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COMUNE DI POLICORO, AFFAIRE BUSTE PAGA: PER LABRIOLA DICHIARATA LA PRESCRIZIONE

Stipendi e debiti personali, accolto dalla Cassazione il ricorso sulla riqualificazione del reato da peculato a truffa aggravata: condanna annullata senza rinvio

Erronea qualificazione della condotta criminosa in termini di peculato invece che di truffa aggravata ai danni dell’Ente di appartenenza: riqualificazione del reato e dichiarazione di estinzione per prescrizione. È questo quanto stabilito dalla Cassazione che ha accolto il ricorso del nato in Germania Antonio Labriola, contro la condanna della Corte d’Appello di Potenza che l’anno scorso aveva confermato il verdetto di colpevolezza emesso in primo grado. L’uomo, per lo sviluppo di fatti inquadrati nel lasso temporale che va dal novembre 2011 al novembre 2013, è stato accusato di peculato continuato commesso in qualità di responsabile del procedimento di elaborazione e contabilizzazione degli stipendi dei dipendenti del Comune di Policoro e come tale incaricato di pubblico servizio, mediante appropriazione di circa 6 mila euro utilizzati, secondo la Procura, per il rimborso di alcune posizioni debitorie personali. Dalla difesa di Labriola, però, fatto notare come l’assistito non si occupasse dell’elaborazione delle buste paga, essendo l’ope- razione materialmente posta in essere da altro dipendente. Labriola, in sintesi, non aveva l’ effettiva disponibilità giuridica del «denaro da lui sottratto», o più precisamente dalle motivazioni della sentenza non emergono elementi di in- formazione ulteriori per affermare che il controllo operato dal Dirigente sovraordinato fosse di natura soltanto formale o «risultasse di fatto insussistente». Per gli “ermellini”, articolazione argomentativa fondata. Dalla denuncia dell’allora Dirigente del Servizio finanziario del Comune di Policoro emerse che Labriola «aveva distratto le somme di denaro, rientrando nei suoi compiti d’istituto la materiale predisposizione sia delle buste paga, dalle quali ave- va eliminato di volta in volta la detrazione della somma corrispondente alla rata del finanziamento (personale) in corso – sia dei mandati di pagamento, che invece continuavano a contemplare il rimborso della rata, in quanto gravanti su altri capitoli del Bilancio comunale, prima di avviarli alla firma del Dirigente di settore». Dall’analisi degli atti, per i giudici risulta che Labriola non avesse la materiale disponibilità del denaro, essendo addetto a mansioni preparatorie di atti formalmente imputabili ad un soggetto terzo, a lui superiore nella catena gerarchica, «ponendo, tuttavia, in essere un artificio telematico (per sottrazione) tale da permettergli di addebitare al Comune di Policoro il rimborso di rate di finanziamento di sua spettanza e delle quali avrebbe, invece, dovuto personalmente farsi carico mediante corrispondenti detrazioni dalla retribuzione mensile». Fermi i presupposti di fatto, contestati solo formalmente in ricorso, per i giudici giusta la contestazione circa la mancata qualificazione della condotta in termini di truffa anziché di peculato. La diversa qualificazione giuridica ha comportato l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata per estinzione del reato poiché è risultato «ampiamente» decorso il termine di sette anni e sei mesi di prescrizione massima

Di A.Carponi

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