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LE SENTENZE VANNO LETTE, APPLICATE E RISPETTATE SENZA POLEMICHE

CASO DOPING SINNER, LA SENTENZA SPIEGATA BENE: LE DATE, I DETTAGLI E COME È AVVENUTA L’ASSUNZIONE DEL CLOSTEBOL

È GIUSTO INFORMARE

🔹

🔹RISOLUZIONE

SOLUZIONI SPORTIVE

SR/250/2024

IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PROPOSTI DALL’INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ANTIDOPING TENNIS 2024

Prima:

Dott. David Sharpe KC (Presidente)

Tamara Gaw

Benoît Girardin

FRA:

Agenzia internazionale per l’integrità del tennis (ITIA)

Organizzazione antidoping

E

Jannik Sinner

Convenuto

DECISIONE DEL TRIBUNALE INDIPENDENTE

A. INTRODUZIONE

1. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA”) è stata istituita, come soggetto terzo delegato ai sensi del Codice mondiale antidoping, dalla International Tennis Federation (ITF’), l’organo di governo internazionale dello sport del tennis e firmatario del Codice In qualità di soggetto terzo delegato dell’ITF, l’ITIA è responsabile della gestione e dell’amministrazione del Programma antidoping del tennis (il “TADP”) che stabilisce norme antidoping conformi al Codice applicabili ai giocatori che gareggiano negli “Eventi coperti”. ‘.

GLI ESPERTI INDIPENDENTI

2. Il Tribunale Indipendente (il ‘Tribunale’) è stato istituito ai sensi dell’art 8.1 del TADP, che prevede che il Tribunale determini le violazioni delle norme antidoping (ADRV) commesse ai sensi del TADP.

3. Il signor Jannik Sinner (il “Giocatore”) è un tennista professionista di 23 anni di San Candido, Alto Adige, Italia. È l’attuale giocatore singolo ATP numero 1 in classifica e come tale è vincolato dal TADP.

4. Il Giocatore non contesta di essere vincolato dal TADP o di essere soggetto alla giurisdizione del Tribunale Indipendente per risolvere questa questione.

Il Giocatore è stato accusato di ADRV ai sensi degli articoli 2.1 e/o 2.2 del TADP, a seguito della presenza di metaboliti di Clostebol riscontrati in due campioni di urina raccolti il ​​10 marzo 2024, durante la sua partecipazione al BNP Paribas Open di Indian Wells. , California, USA (l'”Evento) (il “Primo Campione”) e un ulteriore campione di urina raccolto il 18 marzo 2024, prima della sua partecipazione al Miami Open (il ‘Secondo Campione’).

6. Clostebol è uno steroide androgeno anabolizzante S1 e una sostanza vietata. In quanto tale, la sua presenza (o quella dei suoi metaboliti) nel campione del giocatore, o il suo utilizzo da parte del giocatore, costituiscono le cosiddette “ADRV a responsabilità oggettiva ai sensi rispettivamente degli articoli 2.1 e 2.2 del TADP (definiti nella Sezione B, di seguito).

7. Il Giocatore non contesta che i metaboliti di Clostebol fossero nelle sue urine e quindi non contesta di aver commesso ADRV. Tuttavia, ha fornito una spiegazione per la presenza dei metaboliti di Clostebol nel suo sistema, per la quale sostiene che non vi sia colpa o negligenza da parte sua. Di conseguenza, il Giocatore non richiederà alcun periodo di squalifica ai sensi dell’Articolo 10.5 del TADP. In alternativa, il Giocatore richiede una riduzione del periodo di squalifica ai sensi dell’Articolo 10.6 del TADP, sulla base del fatto che non ha commesso alcuna colpa o negligenza significativa. Un riepilogo della spiegazione del Giocatore è riportato nella Sezione C, di seguito.

8. Il Giocatore è stato sospeso provvisoriamente dal 4 aprile al 5 aprile 2024 e dal 17 aprile fino al 20 aprile 2024, data in cui la sospensione è stata ogni volta revocata a seguito di una richiesta urgente sugli atti presentata al sig. Mark Hovell (il “presidente”).

9. Il 1° agosto 2024, il presidente del tribunale indipendente ha nominato il dottor David Sharpe KC presidente del tribunale indipendente. Lo stesso giorno, Benoit Girardin e Tamara Gaw sono stati nominati per formare il Tribunale Indipendente (il “Tribunale”) che avrebbe ascoltato e determinare la controversia.

10. Il Tribunale ha condotto un’udienza orale ibrida (con la presenza di persona degli arbitri e dei rappresentanti legali e con la testimonianza dei testimoni in collegamento video) sul 15 agosto 2024. La sig.ra Louise Reilly (di persona) e i signori Nicolas Zbinden (a distanza) e Robert Kerslake (a distanza), avvocati di Kellerhals Carrard hanno rappresentato l’ITIA. La signora Kendrah Potts, avvocato, insieme ai signori Jamie Singer e George Cottle, avvocati presso Onside Law, hanno rappresentato il giocatore. (Congiuntamente, le “Parti”.)

11. Il Tribunale è grato ad entrambe le Parti e ai loro avvocati per le loro utili osservazioni scritte e orali, per la loro collaborazione nel concordare sostanzialmente i fatti rilevanti e nella gestione del presente procedimento. Il Tribunale riconosce inoltre l’assistenza fornita dalla Sig.ra Lara Fasoli, che ha interpretato in inglese e italiano e Risoluzioni Sportive, nella sua qualità di Segretariato indipendente, ai sensi dell’Articolo 1.1 delle Norme procedurali che disciplinano i procedimenti TADP davanti a un Tribunale indipendente.

B. QUADRO GIURIDICO

12. L’ITIA ha accusato il Giocatore di violazione dell’Articolo 2.1 del TADP, che stabilisce che quanto segue è un ADRV: “La presenza di una sostanza vietata o di uno qualsiasi dei suoi metaboliti o marcatori nel campione di un giocatore, a meno che il giocatore non stabilisca che tale la presenza è coerente con una TUE [Esenzione per Fini Terapeutici] concessa ai sensi dell’Articolo 4.4”; essendo “dovere personale di ogni Giocatore assicurarsi che nessuna Sostanza Proibita entri nel suo corpo”.

13. L’ITIA ha inoltre accusato il Giocatore di una violazione dell’Articolo 2.2 “Utilizzo” del TADP, che coinvolge

“Utilizzo o tentativo di utilizzo da parte di un Giocatore di una sostanza vietata o di un metodo proibito, a meno che il Giocatore non dimostri che tale utilizzo o tentativo di utilizzo è coerente con una TUE concessa ai sensi dell’Articolo 4.4”; essendo “dovere personale di ogni Giocatore assicurarsi che nessuna Sostanza Proibita entri nel suo corpo”.

14. Le ADRV ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2 del TADP richiedono che il Tribunale Indipendente sia pienamente soddisfatto che l’ITIA abbia stabilito ciascuno degli elementi delle ADRV addebitate. Entrambi sono reati di responsabilità oggettiva, senza alcun requisito che l’ITIA provi la fonte della sostanza vietata. In particolare, entrambi gli articoli prevedono che “non è necessario dimostrare dolo, colpa, negligenza o consapevolezza dell’uso da parte del Giocatore per configurare una [ADRV…]; né è necessaria la mancanza di dolo, colpa, negligenza o conoscenza una difesa contro un’affermazione [o) un’accusa che un [ADRV..) è stato commesso”.

15. Pertanto, qualora il Giocatore dovesse dimostrare che l’ADRV basata sugli Articoli 2.1 o 2.2 del TADP non era intenzionale, il periodo di squalifica sarà di due anni. La sanzione è soggetta a eventuale riduzione o sospensione nel caso in cui il Giocatore accerti come la Sostanza Vietata è entrata nel suo sistema, ai sensi dell’Articolo 10.5 o 10.6 del TADP. (Nel caso in cui il Giocatore non sia in grado di dimostrare che l’ADRV è stato involontario, il periodo di squalifica è di quattro anni.)

16. L’articolo 2.1.1 del TADP stabilisce che:

“È dovere personale di ciascun Giocatore assicurarsi che nessuna Sostanza Proibita entri nel suo corpo. I Giocatori sono responsabili di qualsiasi Sostanza Proibita o di qualsiasi dei suoi Metaboliti o Marcatori presenti nei loro Campioni.”

17. Pertanto, in conformità con l’articolo 2.1.1 del TADP e la giurisprudenza stabilita nella giurisprudenza della Corte di Arbitrato dello Sport (“CAS”) (come in CAS 2017/A/5301, Errani v. ITF e CAS OG AD 18 /004, IIHF v. Ziga Jeglic) il Giocatore è responsabile delle azioni di coloro che lo circondano e delle proprie, in particolare, allo scopo di valutare oggettivamente se un giocatore ha rispettato il proprio dovere di “massima cautela” come richiesto. dal TADP (e dal Codice Mondiale Antidoping (WADC”)), il Tribunale valuterà le azioni del Giocatore e dei suoi amici, allenatori, parenti, medici o altri membri della sua squadra a cui hanno affidato qualsiasi parte delle responsabilità antidoping.

18. Gli articoli 10.2.1 e 10.2.2 del TADP prevedono che:

“10.2 […]

Il periodo di squalifica imposto per una violazione delle regole antidoping ai sensi degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6 che rappresenta la prima infrazione […] doping del Giocatore sarà il seguente, soggetto a potenziale eliminazione, riduzione o sospensione ai sensi degli articoli 10.5, 10.6 o 10.7.

10.2.1 [.. Il periodo di squalifica sarà di quattro anni:

10.2.1.1

laddove la violazione delle regole antidoping non coinvolge una sostanza specificata o un metodo specifico, a meno che il giocatore […] dimostri che la violazione delle regole antidoping non era intenzionale (…

10.2.2 Se l’Articolo 10.2.1 non si applica, allora [.) il periodo di squalifica sarà di due anni.*

Pertanto, la sanzione di riferimento è di quattro anni di squalifica, a meno che il Giocatore non confuti la presunzione di intenzionalità, nel qual caso la sanzione è ridotta a due anni.

19. L’articolo 10.2.3 del TADP prevede che:

“Come utilizzato nell’Articolo 10.2, il termine ‘intenzionale’ è inteso a identificare quei Giocatori […] che tengono una condotta che sapevano costituire una violazione delle regole antidoping o che sapevano che esisteva un rischio significativo che la condotta potesse costituire o comportare una violazione delle norme antidoping e hanno manifestamente ignorato tale rischio”.

20. L’articolo 10.5 del TADP prevede l’eliminazione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza. L’articolo 10.6 del TADP prevede la riduzione del periodo di squalifica per colpa o negligenza non grave.

21. I termini “nessuna colpa o negligenza” e “nessuna colpa o negligenza significativa” sono definiti nell’appendice uno del TADP come segue:

“Nessuna colpa o negligenza. Il Giocatore […) stabilisce di non sapere o sospettare, e non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche con l’esercizio della massima cautela, di aver utilizzato o di aver ricevuto la sostanza vietata o vietata metodo o abbia altrimenti violato una regola antidoping […] per qualsiasi violazione dell’Articolo 2.1 il Giocatore dovrà anche stabilire in che modo la Sostanza Vietata è entrata nel suo organismo.”

“Nessuna colpa o negligenza significativa. Il Giocatore […] stabilisce che la sua colpa o negligenza, se considerata nella totalità delle circostanze e tenendo conto dei criteri per nessuna colpa o negligenza, non era significativa in relazione all’Anti- Violazione delle regole antidoping […] per qualsiasi violazione dell’Articolo 2.1 il Giocatore deve anche stabilire in che modo la Sostanza vietata è entrata nel suo sistema.”

22. Per sostenere un’eccezione di assenza di colpa (significativa) o negligenza, il Giocatore è tenuto a dimostrare l’origine della sostanza vietata in base al “bilancio delle probabilità”. Questo onere ricade esclusivamente sul Giocatore – vedere CAS 2012/A/2759 Rybka c. UEFA, paragrafi 11.31 – 11.32 e CAS 2014/A/3820 WADA c. Damar Robinson & JADCO, paragrafo 16. Non è sufficiente che un atleta identificare semplicemente una potenziale fonte; devono dimostrare che la fonte potrebbe aver causato l’effettivo risultato negativo. Per soddisfare l’onere, un Giocatore deve dimostrare non solo “la via di somministrazione” della sostanza (ad esempio l’ingestione transdermica), ma anche “le circostanze fattuali in cui è avvenuta la somministrazione”, vale a dire quando e come la sostanza è entrata nel suo sistema – vedere CAS 2010/A/2277 La Barbera c. IWAS.

23. Il dovere di “massima cautela” si trova nella definizione WADC e nella definizione TADP di “Nessuna colpa o negligenza”, che afferma che non vi è “nessuna colpa o negligenza” in cui l’atleta “non sapeva o sospettava, e non poteva ragionevolmente sapere o sospettare anche con la massima cautela, di aver utilizzato o somministrato la sostanza vietata o il metodo proibito o altrimenti violato una norma antidoping”. Nella causa CAS 2011/A/2518 Kendrick v ITF, paragrafo 10.14, si è ritenuto che ciò significasse che l’atleta dovrebbe fare tutto ciò che è in suo potere per evitare di ingerire qualsiasi sostanza proibita.

24. Per sostenere un’eccezione di assenza di colpa o negligenza, l’atleta deve dimostrare di aver adempiuto pienamente a tale dovere, cioè di aver fatto ogni sforzo possibile per evitare di assumere una sostanza vietata e che la sostanza è entrata nel suo organismo nonostante tutto il dovuto cura da parte sua.

25. Il termine “amministrazione” è definito nell’appendice uno del TADP come [p]rovimentazione, fornitura, supervisione. facilitare o altrimenti partecipare all’uso o al tentativo di uso da parte di un’altra persona di una sostanza vietata o di un metodo proibito. Tuttavia, questa definizione non include le azioni del personale medico in buona fede che coinvolgono una sostanza vietata o un metodo proibito utilizzato per scopi terapeutici autentici e legali o altra giustificazione accettabile, e non include azioni che coinvolgono sostanze proibite che non sono proibite in paesi fuori Test di concorrenza a meno che le circostanze nel loro insieme non lo dimostrino

Le sostanze proibite non sono destinate a scopi terapeutici reali e legali o sono destinate a migliorare le prestazioni sportive.”

26. “Uso” è definito nell’Appendice Uno del TADP come “[l]’utilizzo, applicazione, ingestione, iniezione o consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito”.

27. Il Commento all’Articolo 10.5 del WADC afferma che “Nessuna colpa o negligenza non si applicherebbe nelle seguenti circostanze… (b) la somministrazione di una sostanza vietata da parte del medico personale o dell’allenatore dell’Atleta senza rivelarla all’Atleta (Atleti sono responsabili della scelta del personale medico e dell’avviso al personale medico che non può essere loro somministrata alcuna sostanza vietata)…”.

28. Quando viene imposta una sanzione, il periodo di squalifica inizia dalla data in cui viene emessa la decisione, a condizione che qualsiasi periodo di sospensione provvisoria scontato dal Giocatore debba essere accreditato sul periodo totale di squalifica da scontare, ai sensi dell’articolo TADP. 10.13.

29. Inoltre, l’Articolo 9.1 del TADP prevede che un’ADRV “commessa da un Giocatore in relazione o derivante da un test durante una Competizione comporta automaticamente la squalifica dei risultati ottenuti dal Giocatore nella Competizione in questione, con tutte le conseguenze che ne derivano, inclusa la perdita di medaglie, titoli, punti in classifica e premi in denaro ottenuti dal Giocatore in quella Competizione.”

30. L’Articolo 10.10 del TADP prevede che “[a meno che l’equità non richieda diversamente, oltre alla squalifica dei risultati ai sensi degli Articoli 9.1 e 10.1, qualsiasi altro risultato ottenuto dal Giocatore nelle Competizioni che si svolgono nel periodo a partire dalla data in cui il Campione in questione è stato raccolti o si è verificata un’altra violazione delle regole antidoping e che termina con l’inizio di qualsiasi periodo di sospensione provvisoria o squalifica, sarà squalificato, con tutte le conseguenze che ne derivano, inclusa la perdita di medaglie, titoli, punti in classifica e premi in denaro.”

31. L’Articolo 19.2 del TADP stabilisce che “[i commenti che annotano varie disposizioni del Codice saranno utilizzati per interpretare il Codice” e l’Articolo 19.6 del TADP prevede che “[l]o Scopo, Campo di applicazione,

e Organizzazione del Programma Mondiale Antidoping, il Codice e l’Appendice 1, Definizioni, sono parte integrante del Codice.”

C. SINTESI DEI FATTI

32. Le Parti hanno concordato la seguente sintesi dei fatti.

33. Il 12 o 13 febbraio 2024, il signor Umberto Ferrara, preparatore atletico del Giocatore, ha acquistato uno spray medico con il marchio “Trofodermin” che viene utilizzato per curare i tagli (lo “Spray”).

Trofodermin è disponibile al banco in Italia e non richiede prescrizione medica (a differenza della maggior parte degli altri paesi). Il signor Ferrara ha fornito un estratto conto bancario che conferma di aver effettuato un acquisto presso la Farmacia SS Trinità a Bologna, Italia, datato 13 febbraio 2024 (ma suggerendo che l’acquisto è stato effettuato il 12 febbraio 2024). Trofodermin contiene la sostanza vietata nota come Clostebol.

34. All’inizio di marzo 2024, il Giocatore stava gareggiando all’evento di Indian Wells, negli Stati Uniti. A Indian Wells erano presenti anche il signor Ferrara e il signor Giacomo Naldi, fisioterapista del Giocatore, insieme ad altri membri dell’entourage del Giocatore, tutti alloggiati nella stessa villa.

35. Il signor Ferrara e il signor Naldi hanno confermato che durante l’evento, il signor Ferrara aveva il Trofodermin Spray tra i suoi effetti personali, nella sua borsa da toilette situata nel bagno privato della villa.

36. La mattina del 3 marzo 2024, il sig. Naldi ha frugato nella borsa medica e si è tagliato il mignolo della mano sinistra con un bisturi (usato per trattare i calli sui piedi del giocatore). Il taglio sanguinava, quindi il signor Naldi gli ha messo una benda sul dito, che ha tenuto sul dito per due giorni fino al 5 marzo 2024. Sebbene ci siano alcune discrepanze in relazione esattamente a dove e quando è avvenuto il taglio, tutti quei testimoni che hanno osservato l’incidente concordano sul modo in cui è avvenuto il taglio (vale a dire, tramite un bisturi nella borsa terapeutica del signor Naldi) e che ciò è avvenuto il 3 marzo 2024.

37. Il Giocatore afferma di non essere stato a conoscenza dell’infortunio del sig. Naldi fino alla sera del 3 marzo 2024, quando ha avuto una seduta con il sig. Naldi e ha visto che il suo dito era bendato. Il signor Naldi ha detto al

Giocatore che si era tagliato. All’epoca il Giocatore aveva chiesto se il signor Naldi avesse utilizzato qualcosa per curare l’infortunio, al che il signor Naldi aveva risposto “no”.

38. Il 5 marzo 2024, dopo aver rimosso la benda, il sig. Ferrara raccomandò al sig. Naldi di utilizzare il Trofodermin sul taglio per le sue qualità cicatrizzanti e antisettiche. Esiste una discrepanza tra il sig. Ferrara e il sig. Naldi in relazione al fatto se il sig. Ferrara abbia dato un avvertimento antidoping al sig. Naldi nel momento in cui il sig. Ferrara gli ha consigliato il prodotto. Il Giocatore non era a conoscenza che il Sig. Ferrara avesse lo Spray o che il Sig. Naldi lo usasse.

39. La bomboletta di Spray era stata precedentemente tolta dalla sua confezione. Il signor Naldi ammette di non aver controllato il contenuto dello Spray né di aver visto che sull’etichetta della bomboletta era presente la dicitura “Clostebol”. Il signor Naldi afferma di non essere a conoscenza del fatto che lo Spray contenesse Clostebol.

40. Il signor Naldi ha confermato di aver utilizzato il Trofodermin Spray ogni mattina dal 5 marzo 2024 fino

13 marzo 2024. Il signor Naldi e il signor Ferrara hanno entrambi confermato che lo Spray è stato utilizzato solo nel bagno privato del signor Ferrara.

41. Tra il 5 e il 13 marzo 2024, il sig. Naldi ha praticato al Giocatore massaggi su tutto il corpo e gli ha applicato bendaggi colloidali ai piedi. Durante questo periodo il signor Naldi effettuava quotidianamente entrambi i trattamenti. Ha confermato di non aver utilizzato guanti durante l’esecuzione dei trattamenti.

42. Il Giocatore soffre di una condizione della pelle chiamata Dermatite Psoriasiforme sui piedi e sulla schiena e di conseguenza la sua pelle è molto pruriginosa, il che spesso lo porta a grattarsi e può causare la presenza di piccoli tagli e piaghe sulla schiena e sui piedi. Questo è stato il caso di Indian Wells.

43. La sera del 9 marzo 2024, il sig. Naldi ha effettuato al Giocatore un massaggio completo del corpo utilizzando oli, per una durata da un’ora a un’ora e mezza. Il signor Naldi ha eseguito anche esercizi di mobilizzazione del piede a causa di un problema alla caviglia del Giocatore.

44. La mattina del 10 marzo 2024, il sig. Naldi ha curato i piedi e la caviglia del Giocatore. Il signor Naldi afferma che quella mattina avrebbe applicato due spruzzi di Trofodermin Spray sul dito e non ricorda di essersi lavato le mani tra la spruzzatura del dito e il trattamento dei piedi del Giocatore.

45. Avendo intervistato il Giocatore due volte, l’ITIA accetta che il Giocatore non fosse a conoscenza che:

UN. Il signor Ferrara aveva in suo possesso il Trofodermin Spray nella villa;

B. Il Trofodermin Spray conteneva una sostanza vietata; O

C. Il signor Naldi ha usato Trofodermin Spray per curare il suo dito tagliato.

46. ​​La sera del 10 marzo 2024, il Primo Campione è stato raccolto durante la competizione dal Giocatore dopo la sua partita all’Evento. Il primo campione ha restituito un risultato analitico avverso (“AAF”) per il metabolita Clostebol (comunemente indicato come metabolita M1) in una concentrazione di 121 pg/ml (aggiustata a 86 pg/ml quando è stata applicata una gravità specifica normale).

47. La mattina presto del 18 marzo 2024, il secondo campione, un campione di urina è stato raccolto dal giocatore fuori competizione. Il secondo campione ha restituito un AAF per il metabolita Clostebol in una concentrazione di 122 pg/ml (aggiustata a 76 pg/ml quando è stata applicata una gravità specifica normale).

48. Tre esperti scientifici, il professor Jean-François Naud, il dottor Xavier de la Torre e il professor David Cowan hanno confermato che la contaminazione involontaria derivante dal trattamento del signor Naldi nel periodo tra il 5 marzo e il 13 marzo 2024 nel modo descritto potrebbe spiegare la presenza di Clostebol metaboliti nel sistema del Giocatore.

D. SPIEGAZIONE DEL GIOCATORE

49. La spiegazione del Giocatore è esposta sopra nella sintesi dei fatti. Il Giocatore sostiene di non avere alcuna colpa o negligenza poiché non sapeva o sospettava (e non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche con l’esercizio della massima cautela) di aver utilizzato o di essere stato contaminato da una sostanza vietata a seguito di essere stato massaggiato dal signor Naldi

50. L’ITIA accetta sulla base di un equilibrio di probabilità la veridicità del resoconto del Giocatore alla fonte, sulla base di (i) le prove documentali e testamentarie fornite dal Giocatore,

(ii) le trascrizioni di dieci interviste effettuate dagli investigatori dell’ITIA al Giocatore e ai membri della sua squadra e (iii) i pareri di tre esperti antidoping.

51. In conformità alla sintesi dei fatti concordata, l’ITIA ha quindi accettato, secondo lo standard appropriato (enunciato al paragrafo 22, sopra), che il Giocatore ha adempiuto al suo onere della prova relativo all’origine della Sostanza Vietata.

E. CONTESTO PROCEDURALE

52. Con una lettera di preavviso dell’ITIA, datata 4 aprile 2024 (il “Primo avviso dell’ITIA”), l’ITIA ha informato il Giocatore che era stato segnalato un AAF in relazione al Primo Campione.

Il Giocatore è stato provvisoriamente sospeso dall’ITIA con effetto dal 4 aprile 2024 ai sensi dell’articolo 7.12.1 del TADP 2024.

53. Lo stesso giorno, il Giocatore ha presentato istanza urgente di revoca della sospensione provvisoria. La richiesta è stata accolta dal Presidente che ha confermato di essere, a conti fatti, pienamente soddisfatto dalle prove incontestabili del Giocatore, dalla dichiarazione del laboratorio e dalle osservazioni scritte delle parti secondo cui la sospensione provvisoria dovrebbe essere revocata.

54. Il Giocatore è successivamente risultato positivo al Clostebol e/o ai suoi metaboliti, in seguito al Secondo Campione del 18 marzo 2024.

55. Con una lettera di preavviso dell’ITIA, datata 17 aprile 2024 (il “Secondo avviso dell’ITIA”), l’ITIA ha informato il Giocatore che era stato segnalato un AAF in relazione al Secondo Campione. Il Giocatore è stato provvisoriamente sospeso dall’ITIA con effetto dal 17 aprile 2024 ai sensi dell’articolo 7.12.1 del TADP.|

56. Lo stesso giorno, il Giocatore ha presentato una seconda istanza urgente di revoca della sospensione provvisoria. La richiesta è stata accolta dal Presidente il 24 aprile 2024. Il Presidente ha confermato che, a conti fatti, era pienamente soddisfatto dalle prove incontestabili del Giocatore, dalla dichiarazione del laboratorio fornita dall’ITIA, dall’articolo di ricerca accademica fornito dal laboratorio, e le comunicazioni scritte delle parti relative a qualsiasi periodo di squalifica che potrebbe altrimenti essere imposto al Giocatore per l’ADRV asserito rischia di essere completamente eliminato con l’applicazione dell’articolo 10.5 TADP.

57. L’ITIA ha organizzato e condotto interviste con il Giocatore e il suo team di supporto in Italia e online durante il periodo intermedio e ha anche richiesto la consulenza scientifica di due esperti riconosciuti prima dell’emissione dell’avviso di addebito.

58. Il 29 maggio 2024, il Giocatore ha fornito una risposta alle Lettere di Pre-Caricamento inviate il 4 aprile 2024 e 17 aprile 2024.

59. Dopo aver esaminato la risposta, l’ITIA ha emesso un avviso di addebito datato 30 maggio 2024, addebitando al Giocatore ADRV ai sensi dell’Articolo 2.1 e/o 2.2 del TADP per gli AAF nel Primo Campione e nel Secondo Campione.

60. Il 19 giugno 2024, il Giocatore ha risposto all’avviso di addebito fornendo all’ITIA comunicazioni dettagliate che spiegavano le circostanze dell’AAF e chiedendo una risoluzione del procedimento sulla base di nessuna colpa o negligenza, o in alternativa, no Colpa grave o negligenza. Il Giocatore ha fornito documenti per corroborare le spiegazioni ivi contenute.

61. Oltre ad aver concordato la sintesi dei fatti, le parti hanno anche concordato una gestione accelerata della questione nonché un calendario procedurale.

F. PROVA DI ESPERTI

62. Il Tribunale si avvale delle perizie di tre esperti indipendenti: il professor Jean-François Naud, direttore del laboratorio accreditato WADA a Montreal, Canada; Dr Xavier de la Torre, Vicedirettore e Responsabile del Laboratorio (Vicedirettore Scientifico) del laboratorio accreditato WADA a Roma, Italia; e il professor David Cowan, professore emerito presso il Dipartimento di scienze ambientali, analitiche e forensi del King’s College di Londra (KCL) ed ex capo del laboratorio accreditato WADA presso il KCL di Londra, Regno Unito. Due degli esperti non conoscevano l’identità del Giocatore.

63. Il Professor Naud ha concluso che, sulla base del Primo Campione, la probabilità che la spiegazione del Giocatore sia plausibile è “davvero alta. La concentrazione approssimativamente stimata di 100 pg/mL è una piccola concentrazione e potrebbe essere ottenuta mediante contaminazione incrociata come pubblicato nel letteratura scientifica.” Considerando, inoltre, il Secondo Campione e nello specifico il suo peso specifico (1,032) e la bassa concentrazione di Clostebol rilevata, simile al precedente AAF, il Professor Naud ha affermato che “è possibile che il secondo risultato dell’AAF provenga dalla stessa somministrazione/contaminazione di ha riferito il primo AAF.”

64. Il dottor Xavier de la Torre, sulla base dei dati riportati in letteratura e dei dati ottenuti negli esperimenti condotti nel suo laboratorio, ritiene plausibile che i risultati del Primo Campione e del Secondo Campione del Giocatore siano “il risultato di una contaminazione provocata dall’attività del fisioterapista che aveva in cura il Giocatore al momento del prelievo dei Campioni.

65. Il Professor David Cowan conclude che la spiegazione del Giocatore per la scoperta di metaboliti di Clostebol nel Primo Campione e nel Secondo Campione, come derivanti dalla sua inconsapevole contaminazione da parte del suo fisioterapista che stava usando Trofodermin Spray contenente 5 mg/ml di Clostebol Acetato, è “interamente plausibile sulla base della spiegazione fornita e delle concentrazioni identificate dal Laboratorio. Anche se la somministrazione fosse stata intenzionale, le minime quantità che probabilmente sarebbero state somministrate non avrebbero avuto […] alcun effetto dopante rilevante o di miglioramento delle prestazioni sul corpo. Giocatore.” Inoltre, non riesce a trovare “nessuna prova a sostegno di qualsiasi altro scenario”.

66. Le prove peritali sono generalmente allineate e le Parti hanno concordato che le relazioni possono essere inserite come prove ed esaminate dal Tribunale senza prova formale da parte degli autori.

G. OSSERVAZIONI DELLE PARTI

67. Prima dell’udienza, le parti ci hanno fornito quantità molto consistenti di documentazione, comprese prove testimoniali (di fatto e di esperti) e giurisprudenza.

68. Questa sezione riassume i principali fatti, accuse e argomentazioni giuridiche pertinenti basati sulle dichiarazioni scritte, sulle difese orali e sulle prove presentate dalle parti nel corso di tali discussioni.

procedimenti. Sebbene il Tribunale abbia considerato la totalità delle argomentazioni delle parti, fa qui riferimento solo alle questioni che ritiene necessarie per spiegare il proprio ragionamento.

(a) L’ITIA

69. L’ITIA riconosce di non essere stato in grado di confutare la fonte del Clostebol suggerita dal Giocatore in seguito alle sue indagini e ai pareri scientifici indipendenti forniti e ha concordato una sintesi dei fatti con i rappresentanti legali del Giocatore. L’ITIA sostiene che affinché il Giocatore possa evitare il periodo di squalifica di quattro anni altrimenti applicabile, il Tribunale deve essere pienamente soddisfatto che il Giocatore abbia stabilito che la suddetta via di somministrazione di Clostebol è “più probabile che no”. L’ITIA accetta che sia così.

70. Se il Tribunale accetta che la fonte sia stata dimostrata sulla base delle probabilità, la questione principale da considerare da parte del Tribunale è se il Giocatore abbia il diritto di fare affidamento sulle disposizioni dell’Articolo 10.5 sulla base del fatto che le azioni del suo fisioterapista e/o o preparatore atletico non possono essere attribuiti a lui. L’ITIA afferma che il punto di partenza di questa analisi è valutare se il Commento all’Articolo 10.5 (il “Commento”) si applica in questo caso. Il Tribunale rileva che il Commento appare solo nel WADC (non nel TADP) e che è destinato ad applicarsi solo in circostanze eccezionali. Se il Tribunale ritiene che il Commento non si applichi, un risultato di assenza di colpa o negligenza rimane aperto a un’ulteriore considerazione da parte del Tribunale per determinare se il Giocatore non ha avuto colpa o negligenza nella sua analisi dei fatti e alla luce della giurisprudenza. Tuttavia, se il Tribunale ritiene che il Commento si applichi a queste circostanze fattuali, il Giocatore non potrà quindi dimostrare con successo l’assenza di colpa o negligenza. In tal caso, il Tribunale dovrà solo valutare il periodo di squalifica appropriato.

71. L’ITIA sostiene che la prima questione relativa all’applicazione del Commento all’art

10.5 è se le azioni del Sig. Naldi rientrano nell’ambito del Commento, poiché il Commento si applica espressamente al “medico o allenatore personale” del Giocatore. Sebbene sia riconosciuto che il Sig. Naldi è un fisioterapista (e non un medico di per sé), il trattamento fornito dal Sig. Naldi al Giocatore può in determinate circostanze essere considerato simile a quello che verrebbe fornito da un medico o allenatore personale. Inoltre, il Giocatore sarà altrettanto selettivo e attento alle sue competenze e professionalità fisioterapista come farebbe con un medico curante o un membro del suo staff medico.

A tal riguardo, il Tribunale può ritenere, tutto sommato, che il sig. Naldi debba essere trattato alla stregua di un medico o di un formatore personale ai fini dell’applicazione del Commento. Infine, rispetto a questo tema, il Commento afferma che “Gli atleti sono responsabili della scelta del personale medico…”, quindi il Commento prevede che si applicherà non esclusivamente ai medici e ai medici, ma si estenderà anche al resto del personale medico.

72. La seconda questione rispetto all’applicazione del Commento all’Articolo 10.5 è se si possa dire che al Giocatore sia stata “somministrata” la Sostanza Vietata. Il Giocatore afferma (e l’ITIA ha accettato, a seguito di due interviste) di non essere a conoscenza del fatto che Trofodermin Spray fosse coinvolto in qualsiasi fase del suo massaggio (o altro trattamento).

A differenza di altri casi in cui l’atleta sapeva o avrebbe dovuto sapere della somministrazione di un prodotto che potrebbe contenere una sostanza vietata, il Giocatore ha dichiarato che né lui né il signor Naldi erano a conoscenza del fatto che una sostanza vietata veniva applicata al Giocatore.

73. La definizione di “Amministrazione” include: “Fornire, fornire, supervisionare, facilitare o altrimenti partecipare all’uso o al tentativo di uso da parte di un’altra persona di una sostanza vietata o di un metodo proibito”. Il Tribunale ritiene che si tratti chiaramente di una definizione ampia. Si precisa inoltre che per Uso si intende “l’utilizzo, l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi Sostanza Vietata o Metodo Vietato”, ossia non contiene un elemento soggettivo e l’Uso è stato accettato in questo caso dal Giocatore Pertanto, la questione chiave per il Tribunale sull’applicazione (o meno) della seconda parte del Commento è se il signor Naldi abbia inavvertitamente contaminato il Giocatore durante un massaggio e/o altro trattamento equivalga a “somministrazione”.

74. L’ITIA ha stabilito la giurisprudenza rilevante da considerare in relazione all’applicazione dell’articolo 10.5 del TADP. In definitiva, tuttavia, l’ITIA accetta che spetti al Tribunale determinare se il Giocatore non ha dimostrato alcuna colpa o negligenza. Qualora il Tribunale lo ritenesse, ai sensi dell’Articolo 10.5 del TADP, il periodo di squalifica altrimenti applicabile verrebbe eliminato.

75. L’ITIA sostiene che se il Tribunale determina che il Giocatore non ha dimostrato alcuna colpa o negligenza, spetterebbe quindi al Tribunale determinare il grado di colpa del Giocatore e se sia “significativo”. È facoltà del Tribunale, ai sensi dell’Articolo 10.6 del TADP, ridurre la sanzione del Giocatore sulla base dell’assenza di colpa o negligenza significativa a “come minimo, un rimprovero e nessun periodo di squalifica, e come massimo, due anni di squalifica.”

76. L’ITIA afferma che i seguenti fattori sono rilevanti per la valutazione del grado di colpa imputabile al Giocatore nel caso di specie:

UN. Le misure adottate dal Giocatore per reclutare personale appropriato ed esperto nella sua squadra (come indicato nelle sue Dichiarazioni dei Testimoni).

B. Gli sforzi del Giocatore per garantire che il suo entourage fosse istruito sull’antidoping, compreso il divieto di utilizzare sostanze vietate durante il trattamento.

C. Il Giocatore ha chiesto al signor Naldi il 3 marzo 2024 se stesse usando qualcosa per curare il suo taglio quando lo ha visto per la prima volta ma (a conti fatti) non ha controllato nuovamente se quella posizione rimanesse tale (sebbene abbia affermato nelle sue dichiarazioni di testimone che credeva al taglio era guarito).

D. Il signor Ferrara ha acquistato il Trofodermin Spray, e poi ha fornito lo spray al signor Naldi quando il signor Ferrara ha saputo che lo spray conteneva una sostanza proibita e che il signor Naldi avrebbe trattato il Giocatore a mani nude. Il signor Ferrara è un preparatore atletico (e un farmacista qualificato) scelto appositamente dal Giocatore per consigliare lui e la squadra su questioni antidoping, ma non si è assicurato che il suo Trofodermin Spray non entrasse in contatto con il Giocatore.

77. Il sig. Ferrara sapeva che il sig. Naldi avrebbe applicato il Trofodermin Spray a mani nude e sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sig. Naldi avrebbe successivamente toccato il Giocatore. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il signor Ferrara abbia informato o meno il signor Naldi della presenza di una sostanza vietata nello spray, deve essere stato evidente (almeno a lui) che il Giocatore rischiava di entrare in contatto con una sostanza vietata e avrebbe potuto successivamente risultare positivo.

78. L’ITA sottolinea che il sig. Naldi non si è lavato le mani dopo aver utilizzato uno spray medico per curare le proprie ferite prima di entrare in contatto diretto con la pelle del Giocatore (indipendentemente dal fatto che fosse stato avvisato della presenza di una sostanza vietata o meno) e che il sig. Naldi era a conoscenza che il Giocatore presentava tagli e punti di esposizione sulla pelle che il signor Naldi avrebbe trattato.

Pertanto, il Giocatore era (sebbene a sua insaputa) più esposto a potenziale contaminazione attraverso il contatto pelle a pelle rispetto ad altri.

79. L’ITA afferma che il sig. Naldi non ha letto l’etichetta del prodotto né ha chiesto informazioni quando sapeva o avrebbe dovuto essere a conoscenza delle responsabilità antidoping del Giocatore e solleva la questione se la negligenza del sig. Ferrara e del sig. Naldi dovesse essere essere attribuiti direttamente al Giocatore.

80. L’ITA ha fatto riferimento a un numero considerevole di autorità pertinenti del CAS che non sono elencate ma che sono state fornite nelle comunicazioni e prese in considerazione dal Tribunale nel raggiungere le sue conclusioni.

(b) Il Giocatore

81. Il Giocatore sostiene di non aver mai assunto intenzionalmente alcuna Sostanza Proibita e che non lo farebbe mai. È soggetto a regolari test antidoping durante e fuori competizione e prende molto sul serio le sue responsabilità antidoping, così come la sua squadra.

82. Per quanto riguarda l’avviso di addebito, la posizione del Giocatore è la seguente:

UN. Accetta che i metaboliti di Clostebol fossero nel suo sistema al momento dei due test positivi che hanno dato origine agli AAF.

B. Egli ammette che la presenza dei metaboliti di Clostebol ogni volta significa che viola l’articolo 2.1 del TADP.

C. Egli ammette di aver utilizzato, secondo la definizione del termine nel TADP, Clostebol in violazione dell’articolo 2.2 del TADP in ogni occasione.

D. L’unica questione davanti al Tribunale è se il Giocatore ha avuto colpa o negligenza e, di conseguenza, quali conseguenze, se presenti, dovrebbero essere imposte al Giocatore.

83. Il Trofodermin Spray è focalizzato sul mercato consumer italiano e oltre il 50% dei procedimenti antidoping relativi al Clostebol comportano il suo rilevamento in Italia. Sembra che ora ci sia un problema riconosciuto per i casi di Clostebol che coinvolgono atleti italiani. Il Giocatore sostiene che non può essere intenzione del TADP o del WADC svantaggiare gli atleti di determinate giurisdizioni, tuttavia questo è l’impatto sul Giocatore. È da notare che l’attenzione del Giocatore non è mai stata attirata specificamente dal rischio che Clostebol corre per lui.

84. La somministrazione di Clostebol deve essere avvenuta nel periodo dell’Evento poiché il Giocatore è stato testato, in media, una volta al mese nel periodo di 12 mesi tra aprile 2023 e marzo 2024, e nessuno dei test precedenti ha dato luogo a qualsiasi AAF per Clostebol (o qualsiasi altra sostanza vietata).

85. Il Giocatore afferma di prestare molta attenzione ed essere orgoglioso di essere un atleta pulito. Ha adottato cautela (dettagliata in modo esaustivo nelle sue dichiarazioni testimoniali) quando si tratta di questioni antidoping per garantire che qualsiasi farmaco o integratore che potrebbe ingerire o farsi somministrare corra il rischio più limitato possibile di dare inavvertitamente luogo ad una procedura antidoping

Problema.

86. Il Giocatore sostiene di aver prestato un’attenzione eccezionale nel selezionare e assumere membri della squadra di altissima esperienza e calibro. L’ITIA ha avuto l’opportunità di intervistare i membri del team ed è a conoscenza della loro esperienza e competenza. A differenza di molti nello sport professionistico, il Giocatore si è anche preso cura di garantire che non solo i membri della squadra fossero selezionati per la loro professionalità e competenza, ma anche che fossero formalmente assunti con contratti professionali. Tali contratti, a loro volta, imponevano loro di adempiere ai propri obblighi al livello più alto, che secondo il Giocatore includeva il rispetto delle norme pertinenti. Il Giocatore afferma di aver preso la propria responsabilità nei confronti dei membri della sua squadra in modo eccezionalmente serio e di aver adottato le misure appropriate per garantire il mantenimento di standard elevati.
Le due persone principali responsabili di garantire che il Giocatore non abbia inavvertitamente violato il TADP sono il signor Ferrara e il signor Vittur, l’allenatore del Giocatore, che sono responsabili di diversi aspetti della normativa antidoping.

87. Il giocatore sostiene che nelle circostanze specifiche rilevanti per i due AA non c’era nient’altro che avrebbe potuto realisticamente fare, o che il TADP gli imponeva di fare. Aveva chiesto al signor Naldi come stava trattando il taglio, ricevendo una risposta che era vera tempo e pertanto non ha sollevato preoccupazioni. Capì abbastanza ragionevolmente che la questione era chiusa e che non c’era alcun rischio per lui personalmente.

88. Clostebol è entrato inavvertitamente nel sistema del Giocatore quando, all’insaputa del Giocatore e del suo fisioterapista, è passato dal suo fisioterapista (che ha usato uno spray contenente clostebol per curare un taglio sul proprio dito) al Giocatore mentre il fisioterapista lo curava lui.

89. Il problema è che il sig. Ferrara e il sig. Naldi purtroppo non hanno compreso le proprie responsabilità personali in materia di antidoping in quanto soggetti soggetti al TADP. Sembra che ci sia stato un errore di comunicazione tra il sig. Naldi e il sig. Ferrara a seguito del quale il sig Naldi non si rendeva conto che lo spray conteneva una sostanza vietata. Il Giocatore riconosce di avere l’obbligo di essere responsabile delle azioni della sua squadra, ma ha assolto tale responsabilità con tutte le misure adottate selezionando attentamente i membri della sua squadra, imponendo loro obblighi professionali, impressionando in loro l’importanza di rispettare con il TADP e garantendo che dispongano di tutte le informazioni utili per svolgere il proprio ruolo. Avendo preso tali precauzioni, il Giocatore non potrà essere ritenuto responsabile dell’errore del Sig. Ferrara e/o del Sig. Naldi.

90. Il Giocatore sostiene che questa opinione è supportata dal noto caso CAS di Maria Sharapova, CAS 2016/A/4643, Maria Sharapova v ITF che, a sua volta, ha seguito un’altra decisione CAS CAS 2014/A/3591, Sheikh Hazza Bin Sultan Bin Zayed Al Nahyan c. FEI, in cui si affermava che gli atleti non dovevano essere considerati colpevoli degli errori dei membri della loro squadra, a condizione che abbiano prestato la dovuta attenzione. Il collegio giudicante del CAS, nel caso Sharapova, ha affermato che, al paragrafo 85:

“Se invece viene commessa una violazione delle norme antidoping, all’atleta viene imputato il fatto oggettivo del fatto del terzo, ma la sanzione resta commisurata alla colpa personale o alla negligenza dell’atleta nella scelta e sorveglianza di tale terzo. o, in alternativa, per propria negligenza nel non aver verificato o controllato l’ingestione della sostanza vietata. In altre parole, la colpa da valutare non è quella del delegato, ma quella dell’atleta nella sua scelta. Di conseguenza, come ha affermato il convenuto, un giocatore che delega le sue responsabilità antidoping a un altro è colpevole se sceglie una persona non qualificata come suo delegato, se non lo fa. istruirlo adeguatamente o stabilire procedure chiare che deve seguire nello svolgimento del proprio incarico, e/o se non esercita su di lui vigilanza e controllo nello svolgimento dell’incarico. Anche il Panel concorda con tale approccio”

91. La tesi del Giocatore è che rispetto al primo aspetto la sua selezione e supervisione di un terzo, il sig. Ferrara, che aveva la competenza e l’esperienza richieste non è qualcosa per cui egli possa essere colpevole. Il signor Ferrara, laureato in tecnologia farmaceutica/farmacologia, è un allenatore di fitness di primo piano, con contratto professionale, i cui doveri e responsabilità nei confronti del Giocatore gli sono stati chiariti. Si sostiene che la seconda parte non è rilevante dato che il Giocatore non era a conoscenza della presenza di una Sostanza Proibita nemmeno nelle sue vicinanze. Il Giocatore non è responsabile della gravità dell’errore del signor Ferrara, ma della sua scelta di nominare in primo luogo il signor Ferrara e della sua supervisione su di lui. A questo proposito, si sostiene che il Giocatore ha chiaramente agito in modo appropriato.

92. Anche se l’errore del sig. Ferrara nel portare il Trofodermin Spray nelle vicinanze del giocatore era sconosciuto al giocatore, resta il fatto che egli ha delegato l’autorità al sig. Ferrara per garantire che tale prodotto non contenesse una sostanza vietata. Il Giocatore suggerisce che tale delega sia del tutto ragionevole nello sport professionistico e ancora una volta spiegato nel ragionamento del CAS nel caso Sharapova.

93. Il Giocatore sostiene di aver delegato le sue responsabilità antidoping a persone qualificate per tale ruolo e dotate delle informazioni adeguate necessarie per assolverlo, come il sig. Ferrara e il sig. Vittur. Avendo agito in modo appropriato e in conformità con la decisione Sharapova, si sostiene che il Giocatore non dovrebbe essere responsabile delle azioni del signor Ferrara nella valutazione della sua Colpa. Non dovrebbe essere ritenuto responsabile di un errore inspiegabile e fuori carattere da parte del signor Ferrara.

94. Non vi è alcun suggerimento che il Giocatore abbia cercato deliberatamente di ingerire Clostebol o di ricevere alcun miglioramento delle prestazioni da ciò. Si sostiene che egli ha assolto il suo onere, secondo lo standard del bilancio delle probabilità, di dimostrare di non aver agito con alcuna intenzione di farsi somministrare inavvertitamente Clostebol. Ciò significa che il punto di partenza per qualsiasi periodo di squalifica dovrebbe ora essere considerato due anni.

95. Il Giocatore può eliminare completamente qualsiasi periodo di squalifica applicabile se può dimostrare di non avere alcuna colpa o negligenza per le ADRV. Accetta che l’articolo 10.5 del TADP stabilisca un rimedio eccezionale, ma afferma che le sue circostanze sono chiaramente eccezionali e più che giustificano un risultato di assenza di colpa o negligenza.

96. Il Giocatore ha spiegato come il Clostebol è entrato nel suo sistema. Egli sostiene che, sulla base dei fatti concordati, non sapeva né sospettava di aver utilizzato o di essere stato somministrato con Clostebol. Si sostiene inoltre che semplicemente non vi è alcuna base per affermare che avrebbe dovuto sapere o sospettare, anche con la massima cautela, di aver usato o che gli era stato somministrato Clostebol. Non c’era motivo per cui il Giocatore avesse percepito alcun rischio nel continuo trattamento regolare da parte del signor Naldi nei suoi confronti. Inoltre, la situazione del Giocatore è un esempio unico, o almeno molto raro, di una situazione in cui l’atleta in questione non ha acconsentito all’atto che alla fine ha portato ai suoi AAF.

97. Il Giocatore fa affidamento su una serie di decisioni del CAS relative all’assenza di colpa o negligenza, tra cui:

UN. CAS 2005/A/847 Hans Knauss contro FIS.

B. CAS 2009/A/1926 e 1930 IT contro Richard Gasquet. Il signor Gasquet è un tennista professionista e la sostanza vietata in questione era la cocaina.

C. CAS 2019/A/6482 Gabriel da Silva Santos contro Fédération Internationale de Natation.

Il signor Santos era un nuotatore professionista e la sostanza vietata in questione era il Clostebol.

D. ITIA contro Marco Bortolotti. Il signor Bortolotti è un tennista professionista e la sostanza vietata in questione era ancora una volta Clostebol.

e. Autorità antidoping degli Stati Uniti contro Katerina Nash – La signora Nash è una ciclista professionista e la sostanza vietata era la capromorelina.

98. La disposizione dell’articolo 10.5 del TADP non ha alcuna rilevanza per il Giocatore in quanto implica chiaramente che “il medico personale o l’allenatore” (intendendo, in questo contesto, il signor Naldi) è consapevole che sta somministrando una sostanza vietata.

99. Il commento all’articolo 10.5 dovrebbe essere strettamente limitato ai medici, vale a dire ai medici qualificati, e ai formatori. In caso di dubbio, esso dovrebbe essere interpretato ‘contra proferentum’ contro l’ITIA. Il Clostebol è stato inavvertitamente inserito nel sistema del Giocatore a seguito di un trattamento e di un bendaggio forniti da un fisioterapista e il Commento non si applica in tali circostanze. La somministrazione non può includere la contaminazione involontaria e non riconosciuta del Giocatore da parte di Clostebol durante un massaggio e/o un bendaggio. Di conseguenza, il Commento non deve essere utilizzato per impedire al Giocatore di fare affidamento sull’Articolo 10.5.

100. Il Giocatore identifica inoltre la discrepanza tra “A” e “a” tra la formulazione del commento WADC (“Amministrazione”) e la formulazione della definizione TADP di “Nessuna colpa e negligenza” (“Amministrazione”). Ciò è importante in quanto la parola “Amministrazione” in maiuscolo rientra nella definizione estesa stabilita sia nel WADC che nel TADP, mentre la “a” minuscola è il normale significato quotidiano. Il Giocatore sostiene che quando si considera “Nessuna colpa, è necessario applicare il significato quotidiano (e non il termine definito di

“Amministrazione”).

H. L’UDIENZA

101. L’udienza si è svolta come un evento ibrido con la presenza nell’aula dell’udienza dei membri del Tribunale, dei rappresentanti delle parti e della segreteria del Tribunale indipendente. I testimoni, il traduttore e altri rappresentanti del partito hanno assistito virtualmente. Diversi osservatori hanno partecipato di persona e da remoto.

102. Le Parti hanno convenuto che le relazioni degli esperti scientifici dovessero essere ammesse come prove senza prova formale e che la loro presenza non fosse richiesta.

103. Il Tribunale ha ascoltato le testimonianze orali del Giocatore, del signor Ferrara e di Naldi. L’ITIA non ha richiesto al Tribunale Indipendente di ascoltare nessuno degli altri testimoni precedentemente presentati. Ai legali di ciascuna Parte è stata data l’opportunità di presentare osservazioni orali per integrare le loro osservazioni scritte dettagliate insieme ad una breve risposta.

I. DISCUSSIONE

(a) Questioni fattuali

104. Sebbene le Parti abbiano concordato molti dei fatti rilevanti relativi alle circostanze relative agli AAF, ci sono una serie di questioni fattuali che il Tribunale è stato invitato a considerare: alcune richieste dalle Parti e altre essenziali per la corretta determinazione del accuse antidoping contro il Giocatore.

105. La prima delle questioni sollevate dalle parti riguardava la data in cui il sig. Ferrara aveva acquistato il Trofodermin. Era il 12 o il 13 febbraio 2024 e c’era una discrepanza tra i conti forniti dal signor Ferrara e gli estratti conto disponibili. Tuttavia, il Tribunale ritiene che, poiché non esiste alcuna controversia in relazione all’effettiva presenza del Trofodermin all’Evento, non sia necessario risolvere l’apparente discrepanza della data.

106. La seconda questione sollevata dalle parti riguarda il luogo in cui si trovava il sig. Naldi quando si è tagliato un dito. Il Tribunale ha ascoltato le deposizioni del Giocatore, del signor Naldi e del signor Ferrara.

Tutti hanno dimostrato che l’infortunio è avvenuto all’interno della piccola stanza adibita alle cure fisioterapiche e al “riscaldamento” della villa, occupata dal Giocatore e dal suo entourage durante l’Evento. L’unica prova contraria fornita è stata quella del signor Gius, un amico del Giocatore che ha viaggiato con la squadra all’Evento, e che ha indicato che l’infortunio è avvenuto in un luogo completamente diverso. Il Tribunale, dopo aver ascoltato le prove orali, ritiene che ciascuno dei testimoni sia stato veritiero, sia rimasto coerente con le dichiarazioni scritte e non abbia presentato alcuna discrepanza tra la loro versione dei fatti. Alla luce di queste circostanze, il Tribunale è favorevole alla loro testimonianza su quella del signor Gius, che non è stato chiamato a testimoniare, e accerta che il signor Naldi si è tagliato un dito nel punto descritto dal Giocatore, e i signori Ferrara e Naldi.

107. La terza controversia di fatto individuata dalle Parti riguarda il presunto avvertimento dato dal sig. Ferrara al sig. Naldi, in relazione al Trofodermin Spray, al fatto che conteneva Clostebol (una sostanza vietata), e che non doveva essere applicato in nessun luogo vicino al lettore. Il signor Ferrara, nella sua deposizione, ha chiarito che questo avvertimento era stato dato al signor Naldi, mentre il signor Naldi ha dichiarato durante il controinterrogatorio di non ricordare alcun tale avvertimento è stato dato. Il signor Naldi inoltre non ricordava che gli fosse stata chiesta di usare lo Spray solo nel bagno del signor Ferrara, ma accettò che quello era l’unico posto in cui avesse effettivamente applicato lo Spray. Il Tribunale ritiene che, tutto sommato, la versione dei fatti fornita dal sig. Ferrara sia più convincente dato che egli aveva un chiaro ricordo delle istruzioni comunicate rispetto alla generica non memoria del sig. Naldi, dato che il sig. Ferrara era estremamente esperto in materia di antidoping , che lui stesso aveva una formazione farmaceutica e che l’uso accettato dello Spray esclusivamente nel bagno del sig. Ferrara era conforme all’avvertimento fornito al sig. Naldi. Inoltre, come suggerito dalle Parti, l’apprezzamento del Sig. Naldi per ciò che il Sig. Ferrara gli ha detto riguardo allo Spray potrebbe essere stato influenzato negativamente dal fatto che egli era arrivato più tardi degli altri, potrebbe aver sofferto di jet lag, e si trovava sotto qualche pressione familiare in quel momento. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il sig. Ferrara abbia fornito un avvertimento al sig. Naldi. Il Tribunale stabilisce inoltre che il motivo dell’avvertimento del Sig. Ferrara era la preoccupazione che il Giocatore potesse entrare in contatto diretto con Trofodermin piuttosto che qualsiasi possibilità di contaminazione incrociata, che riteneva potesse essere evitata.

108. Il Tribunale ha considerato l’atteggiamento e la pratica del Giocatore in relazione alle questioni antidoping. Il Tribunale ha ascoltato le deposizioni del Giocatore stesso, del Sig. Ferrara e del Sig. Naldi su tale questione, oltre ad aver esaminato le varie testimonianze e documenti forniti dalle Parti. Il Tribunale ha notato in particolare che il Giocatore ha dimostrato di aver adottato “un approccio estremamente cauto” nei confronti delle questioni antidoping e di aver spesso cercato consigli e conferme da parte dei membri del suo team di supporto che erano entrambi esperti e capivano le norme antidoping. -problemi di doping. Il Tribunale rileva i numerosi riferimenti alla consapevolezza antidoping e alle buone pratiche del Giocatore nelle prove presentate e nelle comunicazioni scritte fornite dall’avvocato del Giocatore. In particolare, il Giocatore ha indicato di aver assunto il sig. Ferrara per la sua esperienza in materia di antidoping, compreso il fatto che aveva una formazione in farmacologia. Il Giocatore ha fornito l’esempio di un incidente verificatosi in un recente torneo, a Madrid, Spagna, quando ha dovuto rimproverare il signor Naldi per non aver “guardato adeguatamente le bottiglie d’acqua” poiché era preoccupato del rischio di interferenze e che non era sicuro che il signor Naldi non permetterebbe che ciò accada di nuovo. Il signor Ferrara, nella sua deposizione, ha confermato di essere laureato in tecnologie farmaceutiche. Ha dichiarato che ogni volta che il Giocatore doveva assumere un nuovo farmaco o prodotto, avrebbe chiesto a cosa servisse e si sarebbe chiesto se fosse conforme con requisiti antidoping. Il signor Naldi, nella sua deposizione, ha indicato che prima di essere assunto dal Giocatore, aveva lavorato come fisioterapista per una squadra di basket professionistica per sei anni e mezzo, prima di allora aveva lavorato con una squadra di basket non professionistica e nella propria squadra di basket. ambulatorio di fisioterapia. Il Tribunale stabilisce che il Giocatore aveva un alto livello di consapevolezza sulle questioni antidoping, ha applicato un approccio cauto e che, nelle sue pratiche di assunzione, ha coinvolto persone adeguatamente esperte. Il Tribunale ritiene inoltre che i signori Ferrara e Naldi discutessero regolarmente delle questioni antidoping che emergevano rispetto ai loro ruoli individuali, che ciascuno di loro conosceva le proprie responsabilità e obblighi e conosceva la Lista delle persone vietate dell’Agenzia mondiale antidoping. Il Tribunale stabilisce inoltre che il Giocatore aveva ragione a presumere che la sua squadra fosse a conoscenza delle disposizioni antidoping.

109. Il Tribunale ha ascoltato la testimonianza del Giocatore che aveva interrogato il sig. Naldi poco dopo che il sig. Naldi aveva subito il taglio al dito e il fatto che indossava una benda. Il Giocatore gli ha anche chiesto se il sig. Naldi stesse utilizzando “nient’altro”, alla quale allora giustamente è stata data risposta negativa. Dato che il sig. Naldi ha iniziato ad utilizzare il Trofodermin Spray solo dopo lo svolgimento di questa indagine e tenendo conto di tutte le prove documentali pertinenti, il Tribunale ritiene come fatto che il Giocatore non fosse a conoscenza del fatto che: (a) il sig. Ferrara era in possesso del Trofodermin Spray ; (b) il signor Naldi stava usando il Trofodermin Spray; e (c) esisteva un rischio antidoping derivante dal trattamento (vale a dire il massaggio e/o la fasciatura dei piedi) ricevuto dal sig. Naldi. Il Tribunale rileva inoltre come dato di fatto che:

(a) il Giocatore non aveva motivo di sospettare che il signor Ferrara fosse in possesso del Trofodermin Spray, (b) il signor Naldi stava usando il Trofodermin Spray, o (c) c’era qualche rischio antidoping derivante dal trattamento ricevuto dal signor Naldi.

(b) Prove di esperti

110. Il Tribunale rileva che tre esperti indipendenti sono stati consultati per verificare la plausibilità della spiegazione del Giocatore. Due sono stati istruiti dall’ITIA e uno dal Giocatore. Il Tribunale conclude che nessuno di loro ha suggerito che la spiegazione del Giocatore non sia coerente con l’analisi scientifica. Allo stesso modo, non vi è alcun suggerimento che la piccola concentrazione nel suo sistema avrebbe avuto alcun effetto sul miglioramento delle prestazioni.

(c) Questioni relative alla Lex Sportiva

111. Il Tribunale deve considerare una serie di questioni giuridiche chiave derivanti dalla giurisprudenza TADP e CAS al fine di finalizzare la sua decisione su tale questione. È opportuno elencarli come sottovoci e trattarli individualmente:

UN. È stata trovata una sostanza vietata o uno qualsiasi dei suoi metaboliti o marcatori nel primo o nel secondo campione del giocatore?

La risposta a questa domanda è sì e come tale costituisce una violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del TADP, dato che entrambi questi reati rientrano nella responsabilità oggettiva.

B. Qual è la sanzione in caso di violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del TADP?

Come stabilito negli Articoli 10.2.1 e 10.2.2 del TADP, la sanzione di riferimento è di quattro anni di squalifica a meno che il Giocatore non confuti la presunzione di intenzionalità. In tali casi la sanzione è ridotta a due anni di squalifica.

C. La presenza o l’uso di una sostanza vietata è stata intenzionale?

Una definizione di “intenzionale è contenuta nell’articolo 10.2.3 del TADP. Tuttavia, l’ITIA ha accettato che la presenza o l’uso della sostanza vietata non era intenzionale in questo caso. Il punto di partenza per l’applicazione della sanzione è un periodo di Ineleggibilità di due anni.

D. Il periodo di ineleggibilità deve essere eliminato o ulteriormente ridotto?

Questa questione, che dovrà essere determinata dal Tribunale, è meno semplice: l’articolo 10.5 del TADP prevede l’eliminazione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza. L’Articolo 10.6 del TADP prevede la riduzione del periodo di squalifica per mancanza di colpa grave o negligenza (questo non viene ulteriormente analizzato date le conclusioni relative all’Articolo 10.5 del TADP, sopra citate). Il termine “nessuna colpa o negligenza” è definito nell’Appendice Uno del TADP. È fondamentale che la formulazione sia considerata con grande attenzione. I termini chiave della definizione sono che il Giocatore non deve “sapere o sospettare” e “non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare nemmeno esercitando la massima cautela” di aver “Utilizzato o somministrato il

Sostanza vietata”. Il Giocatore è inoltre tenuto a dimostrare l’origine della Sostanza vietata sulla base delle probabilità, e in questo caso l’ITIA ha accettato la spiegazione del Giocatore, cioè che il Clostebol gli è stato trasmesso dalle mani del signor Naldi durante il massoterapia e fasciatura dei piedi in seguito alla somministrazione di Clostebol al dito del sig. Naldi precedentemente tagliato in un incidente con un bisturi.

112. Il Commento all’Articolo 10.5 del WADC prevede nella sottosezione (b) “la somministrazione di una sostanza vietata da parte del medico personale o dell’allenatore dell’Atleta senza rivelarla all’Atleta (gli Atleti sono responsabili della scelta del personale medico e della consulenza personale medico che non può essere loro somministrata alcuna sostanza vietata)”. Il Tribunale ritiene che il commento faccia parte del WADC e che dovrebbe essere data un’interpretazione mirata in modo da garantire che l’articolo 10.5 sia conforme agli scopi e agli obiettivi generali del WADC, come previsto dall’articolo 19.2 del TADP. Ciò porta il Tribunale a ritenere che l’applicazione del Commento non debba limitarsi a “medico” o “allenatore”, ma piuttosto che il Commento deve essere interpretato in modo da includere qualsiasi persona sanitaria o sportiva autorizzata/qualificata che fornisce farmaci o integratori a un atleta. Il chiaro intento del commento è quello di garantire che un atleta non possa sottrarsi alla responsabilità semplicemente perché una sostanza vietata è stata fornita da un medico di fiducia o da una persona in una posizione simile che, secondo l’interpretazione del Tribunale, può includere ma non è limitato a fisioterapisti, chiropratici , farmacisti e/o infermieri. Nel giungere alle sue conclusioni sull’analisi del Commento, il Tribunale ha preso in considerazione la versione francese del WADC, che sembra prevedere un’interpretazione del termine “trainer” più ampia di quella inglese. Il Tribunale sottolinea che potrebbe essere prudente che le autorità antidoping rivedano il linguaggio utilizzato nel Commento al fine di garantire che le questioni sollevate dalle Parti siano chiarite, se necessario.

113. Il Tribunale ritiene che l’effetto del commento all’articolo 10.5 sul suo funzionamento non interferisca altrimenti con le chiare disposizioni dell’articolo 10.5 del TADP e con i requisiti obbligatori che un atleta deve soddisfare per avvalersi dell’esenzione dall’art. sanzione. Il riferimento con il Commento all’“Amministrazione” non può, ad avviso del Tribunale, comprendere lo scenario che si è venuto a creare nel caso di specie; cioè, il Giocatore era inavvertitamente contaminato in modo incrociato dalla Sostanza Vietata durante un massaggio da parte di un fisioterapista che aveva utilizzato uno spray contenente Clostebol per curare la propria ferita di cui il Giocatore non era a conoscenza e non avrebbe potuto essere a conoscenza nell’ambito della matrice fattuale presentata come prova.

114. Il Tribunale nella sua revisione della sostanziale giurisprudenza CAS (e altra) fornita dalle Parti fa l’osservazione generale che quasi tutti questi casi si basano sui propri fatti e sulla valutazione delle prove e dell’analisi da parte dei tribunali competenti in quei casi. Ciò che è importante, quindi, non è tanto se ci siano somiglianze o differenze di fatto tra quei casi e questo, ma trovare punti comuni di principio e vedere come tali principi potrebbero essere stati applicati in un caso particolare. A tal fine il Tribunale considera i principi rilevanti nei seguenti casi:

UN. Nel caso CAS 2017/A/5015 F/S contro Johaug, il CAS ha considerato, tra l’altro, se la ricorrente potesse avvalersi dell’articolo 10.5 del WADC nelle circostanze del suo caso per ottenere il pieno sollievo dalla sanzione. I fatti rilevanti in quel caso erano che la ricorrente, una sciatrice di fondo di successo ed esperta, aveva subito una scottatura solare e di conseguenza aveva ottenuto farmaci dal suo medico, che era un medico sportivo estremamente esperto.

Sfortunatamente, all’atleta è stata somministrata la crema Trofodermin, che contiene Clostebol.

Ha chiesto assicurazioni al medico che non conteneva una sostanza vietata e le è stato detto che non era così. Ha però buttato la confezione che riportava una chiara avvertenza antidoping anche se in italiano e non ha letto la relativa scheda tecnica del farmaco. L’atleta, pertanto, non poteva fare affidamento sull’Articolo 10.5 del WADC. Nel giungere alla sua conclusione, il TAS si è pronunciato contro il ricorrente, stabilendo che l’accertamento di assenza di colpa si applica solo in casi veramente eccezionali e che per avvalersi di tale sollievo è necessario esercitare la “massima cautela” nell’evitare il doping. Un atleta deve sempre adottare misure molto rigorose per adempiere ai propri obblighi, dato che si assume sempre la responsabilità personale, e l’inadempimento di un medico non esenta l’atleta dalla sua responsabilità personale. Il CAS ha inoltre ritenuto che fosse necessario che gli atleti verificassero le assicurazioni fornite da un medico, anche se tale medico è uno specialista dello sport.

Il caso attuale può essere distinto da quello di Johaug poiché la sostanza è entrata nell’organismo del giocatore non attraverso un farmaco prescritto o fornito da un medico ma attraverso una contaminazione incrociata durante una seduta di fisioterapia.

B. Nel caso CAS 2017/A/5301 Errani contro ITF, al ricorrente è stato notificato che un campione fornito conteneva una sostanza vietata, che si è stabilito essere stata causata dall’ingestione di farmaci prescritti alla madre dell’atleta, durante un pasto consumato con la sua famiglia. Risultava che il farmaco era conservato in una scatola nella cucina vicino al luogo in cui cucinava la madre dell’atleta e che lei prendeva una pillola ogni giorno. Il CAS ha respinto il ricorso. La loro decisione si basava chiaramente su fatti rilevanti, tra cui il fatto che c’era stata un’occasione precedente in cui una pillola era caduta dalla scatola, la routine quotidiana della madre dell’atleta che assumeva le sue medicine e la conservazione della scatola dei medicinali. nelle immediate vicinanze del luogo in cui venivano preparati i pasti.

È chiaro al Tribunale che il caso attuale è completamente diverso rispetto ai fatti e, come indicato sopra, il Tribunale ha ritenuto che il Giocatore non era a conoscenza del fatto che il suo fisioterapista aveva accesso al Clostebol, che glielo aveva somministrato al dito e che lì c’era il rischio di contaminazione incrociata.

C. Nei casi CAS 2009/A/1926 e 1930 ITF -v- Richard Gasquet, il ricorrente ha ingerito inavvertitamente cocaina baciando una donna che aveva incontrato per la prima volta in un ristorante italiano. Sembra che la donna avesse assunto cocaina all’insaputa del ricorrente e che la cocaina gli fosse passata mentre si baciavano attraverso la mescolanza della saliva. Il ricorrente ha avuto successo al CAS, con la commissione che ha stabilito che non aveva fallito il test della “massima cautela”. Non poteva sapere il rischio di ingerire cocaina baciando qualcuno. Il CAS ha osservato che, poiché gli esperti delle parti hanno impiegato del tempo per concludere personalmente tale rischio, il ricorrente non poteva essere a conoscenza del rischio di ingestione di cocaina, anche esercitando la massima cautela, da parte della donna, proprio perché non ha visto lei che assume cocaina, vederla sotto l’influenza di cocaina o sapere qualcosa sulla sua situazione personale.

Al punto 5.32 della decisione, il collegio CAS ha valutato se potesse essere stata intenzione del WADC o della versione pertinente del TADP cercare di sanzionare un atleta in circostanze in cui era impossibile per un atleta aver percepito un provvedimento antidoping rischio.

Sembra al Tribunale che questa decisione sia simile al caso del Giocatore in questione.

D. Nella causa CAS 2019/A/6489 Gabriel Silva Santos contro FINA, il ricorrente era un nuotatore professionista e la sostanza vietata in questione era Clostebol. Il ricorrente è stato esposto a Clostebol attraverso l’uso di un prodotto contenente Clostebol da parte di terzi a sua insaputa. Non vi era alcun motivo per cui il ricorrente avrebbe dovuto sapere che il prodotto conteneva la sostanza vietata, dato che il prodotto non era stato utilizzato in sua presenza né conservato in un luogo a cui aveva accesso. Tuttavia, in tale ricorso non è stato possibile accertare il percorso attraverso il quale l’atleta è entrato in contatto con Clostebol, se non forse attraverso l’utilizzo di comuni oggetti domestici. Il comitato CAS in questo caso ha approvato le conclusioni del caso Gasquet. Essa ha concluso che non vi era alcun motivo per cui il ricorrente, pur esercitando la massima cautela, avrebbe dovuto scoprire la presenza di Clostebol nelle sue vicinanze o che esistesse un possibile rischio di esposizione ad esso. Il comitato del CAS ha ritenuto che fosse “un’aspettativa irragionevole e impraticabile richiedere al ricorrente di porre domande alle persone che si trovava in prossimità quando è stato esposto a Clostebol per valutare eventuali rischi antidoping.

Il Tribunale rileva le somiglianze di questo caso e l’approccio adottato dal panel CAS.

Sembra che il fondamento della presente causa sia il fatto che il ricorrente non sapeva e non poteva sapere della possibilità di esposizione ai fatti di causa.

e. Nel caso CAS 2013/A/3313 Stroman v FEI, il collegio giudicante del CAS ha osservato che il ricorrente non poteva cercare di evitare il proprio dovere di massima cautela delegando le responsabilità antidoping altrove. Il panel ha fatto riferimento a un tema coerente nella giurisprudenza del CAS sull’antidoping; che il dovere di massima cautela o di dovuta diligenza è un dovere non delegabile. Nella fattispecie, il ricorrente era un concorrente equestre professionista di salto ostacoli e la questione riguardava le cure veterinarie ricevute dal cavallo dell’atleta. La ricorrente ha cercato di dimostrare che non aveva alcuna colpa o negligenza significativa per la violazione antidoping e che l’atleta aveva di fatto delegato la sua funzione antidoping al veterinario. Tuttavia, alcuni commenti aggiuntivi del collegio CAS nel caso Stroman sono incisivi anche nel contesto della revisione complessiva della sostanziale giurisprudenza richiamata in questa causa, segnatamente al paragrafo 82: “(il) collegio ripete che in ogni caso è generalmente un esercizio improduttivo cercare di confrontare diversi casi decisi in tempi diversi e/o secondo regole diverse e/o da organismi diversi, i cui fatti non sono esattamente paragonabili alla fattispecie impugnata e che non prevedono norme di portata generale (CF CAS 2013/A/3124 par. 12.23).”|

F. Nella causa CAS 2007/A/1395 WADA contro NSAM & Cheah & Ng & Masitah, la giuria ha ritenuto che gli atleti sono responsabili delle azioni del loro entourage in relazione alla fornitura di sostanze e non è una scusa per un atleta sostenere che un’altra persona è stato responsabile della presenza di una Sostanza Vietata nel Campione dell’atleta.

Tuttavia, i fatti nella fattispecie riguardano il consumo da parte del ricorrente di cioccolatini non confezionati, datigli da un altro allenatore durante una gara di tiro e la commissione ha concluso che essi non hanno esercitato la massima vigilanza o la massima cautela, che ci si aspetta da atleti che ingeriscono cioccolatini non confezionati .

Ciò si distingue chiaramente nei fatti dalla fattispecie ed è utile notare il contenuto del paragrafo 80 della decisione che riformula eloquentemente la norma “[i]n generale, l’eliminazione del periodo di sospensione è possibile solo nel caso dove l’atleta può dimostrare che non era a conoscenza, che non dubitava o non poteva ragionevolmente sapere o presumere, anche con la massima vigilanza o la massima cautela, che gli era stata somministrata una sostanza vietata o un metodo proibito. Spetta quindi all’atleta l’onere di dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitare un risultato positivo del test (vedi CAS 2006/A/1133 WADA v/S & Swiss Olympic).”

115. Come sopra indicato, dall’analisi della giurisprudenza in materia risulta chiaramente che occorre cautela nel richiamarsi a casi precedenti e che da essi si possono trarre solo principi che possono poi essere applicati ai fatti concreti della causa un caso individuale. Il Tribunale ha già stabilito che il Giocatore in questo caso non sapeva o sospettava e non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche con la massima cautela che Clostebol era presente nei locali in cui si trovava, che il Giocatore non sapeva o sospettare che il signor Naldi avesse usato il Clostebol sul dito e il Giocatore non sapeva né sospettava che fosse possibile che una Sostanza Vietata gli venisse inavvertitamente trasferita durante la massoterapia e/o durante la fasciatura dei suoi piedi. Dato che il Tribunale ha inoltre concluso che il Giocatore è un individuo che esercita notevole cautela in materia di antidoping e che ha avuto cura nella scelta della sua squadra di supporto e nell’assicurarsi che comprendano e rispettino le varie responsabilità antidoping, il Il Tribunale ritiene che il Giocatore abbia esercitato “il massimo cautela” e ha fatto tutto il possibile per evitare un risultato positivo del test. Il Tribunale non ha alcuna esitazione nel concludere che il Giocatore può avvalersi del pieno sollievo previsto dall’Articolo 10.5 del TADP.

J. CONCLUSIONI

116. Il Giocatore ha commesso due ADRV, ai sensi degli Articoli 2.1 e 2.2 del TADP.

117. Sulla base delle circostanze e dei fatti specifici relativi a questa questione, il Tribunale conclude che il Giocatore non ha colpa o negligenza in relazione all’impegno dei due ADRV, ai sensi dell’articolo 10.5 del TADP. Di conseguenza, qualsiasi periodo di squalifica sarà eliminato.

118. Ciò premesso, ai sensi dell’Articolo 9.1 del TADP, dato che il Giocatore ha commesso un ADRV derivante da un prelievo di campioni durante la Competizione, eventuali medaglie, titoli, punti in classifica e Montepremi ottenuti durante l’Evento, ovvero il BNP Paribas Open, in Indian Wells verrà incamerata.

119. Di conseguenza, dato che qualsiasi periodo di squalifica sarà eliminato, eventuali medaglie, titoli, punti in classifica e premi in denaro ottenuti negli eventi in cui il Giocatore ha gareggiato dopo l’Evento e prima della data di questo premio non saranno squalificati.

Questi eventi includere:

UN. Miami Open presentato da Itaú, dal 19 al 31 marzo 2024

B. Rolex Monte-Carlo Masters, dal 7 al 14 aprile 2024

C. Mutua Madrid Open, dal 23 aprile al 5 maggio 2024

D. Roland Garros, dal 26 maggio al 9 giugno 2024

e. Terra Wortmann Open, dal 17 al 23 giugno 2024

F. I Campionati di Wimbledon, dal 1 al 14 luglio 2024

G. Omnium Banque National présenté par Rogers, dal 6 al 12 agosto 2024

H. Cincinnati Open, dal 12 al 19 agosto 2024.

K. COSTI

120. L’articolo 8.5.4 del TADP stabilisce che questo “Tribunale indipendente ha il potere di emettere una condanna alle spese contro qualsiasi parte, ove ciò sia proporzionato. Se non esercita tale potere, ciascuna parte sopporterà le proprie spese, legali , esperto, udito e altro.” Visto l’esito di questa causa, il Tribunale non statuirà sulle spese e ciascuna parte sopporterà le proprie costi.

L. DIRITTO DI RICORSO

Tale decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (“CAS”), con sede presso Palais de Beaulieu, Avenue des Bergières 10, CH-1004 Losanna, Svizzera (procedures@tas-cas.org), ai sensi dell’articolo TADP 13.2.1. L’articolo 13.8.1.1 del TADP fissa il termine per presentare ricorso al CAS, ovvero 21 giorni dalla data di ricevimento della decisione finale.

Camera 800

La signora Tamara Gaw

Buta

Signor Benoît Girardin

Thik K540

Dottor David Sharpe KC

Sedia

Londra, Regno Unito

19 agosto 2024

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N. azienda: 03351039 Limitata da garanzia in Inghilterra e Galles

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SR

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🔹I COMMENTI A CALDO

Pietrangeli difende Jannik Sinner dalle accuse di doping: «È innocente, ma ha perso 300mila dollari e i punti Atp. Inammissibile»

Nicola Pietrangeli

L’ex tennista italiano in un’intervista all’Ansa:

«Se lui non c’entra nulla, come ribadisce la sentenza, non capisco perché venga punito»

Nicola Pietrangeli non ci sta:

«È innocente ma è stato punito e ha perso 300.000 dollari. Ma se è stato accidentale, mi domando io, perché gli sono stati tolti i punti e i soldi di Indian Wells?»

L’ex campione italiano, 90 anni, difende Jannik Sinner, l’attuale numero 1 al mondo, in un’intervista all’Ansa dopo la notizia della sua penalizzazione a causa di un risultato positivo a un controllo antidoping.

«Non capisco perché venga punito»

«È una cosa inammissibile, non capisco perché lui non abbia fatto ricorso. Magari è stato consigliato e ha fatto benissimo, ma se sei innocente non capisco perché»

Pietrangeli prova a trovare una motivazione al mancato appello di Sinner contro la sentenza di un tribunale indipendente che lo scagiona dall’accusa di doping, ma che gli commina una squalifica per montepremi e i risultati raggiunti negli Indian Wells 1000.

L’assunzione della sostanza proibita, il clostebol (un agente anabolizzante), è stata infatti inconsapevole in quanto entrata in circolo nel corpo dell’atleta in modo accidentale.
Un membro del team aveva applicato sulla propria pelle uno spray da banco contenente la sostanza per curare una piccola ferita, e aveva poi praticato dei massaggi e dei trattamenti a Sinner, occasioni in cui sarebbe avvenuta la contaminazione.
Pietrangeli tuttavia non si spiega la gravità della pena comminata al giovane tennista:

«A me non è mai capitato, ma se lui non c’entra nulla, come ribadisce la sentenza, non capisco perché venga punito. E questo ente indipendente può decidere una cosa del genere? Questa è una faccenda che deve decidere la Federazione internazionale o l’Atp, c’è qualcosa che non va. Non è stato trovato positivo a un controllo antidoping; o lo punisci o, siccome non c’entra nulla, non si fa niente»

Nicola Pietrangeli

🔹 #ègiustoinformare

❇️ CASO DOPING SINNER, LA SENTENZA SPIEGATA BENE: LE DATE, I DETTAGLI E COME È AVVENUTA L’ASSUNZIONE DEL CLOSTEBOL

{di Simone Eterno} CASO DOPING SINNER

Abbiamo riassunto i fatti, le date e i punti chiave delle 33 pagine di sentenza che scagionano Jannik Sinner dall’accusa di aver assunto clostebol, uno steroide anabolizzante vietato dalle norme antidoping.

Un riassunto su tutto ciò che c’è da sapere sul caso

Le sentenze, innanzitutto, vanno lette


E in questo caso sono 33 pagine di risoluzione del tribunale indipendente londinese ‘Sport Resolutions’, che da un lato vedeva l’ITIA (Internation Tennis Integrity Agency), l’organo che si occupa dell’antidoping nel tennis, e dall’altra l’accusato, ovvero Jannik Sinner.
Abbiamo riassunto in questo articolo i fatti e i punti chiave, per provare a fare chiarezza su quanto è accaduto e quanto sta facendo parlarle il mondo dello sport a tutto tondo, trattandosi di fatto dell’attuale n°1 del mondo della classifica ATP

🔹I FATTI E LE DATE

10 marzo 2024. Un test effettuato su Jannik Sinner al torneo di Indian Wells ha rilevato una positività al clostebol, uno steroide anabolizzante vietato che è una sostanza non specificata nell’elenco proibito della World Anti-Doping Agency (WADA).

18 marzo 2024. Un secondo test di urine effettuato su Sinner, lontano dalle competizioni, ha evidenziato nuovamente un metabolita del clostebol.

Per questo tipo di positività un giocatore che viene ritenuto colpevole è solito incorrere in quattro anni di squalifica. È successo ad esempio a livello molto minore con un tennista italiano, Stefano Battaglino, che per la stessa identica positività alla sostanza trovata anche nei campioni di Sinner – il clostebol – è stato sospeso per quattro anni.

La domanda successiva che sorge è dunque: perché Sinner non è stato immediatamente sospeso?
Ci arriveremo tra poco

Il 4-5 aprile e il 17-20 aprile sono effettivamente arrivate le due sospensioni provvisorie di Sinner, a cui Jannik però – avendone diritto – ha fatto appello urgente immediato rivolgendosi a un tribunale indipendente nominato da Sport Resolutions (una società privata che supervisiona i casi di doping).

In entrambi i casi Sinner ha ottenuto la revoca immediata delle due sospensioni e ha potuto continuare a giocare (in attesa di chiarire la sua posizione) per tutti i mesi in cui l’abbiamo visto sul campo: da Miami – dove ancora non gli era effettivamente arrivata la notizia della sospensione – fino ai tornei di Monte Carlo, passando poi dal Roland Garros fino a Wimbledon e il torneo di Cincinnati vinto proprio ieri. Tornei che l’hanno portato a diventare l’attuale n°1 del mondo. Tutto ciò è stato possibile perché il tribunale indipendente che ha poi giudicato il caso ha semplicemente ritenuto credibili, plausibili e veritiere le spiegazioni dei fatti che hanno portato la positività dell’atleta. Andiamo a riassumere anche quelle.

🔹COME CI È ENTRATO IL CLOSTEBOL NEL CORPO DI SINNER?

Questa la ricostruzione ufficiale della vicenda attraverso le pagine della sentenza. In data 13 febbraio, Umberto Ferrara, uno dei massaggiatori di Jannik, ha acquistato presso una farmacia di Bologna (nella sentenza è indicato anche il nome della farmacia) uno spray per curare le ferite che si chiama “Trofodermin”. Questo medicinale in Italia non necessita di una ricetta, pur contenendo come sostanza il clostebol, ovvero una sostanza ritenuta dopante che è stata poi rinvenuta nei campioni prelevati su Sinner.

Questo flacone di Trofodermin è stato portato a Indian Wells, dove Giacomo Naldi, un altro trainer nello staff di Sinner, l’ha utilizzata. Insieme a Ferrara ignaro che contenesse il principio attivo del clostebol, Naldi in particolare l’ha utilizzata su delle ferite che si era praticato alla mano proprio curando Sinner.

Nella ricostruzione infatti Naldi afferma di essersi tagliato con il classico tronchesino usato per i calli durante un trattamento al piede di Sinner. Su suggerimento di Ferrara, Naldi si è così curato per più giorni usando questo Trofodermin senza controllare anche in questo caso etichetta e indicazioni.

Dal 5 al 13 marzo, secondo le ricostruzioni, Naldi ha eseguito varie sessioni di massaggi a Sinner, alcune durate più di un’ora o un’ora e mezza. Tutte senza applicare dei guanti, ma appunto a mani nude. Questo, unito al fatto che lo stesso Sinner avesse varie ferite aperte – soprattutto a livello di piedi – ha portato alla contaminazione e alla positività dei due test antidoping effettuati da Jannik in data 10 marzo e 18 marzo.

🔹IL PARERE DEGLI ESPERTI: LA VERA CHIAVE DELL’ASSOLUZIONE DI SINNER

Il punto chiave della vicenda è nelle quantità effettive di clostebol trovate nel corpo di Sinner e nel parere che hanno effettivamente dato gli esperti della commissione medica chiamati a conferire con il tribunale indipendente che ha giudicato la vicenda.

Nel campione del 10 marzo 2024 nel corpo di Sinner sono stati rivelati metaboliti del clostebol per 86pg/mL, una quantità infinitesimale. Nel campione del 18 marzo 2024 ne sono stati rivelati ancora meno, 76pg/mL.

I tre medici chiamati in causa, il professor Jean-François Naud, il dottor Xavier de la Torre, e il professor David Cowan si sono così espressi (ai punti 63, 64 e 65 della sentenza)

 

Il professor Naud ha definito come “molto plausibile” la spiegazione fornita da Sinner e il suo staff, aggiungendo che: “una concentrazione stimata per eccesso in 100 pg/mL è una piccola percentuale e può essere ottenuta da una effettiva contaminazione da un altro corpo, come pubblicato in letteratura scientifica”.

Il dottor de la Torre, analizzando la vicenda per il tribunale, ha affermato che: “i risultati sono una contaminazione provocata dalle attività del fisioterapista”

Il professor Cowan ha affermato che: “è totalmente plausibile, considerate le concentrazioni registrate dal laboratorio, che la versione fornita sia credibile. Anche se la somministrazione fosse stata intenzionale, l’ammontare minimo di sostanza somministrata non avrebbe avuto alcun effetto dopante, non avrebbe aiutato il giocatore a migliorare la sua performance e per questo non c’è un’evidenza a sostenere qualsiasi altro scenario”

🔹SINNER DUNQUE SCAGIONATO IL 15 AGOSTO

La vicenda si è chiusa ufficialmente solo a Ferragosto, con un’udienza che si è tenuta presso Sport Resolutions, in seguito alla quale il tribunale indipendente ha stabilito che nel caso non è stata applicata alcuna colpa o negligenza, il che non ha comportato alcun periodo di ineleggibilità.

Una decisione dove evidentemente ha pesato proprio il parere della commissione medica, che si è conclusa dunque con un Sinner non colpevole né del fatto né della negligenza di non aver controllato, non essendo responsabile diretto delle attività dei suoi fisioterapisti.

🔹SE È INNOCENTE ALLORA PERCHÉ SINNER PERDE I PUNTI DI INDIAN WELLS?

Perché effettivamente quella sostanza è stata trovata nel suo corpo durante una competizione. E in questo caso Sinner ha deciso una forma di patteggiamento, chiudendo la vicenda e accettando di rinunciare al montepremi guadagnato in quel torneo e ai punti conquistati lo scorso marzo in California (punto 118 della sentenza)

Al tempo stesso però non sono stati applicati periodi di ineleggibilità, nel caso di Sinner durati pochissimi giorni per via dell’urgenza con cui è stato valutato il suo caso.
Dunque dal successivo torneo post Indian Wells, quello appunto vinto a Miami, passando per tutti gli altri eventi disputati fino a quello di Cincinnati, prize money e punti ATP conquistati da Sinner rimangono intatti.

Questo è ciò che dicono le carte ufficiali

Sperando di aver chiarito nel metodo più semplice possibile la vicenda 

🔹 CASO TOTALMENTE CHIUSO? FORMALMENTE NO

Giova infine ricordare che formalmente il caso non è ancora del tutto chiuso
Trattandosi di un tribunale indipendente, formalmente WADA e NADO (l’agenzia antidoping mondiale la prima; quella italiana la seconda) possono ancora fare appello alla sentenza di assoluzione qualora non fossero soddisfatti delle spiegazioni fornite.

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