L’articolo 3 del ddl, sempre dedicato alle lesioni personali, prevede poi, in relazione al reato di lesioni personali nautiche (art. 590 bis comma 1 e 5) che per i fatti accaduti prima della entrata in vigore della legge, il termine per la querela decorre da questa data, se la persona offesa ha avuto notizia in precedenza del fatto costituente reato.
Se invece il procedimento pende il Pm durante le indagini preliminari o il giudice dopo l’esercizio dell’azione penale, informano la persona offesa della facoltà di presentare querela e in questo caso il termine decorre da quando la stessa è stata resa edotta di questa possibilità.
Data: 25/10/2023 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate
#sapevatelo2024