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AGGIORNAMENTI SUL CASO SANGIULIANO ~ BOCCIA

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge

È GIUSTO INFORMARE 

🔹#ègiustoinformare #casosangiuliano dall’ammissione del «fatto privato» agli occhiali con la telecamera:
quello che sappiamo finora

Il caso è esploso il 26 agosto 2024
quando Maria Rosaria Boccia, su Instagram, ha ringraziato il ministro per la nomina a Consigliere per i Grandi Eventi.

E la stampa ha iniziato a chiedersi chi fosse quella 41enne

Chi è Maria Rosaria Boccia, al centro del «caso Sangiuliano»❓
Il suo nome è salito alla ribalta quando ha ringraziato pubblicamente il ministro della Cultura per la nomina (smentita dal ministero) a Consigliere per i grandi eventi.
41 anni, ha due lauree

Ha 41 anni, è nata a Pompei e ha un background molto variegato, che rivela interessi verso la moda, la medicina estetica, la politica.
Maria Rosaria Boccia è la figura al centro del caso che coinvolge il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: il suo nome è salito alla ribalta quando ha ringraziato pubblicamente, con un post su Instagram, il ministro, per averla nominata Consigliere per i grandi eventi.
La nomina, però, è stata prontamente smentita dallo staff ministeriale.
E da allora ha preso il via quello che è già stato battezzato come lo scandalo politico dell’estate.

Imprenditrice, Maria Rosaria Boccia, su LinkedIn, scrive di avere conseguito una prima laurea in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope nel 2005 e una seconda in Management all’Università telematica Pegaso nel 2023.
Come dichiara su Instagram
(su cui i follower stanno aumentando di ora in ora, superando abbondantemente, in questo momento, i 44 mila)
è presidente di un’azienda che si chiama Fashion Week Milano Moda, ma che non ha a che fare con la Fashion Week di Milano.

I genitori gestiscono una boutique di moda uomo e il fratello Marco un atelier di abiti da sposa.
Anche lei era entrata nel settore del commercio di abbigliamento, ma ha presto imboccato altre strade.
Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, riferisce che «tre anni fa è venuta in città con un’associazione di imprenditori di prodotti caseari, durante la festa della città che si tiene ad ottobre, e ha donato questi prodotti ai partecipanti che si recavano al loro stand.
Nell’aprile scorso, durante il Festival della bellezza che organizziamo a Pompei, ha portato docenti universitari e medici, promuovendo diversi screening per alcune malattie, il tutto organizzato egregiamente»

Il suo profilo Instagram testimonia anche una presenza assidua agli eventi politici: ad esempio, a maggio era con la deputata Annarita Patriarca di Forza Italia alla presentazione di una mozione per l’esenzione Iva per i trattamenti di chirurgia e medicina estetica, e a luglio in sala stampa alla Camera per parlare di dieta mediterranea e tumori.
Maria Rosaria Boccia ha pubblicato anche una foto con il ministro Lollobrigida in un evento agli scavi di Pompei, un’altra alla Camera con il responsabile dell’Agricoltura per la nascita di un intergruppo, Dieta Mediterranea: Nutrizione, Prevenzione & Cultura, del quale lei si definisce «presidente del comitato organizzativo»
Negli ultimi mesi, però, diventano sempre più frequenti le foto con Gennaro Sangiuliano

🔹Maria Rosaria Boccia: «I viaggi li pagava il ministero. Se era una relazione o no, deve dirlo Sangiuliano»

In un’intervista a La Stampa l’imprenditrice ha raccontato la sua versione dei fatti.
Secondo cui
👉🏾«i ricattatori sono nei palazzi del potere»

Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia

Questa volta è lei a raccontare la sua versione dei fatti.
In un’intervista a La Stampa,
Maria Rosaria Boccia chiarisce il suo punto di vista sul caso Sangiuliano e sulla mancata nomina a consigliere dei grandi eventi.
«Imprenditrice da vent’anni», ha studiato «Economia all’università» e ha accompagnato nelle varie trasferte il ministro della Cultura nel ruolo di «consigliera per i grandi eventi»

In quei casi,
👉🏾«ho sempre saputo che pagava il ministero, come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria che organizzava sempre tutti i viaggi»

Se Sangiuliano, nell’intervista al Tg1, ha detto il contrario, è perché, secondo #Maria_Rosaria_Boccia

👉🏾«il ministro ha divulgato informazioni non corrette»
Quanto all’auto di tutela, spiega
👉🏾«Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe»

Sul sopralluogo a Pompei del 3 giugno per il G7, dice:
👉🏾«Sì, abbiamo fatto un sopralluogo per il G7 e il ministro ha approfittato per verificare alcuni scavi»

La ormai famosa mail del 5 giugno scorso (con cui il sovrintendente del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha inviato informazioni sul G7 della Cultura), inoltre, avrebbe trasmesso informazioni riservate.
👉🏾«È stata pubblicata dalla Dagospia e non da me. Il direttore del parco l’ha inviata sotto espressa comunicazione del ministro»
spiega Boccia.
👉🏾«Infatti il direttore non penso abbia frainteso proprio nulla perché c’erano tanti i testimoni, il ministro è stato molto chiaro a sottolineare che doveva recapitarla anche a me in email. E c’erano i due percorsi, l’alternativa dei due percorsi che gli altri ministri che partecipano al G7 avrebbero dovuto fare e tutte le informazioni relative all’organizzazione»

Sangiuliano e Boccia si sarebbero conosciuti «il 5 agosto»
(ma di che anno, a questo punto?)

👉🏾«come possono testimoniare le foto pubblicate sui miei profili social, alla presentazione per la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco»

A proposito della fantomatica nomina
👉🏾«inizialmente è stata una proposta e quindi ho seguito il ministro per conoscere la realtà del Ministero, e poi dall’inizio di luglio è stata istruita la pratica per diventare consigliera»

E ancora:
👉🏾«Io ho letto che è stata firmata sia da me che dal ministro, come si può ascoltare dall’audio. Non è andata a buon fine: penso che questa spiegazione la debba da un’istituzione, non io»

Anche hanno definito lei «ricattatrice», Boccia sostiene che
👉🏾«i ricattatori sono nei palazzi del potere»: «Mi riferisco ad alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto. Penso che il ministro sia sotto ricatto»

Quando le viene chiesto se si sia sentita tradita, replica che il tradimento arriva eventualmente da persone care, ma dice che
👉🏾«sicuramente la situazione poteva essere gestita in una forma più rispettosa»

Sull’intervista rilasciata al Tg1 dal ministro
👉🏾«Sangiuliano mi ha fatto sorridere»
Ma era davvero una relazione sentimentale, la loro?
👉🏾«Dovrebbe chiarirlo lui»

 

Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia

🔹CASO Gennaro Sangiuliano

Ministero della Cultura
Intervista esclusiva a #MariaRosariaBoccia:
👉🏾”Vi dico tutto sul caso Sangiuliano, lui è sotto ricatto”
👉🏾«Io e Sangiuliano ci siamo conosciuti il 5 agosto»
Inizia così l’intervista di Federico Monga in cui Maria Rosaria Boccia racconta la sua verità sul caso Sangiuliano.
👉🏾«Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi» dice.
Sulle trasferte spiega:
👉🏾«Ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria»
E prosegue:
👉🏾«Il ministro ha divulgato informazioni non corrette»
Sull’auto di tutela dice:
👉🏾«Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe»
Infine, l’affondo:
👉🏾«Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto»
🔺L’intervista integrale in edicola su
La Stampa

Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia

🔹Caso Sangiuliano, dall’ammissione del «fatto privato» agli occhiali con la telecamera: quello che sappiamo finora

Il caso è esploso il 26 agosto, quando Maria Rosaria Boccia, su Instagram, ha ringraziato il ministro per la nomina a Consigliere per i Grandi Eventi. E la stampa ha iniziato a chiedersi chi fosse quella 41enne

🔹#ègiustoinformare #casosangiuliano
in esclusiva la #41enne di #POMPEI
Maria Rosaria Boccia ha dichiarato con il visto del Ministero della Cultura :

Ca nisciuno è fesso, dint’ ‘a sta città

Canuscimme l’arte e ce ‘mbruglià

Ce facimme ‘e scarpe, frate, sore e zie

Po’ se và a Pompei a supplicà

‘A munnezza vola e atterra ‘nmiez’ ‘a via

‘O spazzine embè, che ce stà a fa’

Chi è cecate pensa che va tutto okay

Ma chi vede, ‘o saje, soffre comm’a che

Si nun te piace

Si nun te sta’ buon

Si nun te piace

Talismane e carte, maghi e fattucchiere

Cà nun è ‘o duemila, stamme ‘o medio evo

Verde, russo o giallo, nnuje nun ce fermammo

Jamme tutt’ ‘e presse, ma addo’ cazze jamme

…e magnate ‘o limone 🍋
(si ‘nu te piace)

…e magnate ‘o limone 🍋
(si ‘nu te sta’ buono)

…e magnate ‘o limone 🍋
(si ‘nu te piace)

Pigliate ‘nu bastone: e dda’

‘O turiste vene, po’ nun vene cchiù

Ce facimme ‘e sole pe’ campà

Pe’ campà ‘na vita pegge d’ ‘e Zulù

Ce cridemme furbe, chi ce crede chhiù

Pensa a ‘sti guagliune, stanne ‘nmiez’ ‘a via

Mariunciello o portano ‘o cafè

Pensa a’ sti guagliune chiuse ‘o Filangiere

Senza ‘nu dimane comm’a ieri

…e magnate ‘o limone 🍋
(si ‘nu te piace)

…e magnate ‘o limone 🍋
(si ‘nu te sta’ buono)

…e magnate ‘o limone 🍋
(si ‘nu te piace)

Pigliate ‘nu bastone: e dda’

…e magnate ‘o limone 🍋

…e magnate ‘o limone 🍋

🔹Maria Rosaria Boccia 🆚 Gennaro Sangiuliano


#casosangiuliano
Ministero della Cultura
Intervista di Boccia a La Stampa
👉🏾 “Meloni sessista contro di me”

👉🏾 “Sangiuliano mi diceva ‘io sono il ministro, non ti crederanno'”

ROMA, 06 settembre 2024, 01:18
Redazione ANSA

In una intervista a La Stampa, Maria Rosaria Boccia accusa la premier Giorgia Meloni di aver usato “comportamenti sessisti” contro di lei, definendola “l’altra persona” della relazione con il ministro Gennaro Sangiuliano.

👉🏾”Chi si richiama ai valori dell’essere donna ha il diritto e il dovere di difendere la propria dignità come ha fatto l’altra persona (Meloni, ndr) quando ha interrotto una relazione profonda tramite un post sui social, dopo che il compagno (Giambruno, ndr) aveva violato un sentimento d’amore.
Mi chiedo perché io vengo trattata con arroganza, additata senza nome e cognome”, afferma Boccia.

👉🏾”Perché ho registrato tutto da un certo punto in poi? Perché il ministro mi ha detto una frase che mi ha colpito molto: ‘io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l’istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai'”

afferma la Boccia sulla ragione per cui ha deciso di tenere le prove dei suoi rapporti con il ministro della Cultura e del suo ruolo al ministero.

Quando ha detto questa frase?
👉🏾”A fine luglio”
Ha altre registrazioni, audio, video? 👉🏾”Ho semplicemente dei documenti per certificare la verità di una donna che diversamente non sarebbe stata creduta”

👉🏾 “Chi sono i veri ricattatori nei palazzi del potere? Io ho ascoltato conversazioni e letto messaggi di persone che a mio avviso hanno ricattato il ministro”

dice la Boccia sul fatto che Sangiuliano sarebbe
👉🏾”sotto ricatto. Chi sono queste persone lo dovrebbe dire lui. Posso dire che ci sono direttori di settimanali”, aggiunge.

Il ministro è sotto ricatto della politica?
👉🏾”Questo dovreste sempre chiederlo a lui”

Quanto ai file conservati, coinvolgono altri politici, ministri, la premier Meloni?

👉🏾”Io ero a stretto contatto con il ministro. Quindi ho ascoltato telefonate e ho letto messaggi”
risponde.

Boccia afferma poi che le missioni fatte con Sangiuliano non erano sempre legate all’attività del ministro.

👉🏾”Abbiamo fatto anche trasferimenti personali. Siamo andati al concerto dei Coldplay, al concerto de Il Volo. Da Roma siamo arrivati in macchina fino a Pompei. Siamo andati a eventi miei personali e privati, dove lui ha voluto presenziare. Un evento alla base dell’Aeronautica a Roma”

Come può documentare questi viaggi?
👉🏾”Ci sono foto, video e chat con le persone che ci stavano aspettando. Ad esempio al concerto de Il Volo c’era il capo segreteria che ci attendeva con un amico”
aggiunge.

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#sapevatelo2024

🔺

Avvocato LAURA BOLDRINI Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana dal 2013

A TUTTO CAMPO Laura Boldrini :

“Raramente il nostro Paese è caduto così in basso come con la vicenda del ministro Sangiuliano e la finta consulente Boccia.
Una storia imbarazzante che va ben oltre il gossip, come dimostrano le dimissioni farsa prontamente respinte dalla presidente Meloni.
La sua soap opera personale è diventata una questione politica e di sicurezza nazionale.

Alla vigilia del G7 Cultura, la credibilità della nostra amata Italia viene messa in discussione dal comportamento di un ministro che ha già dato prova più volte di essere inadeguato e di non avere rispetto per il ruolo che ricopre: altro che “disciplina e onore” come dice l’art.54 della Costituzione.
Non ultima, l’intervista sulla TV pubblica che manda le confessioni del ministro per ben 15 minuti in prima serata, anziché venire a riferire alle Camere, come sarebbe stato corretto e giusto.

In quale altro paese democratico tutto ciò può essere considerato normale?
Solo per Giorgia Meloni va tutto bene

#Sangiuliano_DIMETTITI”

🔹Cosa dice lo articolo54 della Costituzione italiana❓ 

👉🏾Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge

🔹 Il saggio è in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi,
a cura di F. Merloni e L. Vandelli, Passigli, 2010

G.SIRIANNI – UNA NUOVA LETTURA DEGLI ARTT. 54, 97 E 98 COST.

🔹 I profili costituzionali. Una nuova lettura degli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione, di Guido Sirianni

1. L’etica pubblica nella Costituzione repubblicana
La diffusione della corruzione, per le sue caratteristiche qualitative e quantitative, evidenzia uno stato di sofferenza che coinvolge l’intero assetto istituzionale.
È dunque naturale di cercare nella Costituzione una guida capace di orientare le condotte pubbliche e private volte a contrastare efficacemente i processi corruttivi
La Carta costituzionale non si sottrae al problema della etica pubblica, ma lo affronta in modo originale, nella prospettiva di una democrazia pluralista.
L’etica pubblica non viene infatti dalla Carta assunta, in una prospettiva di stampo liberale, come una mera condizione di sistema presupposta o immanente, pre-giuridica e pre-costituzionale, né viene considerata come il prodotto automatico della osservanza delle leggi, adeguatamente sanzionato. Parimenti è del tutto estranea alla Carta ogni concezione autoritaria od organicistica di una etica pubblica scaturente dall’abbattimento dei confini tra privato e pubblico, evocatrice di
funesti scenari di “stato etico”.
Nella prospettiva repubblicana, l’ordinamento democratico non può né disinteressarsi, né
imporre una etica pubblica, ma deve tuttavia promuoverla, assumendola come un valore essenziale sociale e costituzionale di responsabilità personale, integrato nel sistema dei valori costituzionali, e conferendo ad essa la forma, variamente atteggiata, del dovere civico.
Lo snodo del programma di promozione dell’etica pubblica repubblicana, considerata per l’aspetto che qui più interessa, è rappresentato dall’ art. 54 che, dopo aver prescritto ai cittadini (ovviamente, ed a maggior ragione, anche ai cittadini investiti di funzioni pubbliche) il dovere di fedeltà alla Repubblica, e di osservarne la Costituzione e le leggi), richiede ulteriormente (comma
secondo) a coloro cui sono affidate funzioni pubbliche “il dovere di adempierle con disciplina ed onore” e di prestare giuramento, nei casi stabiliti dalla legge.
Tale precetto fondamentale, indirizzato ai funzionari, intesi in senso allargato come coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, non resta isolato, ma si integra con una serie di precetti costituzionali ulteriori: in particolare, la diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici (art.28); il dovere dei pubblici impiegati di essere all’esclusivo servizio della nazione (art. 98): il precetto per cui i pubblici uffici vanno organizzati in modo da assicurare il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione (art. 97).

L’etica pubblica viene dunque promossa sia sotto il profilo soggettivo (la condotta personale prescritta agli agenti) sia sotto quello organizzativo (la organizzazione pubblica non deve fare velo alla responsabilità, intesa in senso lato, degli agenti, ma viceversa, deve fondarsi su tale responsabilità), nella prospettiva democratica di un ordinamento personalisticamente inteso nel
quale sono i cittadini che governano ed amministrano la collettività.
2. Le letture riduzionistiche del dovere di disciplina e onore
Il dovere di disciplina ed onore, pur così solennemente affermato dalla Carta, non ha tuttavia ricevuto una considerazione ed una attenzione adeguata, come confermano sia la poca attenzione della giurisprudenza, sia la frammentarietà – pur con importanti eccezioni – della riflessione dottrinaria.
A ciò hanno concorso più circostanze. Certamente un ruolo preponderante ha avuto il peso di una tradizione giuspositivistica, propensa a relegare ogni dimensione etica nell’ambito pregiuridico.
Forti remore sono venute dalla preoccupazione di segno garantista che una qualificazione giuridicamente pregnante ed espansiva del dovere di disciplina ed onore, potesse aprire il varco a limitazioni del pieno godimento dei diritti riconosciuti ai pubblici dipendenti nella loro qualità di cittadini, e soprattutto a discriminazioni ideologiche, in una prospettiva di “democrazia protetta”
estranea all’impianto della Costituzione italiana. Il concreto prevalere, poi, nella vita politico-istituzionale, di un modello di democrazia che riservava ai partiti politici un forte, se non debordante, ruolo di mediazione, ha infine alimentato un oggettivo disinteresse per la prospettiva di una maggiore responsabilizzazione individuale degli agenti pubblici, in una realtà dominata da
apparati e attori collettivi.
Tali elementi hanno spinto verso letture riduzioniste, che hanno di fatto spento le potenzialità innovative compresse nel precetto dettato dall’art. 54 c.2.
Nella lettura prevalente (Mortati, Barile), il dovere si risolve in un precetto etico, in un monito, certamente rilevante, ma di dubbia valenza giuridica, o in una sorta di poco utile “metadovere” riassuntivo di doveri che trovano tuttavia in altre norme, costituzionali ed ordinarie, la loro fonte ed il loro limite. In ogni caso, nella ricostruzione del significato dei termini di “disciplina” ed “onore” si è optato (Lombardi, Ventura) per soluzioni di sostanziale continuità rispetto ai tradizionali
assunti del diritto pubblico: il dovere, quando riferito ai dipendenti pubblici, non farebbe che
confermare la responsabilità disciplinare e il dovere di fedeltà all’amministrazione prescritti
nell’ordinamento del pubblico impiego (oltre che la responsabilità disciplinare, la norma avrebbe addirittura costituzionalizzato un assetto organizzativo di tipo gerarchico). Ma, anche quando si indirizza al personale politico, il dovere non aggiungerebbe nulla di nuovo, ribadendo, per un verso, un generico quanto innocuo precetto di onore, e per l’altro, la soggezione alle blande
prescrizioni disciplinari poste a presidio del buon funzionamento di collegi ed assemblee.

Isolata è viceversa rimasta la lettura secondo la quale il dovere di disciplina ed onore
rappresenterebbe una fedeltà qualificata (Lombardi), specificativa, per i funzionari, del generale dovere di fedeltà alla Repubblica, destinata a ricevere applicazione da parte del legislatore.
Egualmente senza sviluppi diretti risulta quella la prospettiva che riconosce nell’art. 54 c.2 l’arco di volta di un nuovo disegno organizzativo, radicalmente opposto a quello della tradizione, incardinato non più sulla figura dell’organo, ma su quella dell’ufficio e del funzionario, inteso come colui che adempie una funzione pubblica disciplinatamente e cioè secondo regola, nell’ambito
dell’ufficio (Marongiu).
3. La “riscoperta” dell’articolo 54
Vari elementi inducono a riconsiderare il precetto di disciplina ed onore, sottraendolo ad un lungo oblio. A fronte del dilagare di fenomeni corruttivi, di malamministrazione e di malcostume, ricompare con crescente frequenza, nel dibattito pubblico l’evocazione dell’art. 54, comma secondo, ogni qual volta si intende richiamare l’esigenza che la condotta di coloro che sono investiti di funzioni pubbliche, si ispiri a regole di decoro adeguate alla fiducia in essi riposta, che vanno oltre l’ossequio formale ed esteriore alle leggi. La dottrina, per parte sua, dimostra una rinnovata attenzione al tema (v., da ultimo i contributi raccolti in F.Merloni e R. Cavallo Perin (a cura di), Al servizio della Nazione, Franco Angeli, 2009).
La “riscoperta” del dovere di disciplina ed onore acquista un senso tanto più pregnante se essa non si esaurisce nel ribadire il valore etico e civile del precetto, cosa oggettivamente incontestabile, o nel riferire, correttamente, al dovere di disciplina ed onore, le prescrizioni di vario ordine ispirate da un intento di moralizzazione della vita pubblica. La sfida sta nel verificare se questo lascito costituzionale, dimenticato da decenni, può, una volta liberato dalla polvere e dai pregiudizi che lo
hanno coperto, ritrovare la sua funzione precettiva e di indirizzo, in un contesto ordinamentale che, nel frattempo, ha subito grandi trasformazioni nella direzione del decentramento e della autonomia.
La strada in questa direzione potrebbe essere meno erta che in passato: i pregiudizi giuspositivistici si sono stemperati; le diffidenze garantistiche sono venute meno e vengono rimpiazzate dalla preoccupazione di porre rimedio alla crisi della responsabilità; è svanita ogni pur relativa fiducia nella capacità dei partiti di ergersi come garanti dell’etica del personale politico.
Alla ricerca di punti fermi, si può in primo luogo ritenere superata la questione relativa alla natura giuridica o meno del dovere di disciplina ed onore. Esclusa la possibilità di considerarlo come una mera ridondanza del testo costituzionale, resta piuttosto da chiarire quale sia la portata del principio in questione.
Parimenti da respingere pare la lettura che riconosce nel dovere una mera sintesi verbale di altri doveri ed altri principi dettati da altri precetti. In realtà tra l’ ’art. 54 c.2 e i precetti rivolti ora agli uffici, ora ai funzionari, dagli artt. 28, 97, 98 Cost., esiste una indubbia continuità, nel senso che ciascuno di essi presuppone ed implica l’esistenza degli altri (il pubblico impiegato non può essere
all’esclusivo servizio della nazione se non esercita le sue funzioni con disciplina ed onore e se l’ufficio in cui opera non è ordinato in modo da assicurare buon andamento ed imparzialità..).

Questa circostanza non autorizza a ritenere che ciascuno di tali principi possa essere considerato superfluo, perché immanente agli altri. Al contrario, si potrebbe sostenere che l’art. 54 c.2, anche in ragione della sua collocazione nell’ambito dei rapporti politici, e per la sua consequenzialità logica
rispetto al principio di eguaglianza dei cittadini nell’accesso agli uffici ed alle cariche elettive, sancito dall’art. 51, possa rappresentare il riferimento unificante dei disparati precetti costituzionali
concernenti i doveri e le responsabilità dei funzionari.
Quale è, dunque il contenuto precettivo del dovere di disciplina ed onore? I termini, per la loro vaghezza, lasciano all’interprete uno spazio fin troppo esteso. Nell’intento di restringere il campo, pare opportuno notare che, se il dovere di disciplina ed onore si indirizza, per inequivoca volontà del Costituente, tanto ai funzionari onorari, quanto ai pubblici impiegati, il contenuto del medesimo dovere non può mutare o essere diversamente graduato per intensità, a seconda che esso riguardi gli uni o gli altri, come viceversa è stato prospettato nelle ricostruzioni dottrinarie prevalenti, ma deve
restare sempre il medesimo. Se infatti, rompendo una tradizione di netta separazione, governanti e servitori pubblici assumono la nuova comune veste di cittadini-funzionari, ciò corrisponde alla precisa volontà di chiedere ad essi una pari responsabilità, e soprattutto una responsabilità che si gioca non più all’interno degli ordinamenti d’appartenenza, ma nei rapporto con la collettività.
La “disciplina” evocata dall’art. 54 c.2., non può dunque essere appiattita nella responsabilità disciplinare interna a rapporti più o meno intensi di supremazia speciale. Non avrebbe tuttavia molto senso sostituire alla responsabilità disciplinare altri doveri ed altri obblighi di contenuto specifico, compilandone una sorta di elenco. Il dovere, sebbene si indirizzi alle persone dei
funzionari, trova il suo nucleo nella affermazione di un principio che deve essere sviluppato negli ordinamenti attraverso una catena di deliberazioni.
Riconsiderata in tale luce, la “disciplina” assume il senso più arioso di regolarità, perizia, competenza, apprendimento (v. ad vocem S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Utet, 1966). Essa, come suggerito da G. Marongiu, è “dovere obbiettivo ed insieme corredo personale delle attitudini per l’esercizio del dovere”. In ultima analisi, ciò che la Costituzione chiede ai funzionari, è di essere capaci ed onesti. Non è cosa da poco: esigere capacità ed onestà, in cambio dell’affidamento ricevuto, è qualcosa che va molto oltre il dovere di rispettare le leggi.
Il dovere di disciplina ed onore, inteso in questi termini, si configura come un principio direttivo indirizzato principalmente al legislatore, da declinarsi in ogni momento del rapporto che unisce il cittadino e l’ufficio, e non solo limitatamente all’esercizio della funzione: quindi nell’accesso agli uffici, la cui regolazione deve corrispondere all’esigenza di ammettere i capaci e gli onesti, nella
condotta personale e, entro certi limiti, anche nei comportamenti immediatamente successivi alla cessazione della funzione. Tale principio dovrebbe ovviamente trovare composizione e bilanciamento con altri principi, connessi ed opposti, assumendo carattere parametrico nel giudizio di legittimità delle leggi che disciplinano l’accesso alle cariche e lo stato giuridico dei funzionari.
In conclusione, la “riscoperta” dell’art. 54 c.2 Cost., essenziale per ridefinire in termini unitari una nozione di funzione pubblica, nell’ambito di un assetto organizzativo pluralista e federalistico passa per una fase destruens relativamente facile, diretta sgomberare il campo da approcci che
hanno in passato relegato la norma in una condizione di marginalità, ed una fase construens molto più difficile ed incerta, che richiede un ruolo attivo del legislatore, della giurisprudenza e della dottrina, in un percorso simile a quello che ha consentito, in epoca recente, la emersione del principio di imparzialità e buon andamento.

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#sapevatelo2024 

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