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APPALTO ZONA CANTINE, L’ANTICORRUZIONE FERMA IL COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE

Rischio dissesto, messa in sicurezza del costone roccioso: «Criticità estremamente gravi». Verso l’annullamento della gara

Annullamento in autotutela della procedura di gara affidando lo svolgimento a soggetto adeguatamente qualificato, e non ad Asmel Consortile scarl che non lo è. È quanto chiede l’Autorità nazionale anticorruzione Anac al Comune lucano di Sant’Angelo le Fratte, in provincia di Potenza, che «incautamente si era affidato ad Asmel Consortile, non qualificata per svolgere l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, area a rischio dissesto a monte dell’abitato Zona Cantine».

L’affidamento ha ad oggetto un servizio di progettazione di lavori per un importo complessivo di 305 mila e 713 euro, oltre oneri previdenziali ed assistenziali e Iva e il bando di gara è stato pubblicato il 29 dicembre 2023: «Le criticità emerse appaiono estremamente gravi, afferendo sia alla competenza dello svolgimento del procedimento di gara che alla sua concreta conduzione».

«Le criticità emerse – ha spiegato l’Anac – appaiono estremamente gravi, afferendo sia alla competenza dello svolgimento del procedimento di gara che alla sua concreta conduzione. Nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell’affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l’ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto-Rup. Il Legislatore con il nuovo Codice degli Appalti ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati. Pertanto, nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una stazione appaltante qualificata per conto di altra non qualificata, la prima dovrà svolgere l’intera fase e adottare i relativi atti».

Dall’istruttoria di Anac, Autorità di Vigilanza sugli appalti e sui contratti pubblici, emerge «una certa approssimazione nella gestione della procedura». È stata creata «una situazione di oggettiva incertezza in ordine al contenuto dei requisiti di partecipazione, certamente incidente sul regolare svolgimento della procedura di gara e sull’interesse a partecipare da parte di altri concorrenti (oltre gli otto indicati dal comune)».

«Appare opportuno raccomandare ulteriormente – ha rimarcato l’Anticorruzione – di garantire l’effettivo svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto adeguatamente qualificato, anche nella concreta gestione dei singoli atti del procedimento. Ora, il Comune di Sant’Angelo le Fratte ha tempo venti giorni per comunicare all’Autorità le eventuali determinazioni che intende assumere. Si avvisa che la reiterazione delle violazioni accertate nella presente delibera può dar luogo all’attivazione dei poteri previsti dal nuovo Codice Appalti. Si osserva che i chiarimenti pubblicati sulla piattaforma di gara sono oggettivamente ambigui e contraddittori, soprattutto rispetto al contenuto del disciplinare di gara; tanto da lasciar sorgere il dubbio che siano modificati o introdotti nuovi requisiti a base di gara, potendo indurre in errore i concorrenti potenzialmente interessati alla partecipazione, in violazione del principio della fiducia»

Per l’Anac, non dirimente appare la circostanza che, secondo quanto dichiarato dalle parti, siano state presentate otto offerte, poiché, pur volendo valorizzare il principio del risultato, come da nuovo Codice degli Appalti, «questo deve coordinarsi con l’altro principio ordinante dell’accesso al mercato, dovendosi ritenere che la gravità delle complessive criticità emerse nel caso in esame conduca ad una prevalenza del secondo sul primo: è opportuno soggiungere che i chiarimenti citati sono stati adottati dal RUP dell’ente comunale non qualificato il che, oltre a costituire autonoma criticità, evidenzia plasticamente le conseguenze e gli effetti derivanti da una gestione della procedura di gara da parte di soggetto non qualificato».

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