DG ARLAB, NOMINA ANNULLATA
Agenzia regionale verso il Commissariamento, l’ex Fiore vince al Consiglio di Stato: Di Ginosa perde l’incarico
Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento Arlab: il Consiglio di Stato certifica il “papocchio”. A distanza di oltre 2 anni dal decreto presidenziale, risalente al settembre del 2021, annullata la nomina di Bardi in favore del materano Francesco Paolo Di Ginosa quale Direttore generale dell’Agenzia. A vincere il ricorso, che invece era stato respinto dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata, il già Dg Arlab Antonio Severino Fiore, rappresentato dagli avvocati Antonio Di Lena e, al Consiglio di Stato per territorialità, da Antonio Nicodemo.
IL TRAVAGLIATO ITER DELL’AVVISO PUBBLICO
La pratica dell’Avviso pubblico per il Dg dell’Agenzia regionale, è iniziata male ed ora è finita peggio dato l’inevitabile Commissariamento a 2 mesi dalle elezioni regionali. La genesi della vicenda risale all’ottobre del 2019. In corso d’opera e ad Avviso esperito, nel dicembre 2020, le modifiche e le integrazioni alla legge regionale istitutiva dell’Agenzia per cambiare, con allargamento delle maglie, i requisiti previsti per l’incarico di Direttore generale dell’Arlab. Poi nel giugno del 2021 la rinnovazione dell’Avviso pubblico e nel settembre di oltre 2 anni fa, la no- mina di Di Ginosa. Tra le 17 auto candidature, anche quella di Fiore. In base alla specifica disposizione normativa, di norma a procedere per la nomina in questione deve essere la Giunta.
LA NOMINA DI “PIENI POTERI”
Nel caso di specie, però, il presidente di Regione Vito Bardi, si avvalse dei poteri sostitutivi. Ad ogni modo o Giunta di centrodestra o presidente indicato da Forza Italia, imprescindibile un elemento: «L’incarico di Direttore generale Arlab è conferito con provvedimento motivato». Da Bardi, invece, come rilevato dai massimi Giudici amministrativi italiani, «lo sconfinamento nell’arbitrio». Fiducia cieca del Gen in Di Ginosa, nomina nulla. In sintesi, è accaduto questo. Di “Pieni poteri” in “Pieni poteri”, l’horror vacui dell’onore motivazionale. La nomina di un Direttore generale, come ha ricordato alla Regione il Consiglio di Stato, deve fondarsi non soltanto su una valutazione comparativa dei requisiti obiettivi sussistenti in capo agli aspiranti, ma anche su un giudizio complessivo, ampiamente discrezionale, in ordine alle loro qualità ed affidabilità. Di conseguenza «deve considerarsi congruamente motivato il provvedimento che dia atto della coerenza delle caratteristiche del candidato prescelto con le specifiche esigenze dell’organo che è deputato a dirigere».
LA MOTIVAZIONE DEL GEN: 10 PER LA FORMULA DI RITO, ZERO PER LA SOSTANZA
La formula rituale utilizzata da Bardi nel 2021, nel considerato decisivo, «la particolare esperienza professionale, le competenze, i titoli di studio, come evincibili dal curriculum vitae et studiorum e dalla documentazione prodotta unitamente alla proposta di candidatura dal signor Francesco Paolo Di Ginosa», non è risultata sufficiente. La procedura selettiva, pur dovendo contenere una valutazione idoneativa sui requisiti, «impone anche quella selettiva basata su un unico criterio oggettivo, vale a dire la presenza all’interno della rosa degli idonei di un candidato con requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire». Ciò perchè l’ampia discrezionalità della nomina fiduciaria del Diretto- re generale dell’Arlab, comunque «non implica che l’azione amministrativa possa ritenersi svincolata dal rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e del giusto procedimento». Per questa ed altre ragioni, seguendo il ragionamento burocratico lineare, la nomina non può «legittimamente prescindere da un corredo motivazionale che renda conto della ragione della scelta operata, evidenziando la maggior rispondenza del candidato prescelto rispetto alle caratteristiche dell’incarico ed ai compiti che esso comporta». La fase idoneativa è per passare al setaccio chi ha i requisiti previsti dal- l’Avviso e chi no: la scrematura. Nella cerchia dei correttamente “papabili”, la valutazione del migliore. Valutazione discrezionale, ma da giustificare. Il tra questi tutti hanno i requisiti, scelgo a piacere, non è ammesso. Da specificare il perchè delle ragioni, discrezionali, della nomina e della scelta, per uno specifico Ente con specifiche caratteristiche, di uno specifico candidato, anziché di altri. Quello che i giudici hanno inteso spiegare al centrodestra, è che la discrezionalità, da non confondere con l’arbitrarietà, c’è, ma parimenti sussiste l’interesse pubblico.
INTERESSE PUBBLICO CONTRO ARBITRARIETÀ
Per cui la nomina del Direttore generale dell’Arlab è «un atto ampiamente discrezionale», ma «deve, comunque, sottostare a precise garanzie, volte a scongiurare il rischio di una “sostanziale arbitrarietà” della scelta, mediante l’assoggettamento di tale atto ad un onere motivazionale che, seppure minimo, deve tuttavia rendere intellegibili le ragioni per le quali, nell’interesse pubblico, si è optato per l’uno o per l’altro candidato incluso nella rosa degli idonei». «Diversamente» da quanto sostenuto in giudizio sia dalla Regione Basilicata che dallo stesso Di Ginosa nelle memorie, «nemmeno la natura fiduciaria della nomina è da ritenere rilevante per sottrarre all’obbligo di motivazione il decreto di nomina, e non impedisce in alcun modo al presidente della Giunta Regionale di procedere ad una minimale comparazione tra i candidati, esplicitando le ragioni a sostegno della determinazione assunta». Da Bardi fiducia personale massima in Di Ginosa, ma né «minimo» né «minimale» riguardo per l’interesse pubblico da tutelare, implicito e sotteso al conferimento dell’incarico di Dg Arlab. Dal punto di vista motivazionale, per il Consiglio di Stato, il decreto di nomina «non indica alcuna ragione del perché la scelta è ricaduta sul soggetto designato: dalla semplice lettura del provvedimento, infatti, è agevole rilevare la totale assenza di esposizione di un qualche specifico chiarimento, essendosi limitato il Presidente a fare generico riferimento al curriculum, senza neppure riportare quale degli incarichi già svolti dal candidato abbia ritenuto di valorizzare al fine indirizzare la propria determinazione». Per questi ed altri motivi, tenuto conto della «genericità delle motivazione espressa» da Bardi e stante «l’omessa indicazione di un qualsiasi specifico criterio utilizzato nella scelta del candidato» Di Ginosa, accolto il ricorso di Fiore, riformata la sentenza del Tar ed annullata la nomina del materano quale Dg Arlab.