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“CENTRO DI RACCOLTA DELLA SELVAGGINA” E “CASA DI CACCIA” QUAL È LA REALE SITUAZIONE IN BASILICATA

La Regione Basilicata con una Determina Dirigenziale la D.D. n.13BB.2024/D.00138 del 29/04/2024 ha praticamente imposto le case di caccia, strutture che per essere a norma comportano una serie di impegno economico che le squadre di cacciatori e gli stessi selecontrollorie/o bioregolatori, non sono in grado di sostenere

È GIUSTO INFORMARE

Chi può sparare ai cinghiali?
Un corso specifico, un porto d’armi e un’arma da cui sparare: da oggi è quanto basta agli agricoltori per sparare ai cinghiali che invadono i loro terreni. Basterà essere in possesso di porto d’armi e aver seguito un corso specifico per sparare ai cinghiali in caso di necessità.
Perché la caccia fa aumentare i cinghiali?

Ciò che è sicuro è il fatto che la caccia, come qualsiasi altra minaccia esterna alle popolazioni di animali selvatici, stimola la riproduzione per compensare le perdite, motivo per cui ISPRA sostiene la necessità di privilegiare le uccisioni di femmine e giovani.
Qual è il miglior calibro per la caccia al cinghiale?
Armi consentite 1. La caccia al cinghiale e’ consentita: a) con fucile a canna liscia e con l’uso di cartuccia a palla unica non superiore al calibro 12; b) con la carabina a canna ad anima rigata di calibro di mm. 7 o 270 millesimi di pollice. Con arma di calibro compreso fra i 9 e i 7 mm.

“CENTRO DI RACCOLTA DELLA SELVAGGINA” E “CASA DI CACCIA” QUAL È LA REALE SITUAZIONE IN BASILICATA 

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE CON SANDRINO CAFARO 

2. Centri di Raccolta della selvaggina: stabilimenti con i Requisici del Reg, CE 852/04 (notifica mediante
SCIA)

  • Locale:
    pavimento, pareti, porte, lavabili e disinfettabili, solaio (sottotetto) che eviti l’accumulo di sporcizia o la caduta di particelle, finestre con zanzariere
  • Attrezzature: guidovie o ganci, carrucole, tavoli, coltelli, contenitori per scarti, cella frigorifera (ove necessario), acqua calda e fredda, gestione acque reflue, gestione visceri e scarti della lavorazione, bagno e spogliatoio (anche dell’abitazione).

3. Centri di Lavorazione della selvaggina: stabilimenti con i Requisiti del Reg. CE: 852/04 e del Reg. CE>
853/04 (riconoscimeoto mediante attribuzione dell’Approval Number Food);

RITENUTO necessario precisare che il trasporto delle carcasse di cinghiale da parte dei cacciatori deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, devono essere evitati accatastamenti delle stesse ed i| visceri presenti devono essere ben identificabili e riferiti all’animale abbattuto. Il mezzo di trasporto non deve essere autorizzato ai sensi del Reg. CE 1069/09 ma deve predisposto per evitare lo spargimento di liquidi e/o materiali organici, anche con l’utilizzo di contenitori, teli etc.;

DATO ATTO che l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la PS.A del 24 agosto 2023, n. 5, “Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana” e successiva proroga del 19.02.2024, nell’Allegato 1, “Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per peste suina africana”, definisce la Casa di caccia come una struttura per la raccolta della selvaggina cacciata;

CONSIDERATO che la DGR n. 299/2018 ha dettato le modalità per la notifica dell’attività e nell’ambito della Tipologia Attività: Produzione Primaria (non destinata all’autoconsumo e non registrata in altri elenchi) è presente per la produzione primaria: caccia – la sola voce: “Centro di raccolta della selvaggina” e non “casa di caccia”;

RITENUTO necessario dare attuazione al piano di depopolamento 2023-2025 della specie cinghiale ed assicurare prioritariamente la tracciabilità delle carni di selvaggina cacciata in tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO che la DGR n. 842/2021 dà mandato all’Ufficio V’eterinario e Igiene degli Alimenti oltre che dell’esecuzione di quanto disposto nella deliberazione anche di apportare gli indispensabili aggiornamenti di natura meramente tecnica, ove necessari;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla definizione di “Casa di caccia” ed all’individuazione dei

“Requisiti igienico-strutturali dei locali per la gestione e la lavorazione delle carni di selvaggina cacciata” ed agli

“adempimenti amministrativi” che il cacciatore deve attuare per l’attivazione di tale struttura oltre che alla modulistica da utilizzare per

  • La Comunicazione Artivazione Casa di caccia (All. 1).
  • La predisposizione del Registro carico/scarico (All. 2),

: La Dichiarione Sel nei del to diorità CAl portat (D) per fiera (Al S

La Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (All. 4),

nonché per gli adempimenti di cui alla DGR n. 842/2021 (All. 5) rappresentata da

Mod. 2 Dichiarazione di provenienza delle carcasse o delle carni

  • Mod. 3 Dichiarazione di provenienza delle carcasse e degli eventuali visceri destinate a un Centro
    Raccolta o Centro di Lavorazione della Selvaggina
  • Mod. 4 Scheda conferimento campioni

CONSIDERATO inoltre opportuno che, ai fini del depopolamento della specie cinghiale nelle Zone di restrizione 1 e II, le Case di caccia possano esser utilizzate anche come “Punti di stoccaggio” per il successivo trasporto ad un impianto di incencrimento;

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

• DAR ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

  • DI DEFINIRE la “Casa di Caccia” come la struttura deputata alla raccolta della selvaggina cacciata ove poter effettuare le operazioni di eviscerazione, scuoiamento ed eventualmente sezionamento. La Casa di caccia è equiparata, ai sensi della DGR n. 842/2021, al “Punto di Raccolta della Selvaggina Cacciata”, 11 titolare, al fine di garantire la tracciabilità delle carni dei cinghiali, deve comunicare Autorità Competente l’attivazione della Casa di Caccia attraverso apposita modulistica (All. 1):
  • DI PREVEDERE per la “Casa di Caccia” i seguenti Requisiti

a. Strutturali (Reg. CE 852/04):

  • Locale: pavimento, pareti, porte, lavabili e disinfettabili, solaio (anche sottotetto) che eviti l’accumulo di sporcizia o la caduta di particelle, finestre con zanzariere,
  • Attrezzature: guidovie e/o ganci, carrucole, tavoli, coltelli, contenitori per scarti, cella frigorifera (se necessario in relazione alle condizioni climatiche e/o gestionali), punti acqua potabile (derivante da acquedotto, pozzo autorizzato o da serbatoi autonomi) calda e fredda, bagno e spogliatoio o arca destinata al cambio degli abiti civili/da lavoro utilizzando, ove necessario, anche la civile abitazione;

b. Operativi
Gestione delle acque reflue (fogna, vasca Imoff, contenitori a tenuta stagna o altra modalità). Lo scarico delle acque reflue di lavaggio dei locali e delle attrezzature è consentito sul suolo purché siano osservate le seguenti prescrizioni:

  • lo scarico deve avvenire a valle di punti di prelievo dell’acqua per uso potabile o, se a monte, a una distanza minima di 100 metri da questi ultimi, evitare ristagni e ruscellamenti;
  • Gestione dei visceri e degli scarti della lavorazione;
  • Compilazione del Registro carico/scarico, acquisizione del Mod. 2 di cui alla DGR n. 842/2021 per garantire la necessaria Tracciabilità;
  • DI CONSENTIRE che la lavorazione delle carcasse avvenga anche in un’area ben individuata e delimitata di un locale destinato anche ad altro uso, purché non venga compromessa l’igienicità della lavorazione delle carni e nel rispetto dei su indicati requisiti strutturali ed operativi;
  • DI STABILIRE l’utilizzo della seguente modulistica per
    La Comunicazione Attivazione Casa di caccia (All. 1),
  • La predisposizione del Registro carico/scarico (All. 2),
    La compilazione del Documento Riepilogativo dei capi trasportati (DDT) per filiera (AlI. 3),
    La Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (All. 4),
    nonché della modulistica per gli adempimenti di cui alla DGR n. 842/2021 (All. 5), rappresentata da
    Mod. 2 Dichiarazione di provenienza delle carcasse o delle carni

: Mod. 3 Dichiarazione di provenienza delle carcasse o del ventuali visceri desinate a un Centro

Raccolta o Centro di Lavorazione della Selvaggina
  • Mod. 4 Scheda conferimento campioni
  • DI ISTITUIRE nella Banca Dati Regionale un clenco delle “Case di caccia”, ove non registrate come
    “Centri di Raccolta della Selvaggina” ai sensi della DGR n. 299/2018;
  • DI PRECISARE che il trasporto delle carcasse di cinghiale da parte dei cacciatori deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, devono essere evitati accatastamenti delle stesse ed i visceri presenti devono essere ben identificabili e riferiti all’animale abbattuto. Il mezzo di trasporto non deve essere autorizzato ai sensi del Reg, CE 1069/09 ma deve esser predisposto per evitare lo spargimento di liquidi e/o materiali organici, anche con l’utilizzo di contenitori, teli etc. ove porre le carcasse;| DI STABILIRE l’obbligo da parte del cacciatore, in caso di cessione del cinghiale, di consegnare una copia del Mod. 2 (giusta DGR n. 842/2921), da redigere in triplice copia, sia al destinatario della carcassa/carni che al Servizio Veterinario competente per territorio. Qualora la cessione non sia fatta al consumatore finale, l’esame trichinoscopico dovrà esser effettuato dal destinatario della carcassa: intermediario e/o titolare del “Centro di Raccolta o Centro di Lavorazione della Selvaggina Cacciata”.

Nella Zona di Restrizione I, l’esame per PS.A deve esser fatto prima che la carcassa sia destinata all’autoconsumo, alla cessione o al trattamento termico e senza uscire dai limiti territoriali della Zona di Restrizione 1, La trasmissione, cartacea o informatica, dei Mod. 2 può esser svolta anche dal trasportatore e/o titolare del Centro di Raccolta o del Centro di Lavorazione della Selvaggina Cacciata congiuntamente al riepilogo dei capi trasportati (Mod.3 o DDT),previo accordo con il Servizio Veterinario Competente per territorio;

È GIUSTO INFORMARE

Sandrino realmente “CENTRO DI RACCOLTA DELLA SELVAGGINA” E “CASA DI CACCIA” QUAL È LA REALE SITUAZIONE IN BASILICATA, preso atto che entrambe non esistono?
Qual é il reale vantaggio delle CASE DI CACCIA?
perché il mondo venatorio (praticamente i cacciatori della domenica mattina) è contrario al provvedimento amministrativo emanato dalla Regione?
SANDRINO SECONDO TE NON È FUORI LUOGO L’ESAGERATO ENTUSIASMO PER LA CATTURA DI SOLI 94 ESEMPLARI, IN MANIERA SPORADICA?
FORSE CON 100 CATTURE AL GIORNO 1️⃣0️⃣0️⃣x3️⃣6️⃣0️⃣=3️⃣6️⃣0️⃣0️⃣ SI RIDUCE IL PROBLEMA MA NON SI RISOLVE TOTALMENTE  
SANDRINO COME MAI UN CACCIATORE CON PLURIENNALE ESPERIENZA, DOPO UNA BELLA CATTURA, NON PUÒ UTILIZZARE LA BESTIA, COME MEGLIO CREDE, PREVIO ANALISI VETERINARI, COME SUCCEDEVA IN PASSATO, REGALANDO UN BUON PEZZO, AD AMICI?
SANDRINO, dopo i danni perpetrati dalla politica in passato, attualmente vi è gente competente in materia in grado di garantire una VOLONTÀ nell’affrontare e risolvere il problema e pericolo PSA ?

CASE DI CACCIA IL MONDO VENATORIO CHIEDE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il problema del sovrannumero della popolazione dei cinghiali ha in parte condizionato l’approccio delle modalità di controllo e relativa gestione, dando vita a tutta una serie di attività che sono state redatte dai vari Enti e/o istituzioni, ma che di fatto non si è capaci di dare risposte certe alle tante criticità che di giorno in giorno emergono a danno delle tante categorie economiche interessate, anche perché ormai incalza il pericolo della P.S.A. (Peste Suina Africana).

Proprio per questa emergenza sanitaria il Governo Centrale, a cascata la Regione hanno dato avvio il primo alle ordinanze Commissariali Nazionali, mentre la Regione ha recepito in parte il tutto con la predisposizione del P.R.I.U. (Piano Regionale Interventi Urgenti)

Intanto si continua a dare seguito solo in parte a tali disposizioni, nonostante le imponenti manifestazioni che la Coldiretti ha portato avanti con una presenza significativa dei propri soci in diverse piazze della Regione e nonostante le tante segnalazioni di incidenti stradali e presenza abitudinaria di importanti nuclei di animali che vagano nei centri urbani.

La Regione Basilicata con una Determina Dirigenziale la D.D. n.13BB.2024/D.00138 del 29/04/2024 ha praticamente imposto le case di caccia, strutture che per essere a norma comportano una serie di impegno economico che le squadre di cacciatori e gli stessi selecontrollorie/o bioregolatori, non sono in grado di sostenere per cui hanno dato avvio ad una nota indirizzata al Presidente della Giunta Regionale dr. BARDI e ai tre assessori al ramo e cioè il dr. LATRONICO per la Sanità, il dr.  CICALE per L’Agricoltura e la dr.ssa MONGIELLO per l’Ambiente, con la speranza che in autotutela sia ritirato l’Atto Amministrativo, altrimenti la gran parte del mondo venatorio lucano non può dare il proprio contributo per risolvere tali criticità

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