SANITÀ BASILICATA: ANNULLATA AGGIUDICAZIONE APPALTO MILIONARIO
Per segnare calcia 2 palloni in contemporanea: il Tar cancella la “rete” della Servizi Integrati Srl
Appalto milionario per l’affidamento della fornitura del servizio di supporto alle attività amministrative e ausilio operativo dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza: ribaltone al Tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Basilicata e aggiudicazione da riscrivere per quanto riguarda il lotto 1 dal valore dell’importo a base di gara pari a 12 milioni e 285 mila euro. A vincere la gara, l’affidamento prevede una durata di 5 anni più un’opzione di ripetizione del servizio di ulteriori 3 anni da confermare con cadenza annuale, la Servizi Integrati Srl che con una delle sue due offerte ha ottenuto lo straordinario punteggio di 100 (30 punti per l’offerta economica e 70 per l’offerta tecnica). L’anomalia rilevata, proprio la presenza di 2 offerte riferibili alla medesima società. Ad impugnare l’aggiudicazione efficace, la Cns Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, ovvero la seconda classificata (83,47 punti). Come contestato, la Servizi Integrati Srl «forzando» la procedura di presentazione dell’offerta ne aveva introdotta una seconda rispetto a quella prodotta secondo la procedura di gara. Riscontrata una prima offerta con un ribasso del 20,08%, generata automaticamente dalla piattaforma multimediale della Stazione appaltante e in maniera conforme alle prescrizioni della lex specialis, ed una seconda offerta, con un ribasso del 23,60%, presentata in forma cartacea. Per il Tar lucano il modus agendi seguito dall’aggiudicataria e dalla Stazione appaltante è «in contrasto con l’ineludibile principio di unicità dell’offerta». Stante la «cogente necessità» che l’offerta abbia un contenuto certo ed univoco, a presidio, come specificano i giudici, del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, l’inosservanza del principio dell’unicità dell’offerta è «univocamente conducente all’esclusione». Respinta la giustificazione circa la possibilità di presentazione di un’ulteriore offerta con una procedura diversa dall’uso della dedicata piattaforma, dato il carattere auto-vincolante delle prescrizioni di lex specialis, «evidentemente non modificabili attraverso l’utilizzo di un mero chiarimento, occorrendo a tal fine, invece, una rituale correzione della documentazione di gara». Per questi e altri motivi, ricorso accolto con conseguente annullamento dell’impugnata aggiudicazione per quanto riguarda il lotto 1, più contestuale dichiarazione dell’inefficacia del contratto nel frattempo stipulato con l’originaria aggiudicataria e disposizione del subentro, previo positivo espletamento delle necessarie verifiche, della Cns Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa nel rapporto contrattuale che è di durata quinquennale ed ha avuto principio di esecuzione soltanto il primo ottobre scorso.