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CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA CONFIDENTE PRESENTE IN AREA URBANA

Il controllo delle specie di fauna selvatica, una competenza propria delle Regioni e delle Province Autonome, acquisisce nuove finalità di tutela che non erano contemplate dalla Legge 157/1992

È GIUSTO INFORMARE 

Perché gli animali selvatici nelle città possono essere un problema?

“Dal punto di vista sanitario, la presenza di animali selvatici che convivono con l’uomo nelle città crea diversi rischi sia per l’uomo, sia per gli animali domestici presenti. Gli animali selvatici, infatti, possono essere serbatoio di diverse malattie trasmissibili.

Che cosa si intende per fauna selvatica?

Dal punto di vista sanitario per fauna selvatica si intendono tutte le “popolazioni animali a vita libera”, con particolare riferimento a mammiferi e uccelli

Chi paga i danni della fauna selvatica?

La risposta alla domanda su chi dovrebbe pagare i danni dei cinghiali è abbastanza chiara in quanto la fauna selvatica è considerata dalla legge come patrimonio indisponibile dello stato, di cui quindi è responsabile.


CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA CONFIDENTE PRESENTE IN AREA URBANA

È di tutti i giorni apprendere notizie dai mass media della presenza importante di animali selvatici in area urbana, sia nei piccoli centri che nelle grandi città.

Ciò desta paura nella stragrande parte della popolazione che si vede costretta a non uscire di casa oppure a subire in maniera passiva la presenza di branchi di cinghiali che scorrazzano lungo le vie cittadine e/o nei giardini privati alla ricerca di cibo.

In realtà i selvatici ed in particolare i cinghiali sono dotati di grande intelligenza e hanno un’ottima cognizione dello spazio e dei luoghi dove possono procacciare il cibo e sentirsi in zona di non paura

Altro elemento importante è la loro dieta che varia in quanto trattasi di specie onnivora per cui non disdegna di gironzolare sui cassonetti dell’immondizia e, di reperire facili spazi per i il rifugio in quanto in molte aree urbane si trovano ampi spazi verdi lasciati all’incuria più totale, dove specie arbustive forestali invasive hanno praticamente occupato intere superfici

Lo Stato centrale è intervenuto nella materia, con la L.N. n. 197 del 29/1272022, modificando alcuni articoli della legge quadro in materia e più precisamente l’art. 19 della L.N.157/1992 e s.m.i.;

Lo stesso Ministero in itinere ha diramato una circolare esplicativa la n.1 /2023 interpretativa delle modifiche introdotte dall’art. 1 c. 447 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 agli art. 19 e 19 ter della legge 157/1992 recante Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio  che chiarisce in maniera semplice le finalità della modifica intervenuta, individuando i relativi compiti  dei vari soggetti istituzionali richiamati.

L’art. 19, comma 3, come novellato dalla legge di bilancio, assegna agli agenti della polizia regionale e provinciale un ruolo centrale nell’attuazione dei piani regionali.

La conclusione deriva dalla lettera della norma (e in particolare, dal secondo periodo del comma 3, ove è detto che

Le autorità di coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi

lasciando intendere che, qualora non si avvalgano di altri soggetti, gli agenti procedano direttamente all’attuazione dei piani) nonché , dalla ratio stessa dell’intervento normativo, di ampliare i soggetti chiamati ad operare a tutela/controllo della fauna selvatica:

non sarebbe in linea con la logica dell’intervento normativo limitare ad una attività di coordinamento il ruolo della polizia provinciale e regionale

Qualora, né gli uni né gli altri siano stati istituiti, potranno essere chiamati a svolgere l’attività di coordinamento operativo delle attività di controllo e vigilanza i carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), attraverso i propri reparti territoriali.

Questi ultimi, peraltro, potranno svolgere le azioni di coordinamento anche in sostituzione degli agenti provinciali e regionali nelle province ove vi si riscontra carenza degli uni e degli altri, utilmente interfacciandosi con i servizi regionali – provinciali ai quali spetta la gestione pianificatoria delle attività di controllo.

Da questa base normativa i comuni piccoli e grandi non dovrebbero fare altro che pretendere l’applicazione della norma e chiedere ai soggetti istituzionalmente deputati ad intervenire per risolvere le varie criticità e mettere il libero cittadino nelle condizioni di vivere la propria comunità nella massima sicurezza, sapendo che ognuno in particolare quando si rivestono ruoli pubblici, di essere al servizio di una comunità e non trovare facili escamotage in forme di pura burocrazia, pur di non fare nulla scaricando ad altri le competenze

​​​​​​CAFFARO Sandrino

Controllo e contenimento della fauna selvatica

                                                                                 

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