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SENTENZA VICENDA PANDORO~FERRAGNI : CI FU L’INGANNO

I giudici torinesi accolgono il ricorso, esultano le associazioni dei consumatori. Ma l’azienda frena: rigettata la richiesta di risarcimento

È GIUSTO INFORMARE

SENTENZA VICENDA PANDORO~FERRAGNI : CI FU L’INGANNO

Balocco-Ferragni, tribunale civile: 

«È pratica scorretta»

Ferragni-Balocco, il Codacons:

“Il Tribunale ha accolto il ricorso”

I giudici torinesi accolgono il ricorso, esultano le associazioni dei consumatori. Ma l’azienda frena: rigettata la richiesta di risarcimento

La replica dell’azienda:

“Respinta la richiesta di alcune associazioni dei consumatori di corrispondere un milione e 500.000 euro quale risarcimento del danno”

Con una clamorosa sentenza il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato da Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef, accertando la pratica scorretta messa in atto dall’azienda Balocco sul caso del pandoro “Pink Christmas” griffato Ferragni, e l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto.

Lo segnala lo stesso Codacons in una nota

Una sentenza importantissima – spiega l’associazione dei consumatori – che ora da un lato apre la strada ai risarcimenti in favore di tutti i consumatori che avevano acquistato il pandoro in questione, dall’altro aggrava la posizione di Chiara Ferragni nell’indagine per truffa aggravata condotta dalla Procura di Milano.

Per la prima sezione civile del Tribunale di Torino, si legge ancora sulla nota del Codacons, “le modalità di pubblicizzazione e diffusione della pratica commerciale poste effettivamente in essere (anche) dalla societa’ Balocco S.p.A. hanno lasciato intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che, acquistando il “Pandoro PinkChristmas”, avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente al reperimento dei fondi utili al finanziamento in favore l’Ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing” – si legge nella sentenza.

Per il Tribunale di Torino, quindi,

“deve accertarsi e dichiararsi la responsabilità della parte resistente società Balocco S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, secondo quanto indicato in motivazione”

dichiara il Codacons :

“Il tribunale ha accolto la nostra azione inibitoria volta ad accertare e dichiarare la responsabilità della Balocco per pratica commerciale scorretta  Una sentenza che ora apre le porte ai risarcimenti in favore di coloro che, ingannati dai messaggi lanciati dall’azienda e da Chiara Ferragni, hanno acquistato il pandoro “Pink Christmas”, e che aggrava la posizione dell’influencer nell’inchiesta per truffa aggravata aperta a Milano”

Lo afferma il Codacons in una nota :

“Ringraziamo l’Antitrust per aver accolto la nostra denuncia sul caso del pandoro Balocco, sollevando così la questione della poca trasparenza sulla beneficenza in Italia”

Dall’esposto dell’associazione è nata l’istruttoria dell’Autorità citata oggi dal Presidente Rustichelli nella relazione annuale.

spiega il presidente Carlo Rienzi

“Quando abbiamo denunciato l’opacità dell’operazione Ferragni-Balocco siamo stati i soli in Italia ad evidenziare come qualcosa non funzionasse in tema di beneficenza e sponsorizzazioni
Grazie all’azione dell’Antitrust che ha ritenuto fondata la nostra denuncia, è stato scoperchiato il vaso di Pandora che ha portato alla luce attività illecite sanzionate con multe pesanti. Ma ancora non basta.

L’Autorità deve ampliare il suo raggio d’azione indagando a tutto campo sull’operato degli influencer, che sempre più spesso realizzano sui social network attività di marketing, pubblicità e sponsorizzazioni in modo ambiguo e poco trasparente, colpendo milioni di utenti ed eludendo le norme di settore”

La replica di Balocco

“Alla luce di quanto riportato da alcuni organi di informazione, Balocco S.p.A. precisa che il decreto del Tribunale Civile di Torino ha respinto la richiesta di alcune associazioni dei consumatori (Codacons, Adusbef e Assourt) di corrispondere un milione e 500.000 euro quale risarcimento del danno nell’ambito dell’operazione “Pandoro Pink Christmas”

si legge in una nota

“L’azienda si riserva il diritto di presentare reclamo nelle sedi opportune contro il decreto per la parte in cui, con un’istruttoria parziale, il Tribunale si è limitato a riprendere il contenuto della decisione dell’AGCM già impugnata da Balocco S.p.A. davanti al Tribunale Regionale del Lazio.
Secondo il Codacons la sentenza aggrava la posizione della influencer nell’indagine per truffa aggravata condotta dalla procura di Milano»

La prima sezione civile del Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni Codacons, Utenti dei servizi radiotelevisivi e Adusbef, sulla campagna di beneficenza, a favore di un ospedale torinese, della industria dolciaria Balocco attuata attraverso la vendita del pandoro “Pink Christmas” griffato dall’influencer CHIARA FERRAGNI ritenendola una

«pratica commerciale scorretta»

scrivono in una nota le associazioni, la giudice Gabriella Ratti ha accertato 

«la pratica scorretta messa in atto dall’azienda e l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto»

Codacons: sentenza aggrava la posizione di Ferragni

Secondo il Codacons, si tratta «di una sentenza importantissima che ora da un lato apre la strada ai risarcimenti in favore di tutti i consumatori che avevano acquistato il pandoro in questione, dall’altro aggrava la posizione di Chiara Ferragni nell’indagine per truffa aggravata condotta dalla procura di Milano»

La replica di Balocco

Lo precisa l’industria dolciaria Balocco, con una nota diffusa in serata :

“Il decreto del Tribunale civile di Torino ha respinto la richiesta di alcune associazioni dei consumatori (Codacons, Adusbef e Assourt) di corrispondere un milione e 500.000 euro quale risarcimento del danno nell’ambito dell’operazione ‘Pandoro Pink Christmas'”

si legge anche nel comunicato

“L’azienda si riserva il diritto di presentare reclamo nelle sedi opportune contro il decreto per la parte in cui, con un’istruttoria parziale, il Tribunale si è limitato a riprendere il contenuto della decisione dell’Agcm (autorità garante della concorrenza e del mercato, ndr) già impugnata da Balocco spa davanti al Tribunale regionale del Lazio”

Ferragni-Balocco, accolto ricorso delle associazioni: per giudice ci fu l’inganno

La campagna di comunicazione per il pandoro ‘Pink Christmas’, griffato dall’influencer Chiara Ferragni, ha ingannato i consumatori.

È la conclusione alla quale è giunta la giudice della prima sezione del Tribunale civile di Torino, Gabriella Ratti, che ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni di consumatori Codacons, Adusbef e Utenti dei servizi radiotelevisivi

Il  Codacons torna sul caso Ferragni-Balocco. L’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ha diffuso una nota sulla “clamorosa sentenza”

La campagna di comunicazione per il pandoro ‘Pink Christmas’, griffato dall’influencer Chiara Ferragni, ha ingannato i consumatori.

È la conclusione alla quale è giunta la giudice della prima sezione del Tribunale civile di Torino, Gabriella Ratti, che ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni di consumatori Codacons, Adusbef e Utenti dei servizi radiotelevisivi.

Nel comunicato il Codacons definisce la sentenza “importantissima”, spiegando “che ora da un lato apre la strada ai risarcimenti in favore di tutti i consumatori che avevano acquistato il pandoro in questione, dall’altro aggrava la posizione di Chiara Ferragni nell’indagine per truffa aggravata condotta dalla Procura di Milano”

“Hanno lasciato credere ai consumatori di finanziare l’Ospedale Regina Margherita” 

Per la prima sezione civile del Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Gabriella Ratti)

“le modalità di pubblicizzazione e diffusione della pratica commerciale poste effettivamente in essere (anche) dalla società Balocco S.p.A. hanno lasciato intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che, acquistando il ‘Pandoro PinkChristmas’, avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente al reperimento dei fondi utili al finanziamento in favore l’Ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing’ – si legge nella sentenza – Anche la rilevante differenza di prezzo del ‘Pandoro PinkChristmas’ rispetto al suo equivalente pandoro Balocco classico ha evidentemente contribuito ad indurre nel consumatore il convincimento che nel maggior prezzo vi fosse una diretta contribuzione al reperimento dei fondi utili al progetto di beneficenza”

“Prezzo circa due volte e mezzo superiore ha rafforzato il convincimento”

Dunque, prosegue il documento, “attraverso la diffusione di tale comunicato stampa, è stato lasciato chiaramente intendere ai consumatori che, acquistando il pandoro PinkChristmas, gli stessi avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente alla sponsorizzata donazione in favore l’Ospedale Regina Margherita di Torino, tant’è che è stato utilizzato un verbo futuro (‘…le cui vendite serviranno a finanziare…’) […] come correttamente evidenziato dalle parti ricorrenti, non è stato tanto il prezzo di per sé del ‘Pandoro PinkChristmas’, liberamente determinabile trattandosi di un mercato libero, quanto la sua messa in vendita ad un prezzo circa due volte e mezzo superiore rispetto a quello del classico pandoro Balocco ad aver evidentemente rafforzato il convincimento in capo al consumatore che, con l’acquisto del prodotto, egli avrebbe contribuito al reperimento dei fondi per il macchinario per la ricerca dei tumori ossei infantili in favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino e che tale contributo alla donazione fosse incluso proprio in tale maggior prezzo”

“Pratica commerciale contraria alla diligenza professionale”

La nota del Codacons prosegue spiegando che:

“la pratica commerciale in questione, oltre ad essere contraria alla diligenza professionale, è stata quanto meno ‘idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio’  -continua la sentenza- I citati messaggi diffusi al pubblico, infatti, sono risultati idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell’iniziativa benefica relativa al reperimento dei fondi per finanziare l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing da parte dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, lasciando intendere, contrariamente al vero, che acquistando il ‘Pandoro PinkChristmas’ il consumatore avrebbe potuto contribuire all’iniziativa”

“Sentenza che ora apre le porte ai risarcimenti”

Per il Tribunale di Torino, quindi, “deve accertarsi e dichiararsi la responsabilità della parte resistente società Balocco S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, secondo quanto indicato in motivazione”

Il tribunale “ha accolto la nostra azione inibitoria volta ad accertare e dichiarare la responsabilità della Balocco per pratica commerciale scorretta – dichiara il Codacons – Una sentenza che ora apre le porte ai risarcimenti in favore di coloro che, ingannati dai messaggi lanciati dall’azienda e da Chiara Ferragni, hanno acquistato il pandoro ‘Pink Christmas’, e che aggrava la posizione dell’influencer nell’inchiesta per truffa aggravata aperta a Milano”

Caso Balocco-Ferragni, qual è la differenza tra frode e truffa aggravata: cosa si rischia

La procura di Milano modifica l’ipotesi accusatoria nell’inchiesta sul pandoro “griffato”, che vede l’influencer indagata insieme alla presidente dell’azienda dolciaria. Ecco cosa cambia tra i due reati in base al Codice penale e quali sono le possibili pene

DALL’IPOTESI DI FRODE A TRUFFA

  • Non più frode in commercio, ma truffa (aggravata). È cambiata l’ipotesi di reato nei confronti di Chiara Ferragni, indagata dalla procura di Milano per il caso del pandoro “griffato” prodotto dalla Balocco. Con l’influencer è finita nel registro degli indagati anche Alessandra Balocco, amministratore delegato e presidente dell’azienda piemontese


PERCHÉ IL CAMBIO DI REATO /1

  • A modificare in modo sostanziale lo scenario investigativo è stata una relazione della Guardia di finanza, che ha analizzato la documentazione del procedimento svoltosi davanti all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, che ha contestato alle due società di Chiara Ferragni e a Balocco un comportamento “scorretto”, ossia pubblicità ingannevole in materia di beneficenza. La stessa Autorità aveva quindi sanzionato l’influencer per oltre 1 milione di euro


PERCHÉ IL CAMBIO DI REATO /2

  • In particolare, nella loro informativa le Fiamme Gialle hanno valorizzato alcune email agli atti dell’incartamento dell’Autorità. Email che gli staff della influencer e dell’azienda si sono scambiati già a partire dal settembre 2021, nelle quali “si dà conto della definizione comune dei contenuti” da pubblicare


PERCHÉ IL CAMBIO DI REATO /3

  • Due mesi dopo è stato siglato il contratto tra Chiara Ferragni e Balocco, da cui emergerebbe la consapevolezza – si legge nel provvedimento del Garante – che la donazione (pari a 50mila euro) all’ospedale Regina Margherita era avvenuta a maggio e “non era legata alla vendita del prodotto” pubblicizzato tramite i social dall’influencer per un cachet di un milione di euro

LA (PRESUNTA) TRUFFA AGGRAVATA

  • Questa corrispondenza, insieme ad altri elementi, ha portato a contestare la truffa aggravata dalla “minorata difesa del consumatore”. Secondo l’accusa, sarebbe stato invitato ad acquistare, attraverso le piattaforme web, il dolce a prezzo maggiorato, lasciando intendere che il ricavato avrebbe sostenuto una struttura sanitaria che cura bambini gravemente malati


COSA DICE IL CODICE PENALE

  • La truffa, anche quella aggravata, viene disciplinata dall’articolo 640 del Codice penale, che recita: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”. Qualora vengano contestate delle aggravanti, come in questo caso, “la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549”


LA “MINORATA DIFESA” /1

  • Come spiega l’articolo 640 del Codice penale, tra le circostanze che rendono più grave il reato di truffa c’è anche quella di “avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. Si tratta, in sostanza, di una situazione di “minorata difesa” della vittima


LA “MINORATA DIFESA” /2

  • Secondo una costante giurisprudenza della Cassazione, la “minorata difesa” viene contestata quando la presunta truffa sia stata messa a segno online, perché “la distanza tra il luogo dove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui invece si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo e di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta”


LA FRODE IN COMMERCIO

  • La frode in commercio, che era l’iniziale ipotesi accusatoria, consiste invece nella consegna all’acquirente di un bene diverso da quello pattuito. Come si legge infatti nell’articolo 515 del Codice penale, “chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale (…) consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, (….) diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito (…) con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065”


LA DIFFERENZA TRA TRUFFA “SEMPLICE” E AGGRAVATA

  • Esiste inoltre una differenza non solo tra frode e truffa, ma anche tra truffa “semplice” e aggravata. La prima è infatti punibile a querela della persona offesa (in sostanza, è necessario depositare una querela per chiedere che il presunto colpevole venga punito); la seconda è procedibile d’ufficio (in altre parole, non serve la querela)


Pandoro Ferragni-Balocco, accolto il ricorso delle associazioni: per giudice ci fu l’inganno

Il tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni dei consumatori.

Ecco cosa succede adesso

È la nota con cui il Codacons informa di aver vinto, in primo grado, il ricorso contro Chiara Ferragni sul caso BALOCCO

“Con una clamorosa sentenza il tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato da Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef, accertando la pratica scorretta messa in atto dall’azienda Balocco sul caso del pandoro ‘Pink Christmas’ griffato Ferragni, e l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto”

aggiunge il Codacons

“Una sentenza importantissima che ora da un lato apre la strada ai risarcimenti in favore di tutti i consumatori che avevano acquistato il pandoro in questione, dall’altro aggrava la posizione di Chiara Ferragni nell’indagine per truffa aggravata condotta dalla Procura di Milano”

Ma cosa dice concretamente la sentenza?

Andiamo con ordine. 

Le motivazioni della sentenza 

Per la prima sezione civile del Tribunale di Torino

si legge nella sentenza :

“le modalità di pubblicizzazione e diffusione della pratica commerciale poste effettivamente in essere (anche) dalla società Balocco hanno lasciato intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che, acquistando il ‘Pandoro PinkChristmas’, avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente al reperimento dei fondi utili al finanziamento in favore l’Ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”

Dunque, prosegue il documento,

“attraverso la diffusione di tale comunicato stampa, è stato lasciato chiaramente intendere ai consumatori che, acquistando il pandoro PinkChristmas, gli stessi avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente alla sponsorizzata donazione in favore l’Ospedale Regina Margherita di Torino”

Ad avvalere questa convinzione da parte dei consumatori, ci sarebbe stato, secondo i magistrati, anche il prezzo di vendita che era di circa due volte e mezzo superiore rispetto a quello del classico pandoro Balocco.

Ciò avrebbe indotto in molti a pensare che i propri soldi avrebbero contribuito al reperimento dei fondi per la beneficenza.

E ancora proseguono i giudici:

“La pratica commerciale in questione, oltre a essere contraria alla diligenza professionale, è stata quanto meno ‘idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio’ – prosegue la sentenza – I citati messaggi diffusi al pubblico, infatti, sono risultati idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell’iniziativa benefica relativa al reperimento dei fondi per finanziare l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing da parte dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, lasciando intendere, contrariamente al vero, che acquistando il ‘Pandoro PinkChristmas’ il consumatore avrebbe potuto contribuire all’iniziativa”

La precisazione della Balocco

Balocco precisa che il decreto del Tribunale Civile di Torino ha respinto la richiesta di alcune associazioni dei consumatori (Codacons, Adusbef e Assourt) di corrispondere un milione e 500.000 euro quale risarcimento del danno nellambito delloperazione “Pandoro Pink Christmas”

È quanto riporta l’azienda in una nota. Balocco si riserva il diritto di presentare reclamo nelle sedi opportune contro il decreto per la parte in cui, con un’istruttoria parziale, il Tribunale si è limitato a riprendere il contenuto della decisione dell’AGCM già impugnata da Balocco S.p.A. davanti al Tribunale Regionale del Lazio.

Vicenda Pandoro Balocco-Ferragni, per il giudice di Torino ci fu l’inganno: la sentenza

Il Tribunale di Torino mette un punto fermo nella vicenda del Pandoro Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni.

Per il giudice a quanto pare ci fu l’inganno.

Ecco di seguito quanto deciso dal tribunale nella sentenza.

Sentenza vicenda Pandoro Balocco-Ferragni: ci fu l’inganno

La campagna pubblicitaria per il pandoro ‘Pink Christmas’, realizzata in collaborazione con Chiara Ferragni, ha ingannato i consumatori.

È quanto deciso dalla giudice della prima sezione del Tribunale civile di Torino, Gabriella Ratti, accogliendo così di fatto il ricorso delle associazioni di consumatori Codacons, Adusbef e Utenti dei servizi radiotelevisivi.

La sentenza, emessa quest’oggi, riconosce nell’azione dolciaria, una “pratica commerciale scorretta” in violazione del Codice del consumo, in merito alla campagna di beneficenza legata al Pandoro, con proventi destinati all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

La sentenza del giudice di Torino

La sentenza – secondo le associazioni di consumatori – “apre la porta ai risarcimenti” per chi ha comprato il pandoro Balocco, “ingannati dai messaggi lanciati dall’azienda” e “aggrava la posizione dell’influencer nell’inchiesta per truffa aggravata aperta dalla procura di Milano”

Vicenda Balocco Ferragni: comunicazione scorretta

Iniziato dal pandoro ‘Pink Christams’ della Balocco il lavoro dei magistrati di Milano a febbraio si era allargato ad altre iniziative commerciali griffate Chiara Ferragni.

Alla Balocco e a Ferragni l’Antitrust ha inflitto una multa di 1 milione e 400mila euro che è stata impugnata davanti al Tar.

Il nuovo capitolo della vicenda Balocco-Ferragni

“è una sentenza clamorosa” per le associazioni di consumatori: “la pratica commerciale – è un passaggio della sentenza – oltre a essere contraria alla diligenza professionale, è stata quanto meno ‘idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio””

Secondo la giudice del Tribunale civile di Torino, i messaggi lanciati dalla campagna di comunicazione “sono risultati idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell’iniziativa benefica (…) lasciando intendere, contrariamente al vero.

Che acquistando il ‘Pandoro Pink Christmas’ il consumatore avrebbe potuto contribuire all’iniziativa” di finanziare il nuovo macchinario per curare i bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing presso l’ospedale Regina Margherita di Torino 

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