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PAPOCCHIO AFFISSIONI PUBBLICITARIE, IL COMUNE ADESSO DEVE RISARCIRE

Potenza ditta vince causa e presenta il conto a Guarente

Sugli spazi di aree pubbliche per l’installazione e la gestione di impianti pubblicitari di affissioni dirette private, all’Amministrazione Guarente parte del conto del confuso operato. Il costo della macchinosa trovata, nel 2020, per risolvere il disallineamento tra regime autorizzativo e regime concessorio, arriva sotto forma di risarcimento alla Lucana Servizi Sas che adesso in appello, al Consiglio di Stato, è riuscita a ribaltare il verdetto alla società sfavorevole emesso nel 2022 dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata. La vicenda ha origine nel 2017 con la gara, per l’affidamento quinquennale, divisa in 12 lotti individuati come «sostanzialmente identici sia in termini di posizione sul territorio che di appetibilità della superficie pubblicitaria». Presunti, allora, introiti milionari per le casse pubbliche, aveva stimato l’Amministrazione precedente. Presunti nel senso che era la «prima volta in assoluto» in cui il Comune di Potenza procedeva ad affidare la superficie destinata alle affissioni dirette private a mezzo di procedura di gara con canone concessorio al rialzo. Di conseguenza, all’epoca, nessuna base conoscitiva per quantificare in modo preciso l’impor- to del canone da porre a base delle offerte. Ad operazioni di gara esperite, 4 lotti in assegnazione ed 8 no anche perché non attribuibili a concorrenti già aggiudicatari di un lotto. Tra gli aggiudicatari dei 4, i contratti firmati nel 2017, anche la Lucana Servizi Sas. Ulteriore passaggio fondamentale per la comprensione della vicenda, il seguente: la procedura di affidamento delle concessioni era stata indetta per il superamento del previgente regime autorizzatorio. Tra le altre cose, nell’ambito del regime autorizzatorio, la Lucana Servizi Sas, aveva installato nel territorio comunale 70 stendardi e 10 maxi poster. I passaggi burocratici teorizzati: affidamenti concessioni e decadenza dei titoli autorizzatori in precedenza rilasciati con conseguente obbligo per gli operatori autorizzati di rimuovere gli impianti installati. Nel 2020, la nuova gara per i lotti infruttuosi nel 2017 e nel 2018.

IMPIANTI PUBBLICITARI: INCOMPATIBILI 2 REGIMI

Il problema da risolvere la coesistenza in città di impianti per affissioni dirette private installati in virtù di vecchie autorizzazioni, incompatibili con la stipula dei contratti di concessione. Incompatibili sia sotto l’aspetto della logistica, per parziali sovrapposizioni materiali, che sotto l’aspetto economico. A Potenza, da una parte i vincitori dei 4 lotti che pagavano al Comune, oltre all’Icp ed al Cosap, un canone di concessione, e dall’altra impianti in regime di autorizzatorio non gravati dal canone. Il problema da risolvere la coesistenza in città di impianti per affissioni dirette private installati in virtù di vecchie autorizzazioni, incompatibili con la stipula dei contratti di concessione. Incompatibili sia sotto l’aspetto della logistica, per parziali sovrapposizioni materiali, che sotto l’aspetto economico. A Potenza, da una parte i vincitori dei 4 lotti che pagavano al Comune, oltre all’Icp ed al Cosap, un canone di concessione, e dall’altra impianti in regime di autorizzatorio non gravati dal canone. In vista dei ritardi, come motivazione addotto il Covid e le problematiche di natura amministrativa, rinvio al 2021. In questo tratto, la trovata macchinosa: l’entrata in vigore del nuovo regime è stata modificata dall’Amministrazione comunale nel senso che questa dovesse avvenire non più al completamento delle procedure di affidamento delle concessioni, ma a data fissa, e precisamente al più tardi al 15 marzo 2021. Tanto che pochi giorni prima, per la Lucana Sas dal Comune di Potenza la diffida alla rimozione degli stendardi, poi avvenuta. Pochi giorni dopo, rispetto a quel 15 marzo, la scadenza a data fissa delle autorizzazioni in proroga da anni, annullata dal Tar su ricorso di altro operatore economico del settore. Sbagliato fissare una data fissa per la decadenza delle autorizzazioni se questa antecedente al «completa- mento delle procedure ad evidenza pubblica». Il Comune, riportava in reviviscenza il precedente regime autorizzatorio, ma nel dare riscontro immediato alla Lucana Servizi, precisava che la concessione tra le parti era sospesa in attesa di verifiche. Contestato, pertanto, il comportamento contraddittorio del Comune ritenuto causa di ingiusti pregiudizi patrimoniali. Precisandone i termini, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso.

IL CONTO DEL PAPOCCHIO

Nella lista delle voci del risarcimento, al primo posto il danno emergente viene, ovvero il costo sostenuto per la rimozione su ordine del Comune di Potenza degli stendardi precedentemente installati: prodotta la fattura di 4 mila e 514 euro. A titolo di lucro cessante, prospettate varie voci di mancato guadagno; 53mila e 950 euro e 13 mila e 940 euro, rispettivamente per gli stendardi e i poster per l’anno 2021, in cui l’Amministrazione è autoritativamente intervenuta nel sospendere l’esecuzione del rapporto concessorio in atto tra le parti. Quale ulteriore ipotesi di mancato guadagno, la Lucana Servizi Sas ha indicato la somma di 50 mila e 440 annui che «a regime sarebbe derivata dalla gestione della concessione». Sulla rimozione, se fattura autentica, liquidazione del danno da parte del Comune immediata. Per i mancati guadagni nell’anno 2021 il risarcimento andrà corrisposto previa verifica di corrispondenza, attendibilità e coerenza degli incassi esposti nei prospetti prodotti sulle pregresse annualità rispetto ai contratti stipulati. Il mancato guadagno a regime, andrà riconosciuto sulla base del fatturato ricavabile dal registro delle fatture attive per l’anno 2019, limitatamente tutta- via a quello riferibile ad attività svolte dalla ricorrente a favore del Comune di Potenza nel regime autorizzatorio in allora vigente. Dalla voce attiva così ricostruita andranno poi dedotti i costi riferibili alla medesima attività, per i quali la società ha prodotto un preventivo di spesa per la realizzazione di nuovi stendardi per un ammontare di 40 mila e 992 euro. L’eventuale margine positivo annuo dovrà essere moltiplicato per il quinquennio contrattuale di durata della concessione, «a meno che questa non venga riattivata prima». Sul capitale così complessivamente determinato andranno, il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che andranno corrisposti gli accessori, tipici del credito di valore, dati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi compensativi e al saggio legale via via vigente: calcoli al 31 dicembre 2021 per i mancati guadagni per l’anno in questione ed al termine di ogni anno contrattuale per i mancati guadagni a regime. Con i 90 giorni di tempo a disposizione, la stessa Amministrazione Guarente che ha operato in modo contradditorio, dovrà formulare un’offerta di risarcimento.

Ferdinando Moliterni

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