AUTOVELOX, PARTITA NON CHIUSA: SENZA OMOLOGAZIONE, MULTA NULLA
Varco D’Izzo Potenza, dal Veneto il caso che ribalta
Pochi giorni fa, la Polizia Locale di Potenza ha reso noto che il Tribunale di Potenza, sezione I Civile, con sentenza aveva dichiarato che, per garantire l’osservanza dei limiti di velocità sulle strade, «è consentito l’utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici». Tutto, però, nuovamente in discussione. Approvato-omologato, la differenza c’è e dall’interpretazione al quesito dipende la nullità o meno delle multe, come quelle contestate agli automobilista sulla base delle rilevazioni del dispositivo di rilevamento della velocità che si trova nel tratto di strada sulla Statale 407 Basentana all’ingresso di Potenza est, meglio conosciuto come autovelox del Varco d’Izzo. Per il capoluogo lucano, se il primo round favorevole agli automobilisti, il secondo, come reso noto dalla Comandante Maria Santoro, positivo per il Comune vista «l’integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace impugnata che aveva annullato un verbale della Polizia locale del capoluogo lucano, relativo a un’infrazione rilevata dall’autovelox posto in località Varco d’Izzo, sul presupposto che l’autovelox dovesse essere omologato e non approvato». Dalla Basilicata al resto d’Italia, tra approvato ed omologato, il discrimine risolutorio. Dalla Cassazione, con sentenza depositata poco più di 24 ore fa, la parola fine. Il caso vagliato dagli “ermellini” ha riguardato la multa annullata ad un’automobilista perchè, l’accertamento dell’infrazione, il superamento del limite di velocità, «era avvenuto con apparecchiatura elettronica senza che fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all’omologazione ministeriale, posto che quest’ultima autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento». Il Comune di Treviso ha perso al Giudice di Pace, al Tribunale competente ed ora, infine, anche in Cassazione. Per gli “ermellini” è proprio l’omologazione, finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del Pubblico ufficiale legittimato, «che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento». La circolare ministeriale del 2020 che, in estrema sintesi, sosteneva che approvazione ed omologazione» fossero la stessa cosa, nulla conta. Come specificato nell’ambito della controversia giudiziaria tra automobilista e Comune di Treviso, «non possono avere un’influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate dal Comune, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo». Se anche fosse ora per allora, sulle multe emesse in base alle rilevazioni del- l’autovelox di Varco d’Izzo approvato, ma non omologato, esito 3° ed ultimo round, verosimilmente scontato.