PER ORA SUPER SOLO SULLA «BOZZA»: TANTE LE «CRITICITÀ»
Ricomprende i territori di Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna: la lista delle lacune redatta Corte dei Conti
È necessario che la Struttura di missione Zes della Presidenza del Consiglio dei ministri «adotti misure correttive, nel solco dei principi di efficacia ed efficienza amministrativa, per superare le criticità rilevate nella fase di avvio della gestione del “Piano strategico Zes unica”». Sulla denominata “Zes unica” che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, l’intervento della Corte dei Conti che nel controllare stato di avanzamento del “Piano strategico Zes unica”, che definisce la politica triennale di sviluppo della Zona economica speciale, ha segnalato una serie di anomalie e «criticità». La prima, proprio il Piano.
ZES UNICA: COORDINATE GENERALI
La Zes unica, in sostituzione delle otto Zone Economiche Speciali previste dal Decreto-Legge del 2017 e che erano limitate alle aree retroportuali del Mezzogiorno, è stata istituita, con relativa Legge del 2023, a far data dal 1° gennaio 2024. La stessa viene definita come una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa. La politica di sviluppo della Zes unica è contenuta, per l’appunto, nel Piano Strategico, che ha durata triennale e che, tra le altre cose, individua, anche in modo differenziato per le Regioni che ne fanno parte, tra cui la Basilicata, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della stessa Zes, ed altro ancora.
LA BOZZA NON BASTA: IL PIANO NON C’È
Il Decreto Legge numero 60 del maggio scorso, “Decreto Coesione”, ha individuato la data di adozione del Piano strategico Zes unica, schema predisposto dalla Struttura di missione, al 31 luglio 2024. Tale data, da precisare come rimarcato dalla Corte dei Conti, «non risulta modificata neppure in sede di conversione». La prima «criticità» è proprio quella relativa al Piano perchè «ad oggi – come evidenziato dalla magistratura contabile -, non risulta adottato il Piano strategico, ma è stato esclusivamente predisposto uno Schema di Piano, in forma non definitiva». La mancata adozione risulta «particolarmente significativa» anche in relazione alle nuove prescrizioni contenute nel Decreto Legge citato, come per esempio, quelle sull’individuazione degli interventi prioritari, «ossia quelli predisposti al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal Pnrr e dal Fsc, come definiti nell’ambito degli Accordi per la coesione». L’adozione del Piano è, pertanto, «propedeutica anche al piano di investimenti complessivamente riconducibile agli Accordi per la coesione, e si pone come momento ineludibile di rilancio dell’economia nel Sud Italia». Il Piano, dato il ritardo rispetto all’adempimento normativamente richiesto, non risulta adottato nonostante l’adozione sarebbe dovuta avvenire al 31 luglio scorso. Al posto del Piano c’è una sorta di bozza, o meglio c’è «esclusivamente uno schema di Piano che può essere oggetto di eventuali correzioni, variazioni o rettifiche nel corso della sua approvazione».
ZERO CONTROLLI
Come a cascata, altre assenze rilevate. Per quanto riguarda la governance della Zes unica, sono organi della stessa la Cabina di Regia, la Segreteria tecnica e la Struttura di Missione. La Struttura di missione ha riferito alla Corte dei Conti che non sono stati definiti da parte della Cabina di Regia «né gli orientamenti, né gli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi, né le misure di incentivazione concesse nella Zes unica, in ragione del recente avvio dell’attività della Struttura di Missione, ossia 1° marzo 2024». Come precisato dalla magistratura contabile, la Struttura deve comunque predisporre o per lo meno programmare le attività di controllo e di monitoraggio, non aventi ad oggetto le modalità di concessione del credito, la cui competenza è attribuita all’Agenzia delle entrate, ma il complessivo andamento del Piano. «Non è superfluo osservare che – ha evidenziato la Corte dei Conti – una siffatta attività permette di monitorare correttamente lo svolgimento del Piano, nonché di accertarne la sua fattibilità. Anche per tale criticità, si segnala che l’elencazione delle attività di controllo e di monitoraggio indicate dalla Struttura è contenuta solo in una “bozza” di atto non definitivo ed eventualmente modificabile». Di conseguenza, «ad oggi, nessuna attività di controllo o monitoraggio è stata svolta da parte dell’Amministrazione». Anche questa criticità, «non superata».
LE SOVRAPPOSIZIONI
Le raccomandazioni della Corte dei Conti hanno riguardato la programmazione e l’attuazione delle attività di controllo e di monitoraggio sul complessivo andamento del Piano, previa definizione di specifici indicatori di avanzamento materiale, finanziario e procedurale, oltreché «una maggiore pubblicità dei dati sul sito istituzionale della Struttura di missione» e una «più chiara distinzione delle funzioni svolte dagli organismi coinvolti nella gestione, allo scopo di evitare sovrapposizioni». Sovrapposizioni poichè il Regolamento di organizzazione della Cabina di regia Zes, riconosce in capo alla medesima compiti di coordinamento della Zes Unica, ma, le stesse attività sono attribuite alla Struttura di missione. Anche in questo caso c’è una sorta di bozza correttiva, ma per la Corte dei Conti «tale criticità non può dirsi superata, poiché, in mancanza di un testo definitivo di Piano strategico, non è possibile delineare con precisione le singole funzioni svolte dagli organismi coinvolti nella gestione del Piano». Il consiglio dato, conviene ripartire dalle basi: «Si osserva, inoltre, che il riparto di competenze è fissato da una norma primaria e che non sembrano esserci margini per deroghe in sede regolamentare o di norme di mera attuazione».
FUORI LA POLITICA DALLA ZES UNICA
Di criticità in criticità, di cose a metà in cose appese, si arriva al mancato coordinamento tra gli interventi sottoposti all’autorizzazione unica, ancora in itinere, e il Piano Strategico, in corso di adozione. Dal quadro normativo «sunteggiato», si desume la volontà del legislatore di scindere la fase dell’autorizzazione unica dei progetti di intervento dall’adozione del Piano Strategico. E, infatti, «le domande di autorizzazione unica vengono ad essere scrutinate secondo un criterio meramente territoriale (dovendo essere presentate per le attività “localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali”), e prescindono del tutto dalla previa indicazione delle direttrici politiche e dai connessi settori di rilancio economico che dovrebbero caratterizzare il Piano». Alla Corte dei Conti inoltrata un’Appendice dello schema di Piano che contiene un’elencazione delle filiere e delle tecnologie cui corrispondono i settori da promuovere e quelli da rafforzare. La risposta non poteva non essere «anche la predetta criticità non può ritenersi superata, poiché in mancanza dell’approvazione del Piano medesimo, ad oggi non si dispone dell’elencazione definitiva delle filiere e delle tecnologie presente nel- l’Appendice dello schema di Piano». Per ora, il Governo centrale è stato solo rimanda- to. Dalla Corte dei Conti «accertata la presenza delle criticità» e redatta, a beneficio della Struttura di Missione Zes unica, la lista delle raccomandazioni «affinché venga intrapreso un percorso auto-correttivo volto ad indirizzare l’azione amministrativa verso canoni di efficacia e di efficienza». Tempo concesso per preparare l’esame di riparazione, 45 giorni.