LA POLIZIA LOCALE HA ESULTATO TROPPO PRESTO: GIUDICE DI PACE ANNULLA MULTA
Potenza, autovelox Varco d’Izzo: l’apparecchiatura non omologata «inidonea a conferire certezza ai rilevamenti»
Sul dispositivo di rilevamento della velocità che si trova nel tratto di strada sulla Statale 407 Basentana all’ingresso di Potenza Est, meglio conosciuto come autovelox del Varco d’Izzo, la Polizia Locale potrebbe aver “esultato” prematuramente dopo la sentenza del Tribunale del capoluogo che riformando il verdetto del Giudice di Pace, ha stabilito corretta la multa contestata ad un’automobilista. Dopo che la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso del Comune di Treviso su questione analoga a quella potentina, ha messo ordine alla dialettica giudicando corretto l’annullamento della sanzione se emessa a seguito di rilevazione da apparecchio soltanto approvato e non omologato, la vittoria del Comune di Potenza, una vittoria di “Pirro”: Non casualmente, sul ricorso presentato dall’avvocato Marino Contaldo per l’assistita automobilista, il Giudice di Pace del capoluogo, ha confermato: le multe riferibili all’autovelox di Varco d’Izzo soltanto approvato e non omologato, sono nulle. Il ricorso in questione è stato presentato antecedentemente al verdetto della Cassazione, ma la pronuncia è successiva e risale a poco più di 24 ore fa. Per il Giudice di Pace Antonia Maria Brunetti, dato il percorso lineare, univoco l’approdo: «Deve essere accolta l’opposizione poiché non si sono raggiunte prove sufficienti della responsabilità del trasgressore». Può essere multato solo e soltanto «colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la viola- zione sanzionata». Un apparecchio approvato, ma non omologato, non lo consente: l’apparecchiatura esclusivamente approvata è «inidonea a conferire certezza ai rilevamenti». Tutti gli autovelox devono essere sottoposti ad omologazione, non basta l’approvazione, e l’esecuzione di verifiche periodiche deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di «omologazione e conformità». Nel caso del ricorso patrocinato dall’avvocato Contaldo, il Giudice di Pace ha rilevato che «difetta un decreto di omologazione». Come specificato dalla Cassazione, non è rilevante allo scopo «la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all’omologazione ministeriale, posto che quest’ultima autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento». Neanche una circolare ministeriale, come quella del 2020, può modificare l’esito: «Non possono avere un’influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo». La Polizia Locale di Potenza pensava di aver messo la palla al centro, ma come nuovamente da Giudice di Pace del capoluogo, non è così: ricorso accolto e provvedimento sanzionatorio annullato
Di A.Carponi