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SUPPLENZE GPS: IL TRIBUNALE DI TORINO CONDANNA IL “MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO” PER IL MALFUNZIONAMENTO ALGORITMO

Il Tribunale di Torino su ricorso presentato dai legali Giovanni Rinaldi. Fabio Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri con la sentenza n. 2287 del 20 settembre 2024, ha riconosciuto che l’algoritmo ha svantaggiato la docente, negandole il diritto al completamento dell’orario. Il giudice ha rilevato che la docente, dopo la prima nomina di 9 ore, avrebbe dovuto ottenere ulteriori incarichi per completare l’orario lavorativo, ma tali spezzoni sono stati assegnati a colleghi con punteggi più bassi

È GIUSTO INFORMARE 

 

 


Docenti assegnati su cattedre errate o rimasti senza lavoro per l’algoritmo impazzito, oggi la prima sentenza risarcitoria. Anief: “4.568 euro più interessi a una supplente che aveva avuto 9 ore anziché 18”

SUPPLENZE GPS: IL TRIBUNALE DI TORINO CONDANNA IL “MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO” PER IL MALFUNZIONAMENTO ALGORITMO 

LEGGI LA SENTENZA

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO

in persona della giudice dott.ssa S. C.

ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al

R.G.L. n. 6418/2023 promossa da:

XXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti RINALDI GIOVANNI,

GANCI FABIO, MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA

– PARTE RICORRENTE –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – USR Piemonte – AMBITO

TERRITORIALE di Torino, rappresentati e difesi dalle dott.sse XXXXXXXXX

– PARTE CONVENUTA –

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire, quale

docente assunta a tempo determinato, del beneficio economico di euro 500,00 annui

tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente,

di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come

riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente

condannarsi il Ministero alla corresponsione dell’importo nominale di € 2.500,00 quale

contributo alla formazione; in corso di causa estendeva la domanda all’a.s. 2022/23. In

via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del

beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 per i predetti

anni scolastici, condannarsi il Ministero al riconoscimento di tale somma a titolo di

risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.. Chiedeva inoltre

accertare e dichiarare l’illegittimità delle operazioni di assegnazione delle supplenze da parte del MIM nell’anno scolastico 2021/2022, con conseguente diritto a stipulare un contratto su completamento orario di n. 9 ore e per l’effetto riconoscerle il diritto al

risarcimento del danno pari all’ammontare di tutte le retribuzioni che le sarebbero

spettate, quantificate in € 4.568,69 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, in merito alla richiesta del beneficio

economico di euro 500,00 annui eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4

c.c. delle somme in ipotesi maturate antecedentemente il quinquennio che precede la notifica del ricorso (avvenuta il 27 settembre 2023), e quindi la prescrizione relativa agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;

la domanda relativa alla carta docente è parzialmente fondata;

la giurisprudenza di legittimità afferma che “ La carta docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l’adempimento in forma specifica e quindi l’attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l’allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;

sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa parte ricorrente stipulava contratti fino al 30 giugno, ed ha pertanto diritto di fruire del predetto beneficio con riferimento ai crediti non prescritti;

deve essere accolta l’eccezione di prescrizione limitatamente all’a.s. 2017/2018;

la giurisprudenza citata afferma che “ L’azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito (per i casi di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell’incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l’azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell’insegnante dal sistema scolastico.”;

l’art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che “ 1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull’applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all’articolo 3, comma 3. 2. Per l’anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei beneficiari sull’applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall’anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull’applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.

”. Il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto in relazione al bonus previsto per l’a.s. 2016/2017 era il 30 novembre 2016 (o dal conferimento dell’incarico se successivo), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale; per gli anni scolastici successivi il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell’incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale. Nell’anno scolastico 2017/2018 parte ricorrente otteneva l’incarico dal 23 ottobre, e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che risultava spirato al momento della notifica del ricorso (27 settembre 2023). Ad opposte conclusioni si perviene in relazione al credito relativo all’anno scolastico 2018/2019, in cui parte ricorrente otteneva l’incarico dal 1° ottobre, e la notifica del ricorso interveniva quando la prescrizione non era ancora maturata; la domanda deve pertanto essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23;

la domanda risarcitoria è fondata;

la ricorrente affermava che, essendo inserita, per l’anno scolastico 2021/2022,

nelle graduatorie GPS in seconda fascia per la classe di concorso A018, in data 3 settembre 2021 stipulava un contratto a tempo determinato dal 3 settembre al 30 giugno 2022 (9 ore spezzone) con l’i.s. XXX, dopo la stipula del contratto chiedeva espressamente il completamento di orario ai sensi dell’art. 12, comma 10, del decreto n. 60 del 10.07.2020, ma nonostante la disponibilità di posti il MIM non sanava la posizione e soltanto il 20 ottobre 2021 stipulava un contratto di ulteriori 6 ore. Chiedeva quindi la condanna del MIM al risarcimento del danno, quantificato dal 3 settembre al 19 ottobre (differenza 9 ore) in € 1.841,19 e dal 20 ottobre al 30 giugno (differenza 3 ore) in € 2.727,50;

parte convenuta affermava che nel momento in cui il sistema trattava la posizione della ricorrente erano ancora presenti delle disponibilità di cattedre ad orario intero, ma la docente non aveva volutamente opzionato tale tipologia di disponibilità manifestando la volontà di preferire l’attribuzione di una sede maggiormente conforme alle sue preferenze rispetto all’attribuzione di una cattedra ad orario intero, per cui nei suoi confronti non operava il cd. diritto al completamento, attribuito unicamente agli aspiranti nominati su spezzone in assenza di posti interi; il principio per cui il diritto al completamento orario era riservato agli aspiranti nominati su spezzone in assenza di posti interi era valido anche per le nomine da graduatoria d’istituto (art. 13 comma 20 dell’O.M. 60/20), di conseguenza l’attribuzione alla docente in data 20 ottobre 2021 dell’ulteriore spezzone da parte dell’I.P.S. XXXXX era stata disposta in contrasto con la citata normativa, la ricorrente non aveva subito alcun danno dall’amministrazione, ed anzi, in virtù dell’errore interpretativo commesso dall’istituzione scolastica, aveva ottenuto un incarico a cui non avrebbe avuto titolo;

la prospettazione del MIM non può essere condivisa;

l’attribuzione dell’incarico avveniva sulla base dell’algoritmo utilizzato dal MIM, che elabora i dati considerando il punteggio e le preferenze di assegnazione ai vari istituti scolastici espresse dal docente. In base all’elaborazione dei dati effettuata dal sistema, il 2 settembre 2021 alla ricorrente veniva proposto il contratto con l’i.s. Gobetti Marchesini (che la ricorrente accettava), e non una cattedra ad orario intero.

Si ricadeva pertanto nella previsione dell’art. 12, comma 10, del decreto n. 60 del

10.07.2020 – “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

”-. Dopo la nomina su uno spezzone di 9 ore la docente avrebbe potuto stipulare diversi contratti di completamento orario, in quanto 4 spezzoni di 9 ore compatibili con il completamento erano stati assegnati a docenti con punteggio più basso. Parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno, pari alla somma lorda di € 4.568,69, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo;

le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, e per l’effetto condanna il MINISTERO dell’ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare in favore della parte ricorrente l’importo complessivo di € 2.500,00 attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;

condanna altresì il MINISTERO dell’ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento in favore della parte ricorrente della somma lorda di € 4.568,69, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite

Così deciso in Torino, il 19 settembre 2024.

LA GIUDICE

dott.ssa S. C.

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https://anief.org/ricorsi3/ricorso?id=1413:gps-2024

Supplenze GPS: malfunzionamento algoritmo. Il Tribunale di Torino condanna il Ministero [PDF]

Di Simone Lo Presti

L’utilizzo dell’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze ha, negli ultimi anni, sollevato una serie di polemiche legate a possibili malfunzionamenti, tra cui le diffuse segnalazioni di aver ricevuto incarichi con un numero ridotto di ore o addirittura la mancata assegnazione di incarichi, a fronte di assegnazioni più favorevoli per docenti colleghi con punteggi inferiori.

Il Tribunale di Torino ha recentemente affrontato la questione, risalente a un errore commesso dall’algoritmo per l’anno scolastico 2021/2022.

La vicenda seguita dal sindacato Anief riguarda una docente inserita nella seconda fascia delle GPS che, nell’anno scolastico 20211/2022, aveva ricevuto un contratto di sole 9 ore settimanali, nonostante avesse espressamente richiesto il completamento dell’orario, come previsto dall’art. 12, comma 10, del Decreto n. 60 del 10 Luglio 2020.

Anche in presenza di posti disponibili, l’algoritmo non aveva corretto la situazione, lasciando la docente in attesa fino a ottobre, quando le era stato assegnato un incarico aggiuntivo di sole 6 ore. Nel frattempo, altri insegnanti con punteggi inferiori avevano già ricevuto cattedre con orari più completi .

Il Tribunale di Torino su ricorso presentato dai legali Giovanni Rinaldi. Fabio Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri con la sentenza n. 2287 del 20 settembre 2024, ha riconosciuto che l’algoritmo ha svantaggiato la docente, negandole il diritto al completamento dell’orario. Il giudice ha rilevato che la docente, dopo la prima nomina di 9 ore, avrebbe dovuto ottenere ulteriori incarichi per completare l’orario lavorativo, ma tali spezzoni sono stati assegnati a colleghi con punteggi più bassi.

Pertanto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al risarcimento, pari all’ammontare di tutte le retribuzioni che le sarebbero spettate, di € 4.568,69, oltre agli interessi legali, per il danno subito dalla docente a causa del malfunzionamento dell’algoritmo.  

Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto alla docente altri € 2.500 per il mancato riconoscimento della Carta Docente come ulteriore forma di legittimazione dei suoi diritti: la docente, infatti, pur avendo avuto contratti a tempo determinato (fino al 30 Giugno) già dall’anno scolastico 2017/2018, non aveva mai usufruito del beneficioeconomico previsto per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Il Tribunale di Torino rileva così la sussistenza del diritto di ottenere la Carta Docente anche con riferimento alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, come già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 29961 del 27 Ottobre 2023.

La sentenza del Tribunale di Torino 

#sapevatelo2024 

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