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CONFERMATO IL MAXI DANNO ERARIALE DA OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO

Marsico nuovo caso ascensori: l’assurdo abuso edilizio

Vicenda ascensori pubblici e maxi abuso edilizio a Marsico Nuovo: per l’ingegnere Antonio Colella, confermata la condanna al risarcimento, in favore del Comune, della somma di 545mila e 247 euro, per la responsabilità erariale derivante dalla «inutilizzabilità di imponenti opere pubbliche infrastrutturali rea- lizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni». Sul caso ascensori pubblici, opera facente parte di una più ampia sistemazione infrastrutturale di un’area dell’abitato, destinata a comprendere anche parcheggi, spazi attrezzati, una ludoteca, un auditorium ed altro ancora, nel 2021, la Corte dei Conti di Basilicata assolse l’ex sindaco Domenico Vita, Daniele Vignola, Maria Cariglia e Pasquale Casaletto, ma non Colella coinvolto in qualità di Rup e responsabile dell’Area tecnica del Comune di Marsico Nuovo. La Procura contabile aveva chiesto la condanna ad un risarcimento di 1 milione e 248 mila euro o, in via estremamente gradata, di 545 mila e 247 euro. L’amministrazione comunale , contando anche sull’utilizzo delle royalties petrolifere, aveva avviato due progetti, da attuarsi nel contesto di un unitario intervento di sistemazione del territorio, il primo, a monte, riguardante l’edificazione di un sistema di ascensori destinati a collegare il rione Civita e il viale regina Margherita e, il secondo, a valle, destinato alla riqualificazione di un auditorium con annessa ludoteca e altre opere, pure caratterizzato dalla realizzazione di un sistema di ascensori. Colella, in qualità di Rup, aveva validato il progetto esecutivo afferente al secondo intervento, poi approvato nel 2010, attestandolo «conforme alla normativa vigente e certificando l’acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare la cantierabilità del medesimo». Dal processo contabile, però, è emerso che l’attestazione era «inveritiera». A mancare, dato di rilevanza fondamentale poichè l’area oggetto d’intervento sottoposta a vincolo e situata in un Parco nazionale, la prescritta autorizzazione paesaggistica. Successivamente, «per porre rimedio all’evidente irregolarità», Colella, richiese, ma solo nell’ottobre del 2018, l’autorizzazione in sanatoria e l’istanza fu accolta, nel 2019, dal competente Ufficio regionale, ma unicamente con riferimento all’impianto elevatore, «ordinandosi la rimessione in pristino dei restanti luoghi». I giudici contabili, riscontrando l’«inutilità dell’esborso sostenuto dal Comune», hanno circoscritto il danno erariale al solo costo delle opere rimaste insanabili escludendo il concorso degli amministratori locali nella concausazione del danno, ritenendolo da imputarsi oggettivamente al solo tecnico Co- lella. Da parte sua Colella, impugnando la sentenza di condanna, oltre a sostenere che vi fossero i presupposti per riconoscere la sanabilità anche delle altre opere, ha contestato la mancata valutazione del valore della riqualificazione per la collettività invocando, come fu definita in primo grado, «l’assurda conseguenza di dover conservare ogni abuso in virtù della, del tutto pregiuridica e tutto sommato banale», considerazione per cui, abuso sì, ma «“meglio di quel che c’era prima…”». Per i giudici d’Appello, argomentazione «ontologicamente incompatibile con l’obbligo di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che rende in nuce del tutto inutile la spesa effettuata». Ricorso respinto, e condanna confermata Ripercorrendo la vicenda con quanto emerso tra i due gradi di giudizio, tra autorizzazioni mancanti, neanche al Parco nazionale dell’Appennino lucano era stata chiesta, Ente che tra l’altro ha sede proprio a Marsico Nuovo, e una serie di modifiche, ripensamenti e variazioni, «allo scopo di proseguire i lavori e portarli a termine in un modo purchessia, senza ripensare profondamente l’opera, interrompendone immediatamente l’esecuzione», le «tante deficienze progettuali», come sottolineato dalla magistratura contabile, non potevano essere considerate come «imprevisto»: l’«errore progettuale», commesso per «superficialità nelle valutazioni preliminari, tale per cui l’opera per come appaltata rischi di danneggiare beni immobili circostanti», non è un «imprevisto». L’abuso edilizio a Marsico Nuovo una «gravissima distonia dell’agere publicum, nella fattispecie concreta, rispetto alle regole minime che ne presidiano i canoni».

Ferdinando Moliterni

3807454583

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